F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0147/CSA pubblicata del 4 Marzo 2026 – società S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. – calciatori Sapri Ruggiero e Giorgione Carmine
Decisione/0147/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0204/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento n. 0204/CSA/2025-2026, promosso sul reclamo della società S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. avverso le seguenti sanzioni: (i) squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sapri Ruggiero; (ii) squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Giorgione Carmine, in relazione alla gara S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l./Puteoli Real Normanna dell' 8.02.2026 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 80 del 10.02.2026),
visto il reclamo ed i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi in modalità mista, l'Avv. Lorenzo Attolico;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La SSD Fidelis Andris 2018 S.r.l. proponeva reclamo avverso:
- la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Sapri Ruggiero; - la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Giorgione Carmine, inflitte in relazione alla gara S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l./Puteoli Real Normanna del 08.02.2026 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 80 del 10.02.2026).
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava i provvedimenti:
- in relazione al calciatore Sapri Ruggiero, “per aver rivolto un' espressione offensiva all'indirizzo di un A.A.",
- in relazione al calciatore Giorgione Carmine "per aver, a gioco fermo, tirato per un orecchio un calciatore avversario ".
La reclamante, con l'atto introduttivo, chiedeva:
- per il calciatore Sapri Ruggiero, la riduzione della sanzione della squalifica "in misura sensibilmente più equa e proporzionata" e, in subordine, "ogni diversa statuizione ritenuta di giustizia in applicazione dei principi di proporzionalità e delle circostanze attenuanti ex art.13 CGS FIGC";
- per il calciatore Giorgione Carmine, "l'annullamento della squalifica" e, in subordine, "la riqualificazione del fatto e la riduzione della sanzione in misura equa e proporzionata".
A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi:
- per la posizione del calciatore Sapri Ruggiero, dopo aver ricostruito il fatto, sosteneva che il Giudice Sportivo, nel comminare la sanzione, avrebbe violato i principi di proporzionalità e gradualità della pena, non avrebbe applicato le attenuanti di cui all'art.13 del CGS e non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza del calciatore medesimo;
- per la posizione del calciatore Giorgione Carmine, dopo aver ricostruito il fatto, sosteneva che il Giudice Sportivo, nel comminare la sanzione, avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie in esame quale atto violento, sostenendo che il gesto del proprio tesserato non sarebbe stato caratterizzato da intenzionalità e volontarietà di produrre danni fisici all'avversario, avrebbe violato i principi di proporzionalità e gradualità della pena, non avrebbe applicato le attenuanti di cui all'art.13 del CGS e non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza del calciatore medesimo.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 febbraio 2026, nessuno compariva per la parte reclamante.
Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla reclamante, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.
In relazione alla posizione del calciatore Giorgione Carmine, la Corte ritiene che, in effetti, il gesto compiuto dallo stesso nei confronti dell'avversario più che violento, sia da considerarsi gravemente antisportivo, proprio, perchè, per definizione, mancante del requisito della intenzionalità di voler far male o comunque di provocar danno fisico.
Nel derubricare il gesto in esame alla fattispecie prevista dall'art.39 del C.G.S., la Corte, accogliendo il reclamo, ridetermina, pertanto, la sanzione nel minimo edittale ivi previsto e, cioè, nella squalifica per due giornate effettive di gara, senza applicazione di attenuanti, perchè da un lato non giustificate in punto di fatto rispetto alle fattispecie previste all'art.13 del C.G.S. e dall'altro perchè assorbite nella rideterminazione della pena.
In relazione alla posizione del calciatore Sapri Ruggiero, la Corte, nel rilevare che la frase pronunciata dal calciatore sia oggettivamente ingiuriosa o quantomeno irriguardosa nei confronti dell'arbitro, rileva, invece, che, ai sensi dell'art. 36 del C.G.S., il minimo edittale previsto nelle fattispecie come quella in esame è la squalifica per 4 giornate effettive di gara, come correttamente comminata dal Giudice Sportivo.
Con riferimento alle attenuanti richieste, la Corte osserva che nessuna delle ipotesi di cui all'art. 13 del C.G.S. risulta ricorrere nella specie e che quelle sollevate dalla reclamante (tra cui, si richiama espressamente l'incensuratezza del calciatore) non possono essere considerate idonee a ridurre la sanzione.
Per tali motivi la Corte ritiene che la sanzione da applicarsi al calciatore Sapri Ruggiero sia quella minima prevista dall’art. 36 C.G.S., e, cioè, quattro giornate effettive di squalifica, con l’effetto di respingere il reclamo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe:
- ridetermina la sanzione nei confronti del calciatore Giorgione Carmine nella squalifica per 2 giornate effettive di gara;
- conferma la sanzione nei confronti del calciatore Sapri Ruggiero.
Dispone la restituzione del solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva relativo alla posizione del calciatore Giorgione Carmine.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
