F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0146/CSA pubblicata del 3 Marzo 2026 –società SRLSSD Teramo Calcio 1913 – calciatore Njambe Moussadja
Decisione/0146/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0205/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0205/CSA/2025-2026 proposto dalla SRLSSD Teramo Calcio 1913 in data 8 febbraio 2026, in persona del Presidente Filippo Di Antonio,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Calcio Dilettanti – Dipartimento Interregionale n. 80 del 10.2.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi in modalità mista, il dott. Maurizio Nicolosi e udito l’Avv. Antonio Paoluzzi su delega del Presidente della Teramo Calcio 1913;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Teramo Calcio 1913 propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Giudice sportivo ha applicato al giocatore Njambe Moussadja la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo,spintonato ponendo le mani al petto un calciatore avversario.”
Nella motivazione del reclamo la società sostiene che, pur essendo erronea la reazione del proprio giocatore, la sanzione sarebbe non proporzionata ai sensi degli artt. 12, 13 e 16 del CGS e della giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di condotta non violenta bensì gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 39 del CGS, non avendo subito il giocatore avversario alcuna conseguenza fisica. Rileva, sul punto, che il referto arbitrale indurrebbe in errore perché non riporterebbe una descrizione esaustiva del fatto accaduto, quale il colpo subìto dal proprio giocatore prima della reazione contro il calciatore avversario.
Richiama, in ultimo, diverse decisioni di questa Corte che ha derubricato a gravemente antisportive condotte di giocatori refertate e sanzionate come violente.
In conclusione, chiede la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, esaminato il reclamo sulla base degli atti depositati, lo ritiene fondato.
Il referto arbitrale, sul quale il Giudice sportivo ha fondato la sua decisione, riporta a carico del giocatore Njambe Moussadja che “Con pallone non in gioco spinge con vigoria e a due mani sul petto un giocatore avversario. Lo stesso giocatore non riportava conseguenze fisiche e riprendeva regolarmente il gioco senza necessità di intervento medico.” Il referto, quindi, pur non riportando nulla di quanto asserito dalla reclamante sul colpo ricevuto prima dal giocatore avversario, qualifica come “violenta” una condotta che non ne ha obiettivamente – come descritta - le caratteristiche, essendo un gesto di reazione realisticamente antisportivo nell’energica spinta a due mani di per sé inidonea ad arrecare alcun danno fisico al giocatore avversario, come precisa nel referto lo stesso Arbitro, pur riportandola nella voce “condotta violenta” presente nel modulo prestampato. Il Giudice sportivo, nel comminare al calciatore la squalifica per tre giornate, sembra aver recepito acriticamente la qualificazione del fatto (ovviamente non vincolante) come riportata sul modulo, laddove appare invece ravvisabile una condotta gravemente antisportiva con la conseguente sanzione prevista dall’art. 39 del CGS prescindendo.
Tanto precisato si richiama, come specifico precedente relativo alla condotta sanzionata di che trattasi, la decisione di questa Sezione n. 158 del 18.3.2025 in fattispecie di spinta vigorosa a un avversario.
Il reclamo va, in conclusione, accolto con la rideterminazione della sanzione a due giornate di squalifica.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
