F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0144/CSA pubblicata del 3 Marzo 2026 – società Sasso Marconi Calcio SSD a R.L.

Decisione/0144/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0203/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (Relatore)

Lorenzo Attolico - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0203/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Sasso Marconi Calcio SSD ARL per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 3 febbraio 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Lorenzo D’Ascia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 6 febbraio 2026 la Società Sasso Marconi Calcio SSD ARL ha impugnato la sanzione dell’ammenda di euro 1.200, applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 3 febbraio 2026 sul Comunicato Ufficiale n° 51/2026 della Lega Nazionale Dilettanti, con riferimento alla gara tra Correggese Calcio e Sasso Marconi Calcio, valevole per il campionato nazionale under 19 Juniores, disputata a Correggio l’1.2.2026.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il suo provvedimento: “per avere i propri sostenitori rivolto nei confronti della terna arbitrale espressioni ingiuriose ed aver incitato i propri calciatori a commettere gravi falli di gioco nei confronti della squadra avversaria”.

La Società reclamante chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda censurando la veridicità delle circostanze su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio, negando che vi sia stato da parte dei propri sostenitori alcun comportamento ingiurioso o intimidatorio nei confronti della squadra avversaria, come risulterebbe da testimonianze video e registrazioni, e richiede alla Corte di valutare l’opportunità di sentire a testimonianza alcune persone, riportate nel reclamo, presenti ai fatti.

All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 febbraio 2026 nessuno è comparso per la reclamante.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

Il rapporto arbitrale riporta le seguenti circostanze avvenute durante la gara: “Si segnala alla S. V. che, nel corso dell’intera gara, la tifoseria della società SASSO MARCONI, composta in prevalenza dai genitori dei calciatori, ha mantenuto un comportamento gravemente violento e minaccioso, rivolto in maniera reiterata nei confronti dei calciatori avversari, della terna arbitrale e, più in generale, dello svolgimento regolare dell’incontro. In particolare, per tutta la durata della gara si sono susseguite offese, minacce e atteggiamenti intimidatori, tali da creare un clima di forte tensione e disagio, assolutamente non compatibile con i principi di lealtà sportiva e di rispetto che dovrebbero caratterizzare una manifestazione calcistica. Si vuole, in ultimo, rimarcare il fatto che l’incontro in oggetto era una gara del settore giovanile. Tale circostanza rende i fatti sopra citati di particolare gravità, anche in considerazione del fatto che i comportamenti descritti sono stati posti in essere principalmente da adulti e genitori dei giovani atleti, assumendo così un carattere fortemente diseducativo e in contrasto con le finalità formative dell’attività sportiva giovanile”.

Su richiesta di chiarimenti, l’arbitro forniva una integrazione al referto, riferendo quanto segue:

“[…] Per quel che riguarda invece la nota del referto inerente il comportamento tenuto dalla tifoseria ospite, composta quasi esclusivamente da genitori e parenti dei calciatori della società Sasso Marconi Zola, si specifica che questi ultimi, oltre a proferire frasi assolutamente ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, con espressioni come “fate schifo”, “non capite un cazzo”, “vi dovete vergognare”, in diverse occasioni incitavano i propri ragazzi a commettere violenza nei confronti dei calciatori avversari, attraverso falli di gioco e scorrettezze varie; a sostegno di ciò il sottoscritto ricorda distintamente la frase di una donna in tribuna la quale, mentre un calciatore della Correggese giocava il pallone, urlava al diretto marcatore la seguente frase: “prendilo, spezzagli le gambe, tanto si può”. Si precisa che il comportamento sopra citato veniva posto in essere dall’inizio alla fine dell’incontro”.

La reclamante contesta la veridicità delle circostanze riportate dall’arbitro, invocando l’audizione di alcuni testimoni presenti ai fatti.

Secondo l’art. 61, comma 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”. Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, suscettibili di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Nel caso di specie, il rapporto appare invece preciso e dettagliato circa il comportamento tenuto dalla tifoseria della parte reclamante, con conseguente inammissibilità della richiesta prova testimoniale.

Per tali ragioni, il reclamo va dunque respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D'Ascia                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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