F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0148/CSA pubblicata del 4 Marzo 2026 –società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A.R.L. – sig. Marco Nappi e calciatore Michele Picardi
Decisione/0148/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0208/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0208/CSA/2025-2026, proposto dalla società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A.R.L. in data 13.02.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 080 del 10.02.2026; Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista, il giorno 20.02.2026, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A.R.L. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri tesserati, Sig. Nappi Marco e Sig. Picardi Michele, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 080 del 10.02.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone H, Taurus Acerrana / Gravina del 08.02.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore Sig. Marco Nappi per 2 giornate effettive di gara “Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza” e il calciatore Sig. Michele Picardi per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A.”
La società reclamante ha sostenuto che il proprio allenatore Sig. Nappi ha mantenuto, durante la gara, un atteggiamento corretto e rispettoso, essendosi limitato, in occasione dell'episodio, a manifestare il proprio dissenso in ordine ad una decisione tecnica, senza alcuna volontà lesiva dell'onore e/o della reputazione del Direttore di gara e degli stessi Assistenti, pur essendo uscito dell'area tecnica di qualche centimetro, aggiungendo che dopo l’espulsione ha abbandonato senza alcun'esitazione il terreno di gioco. A detta della stessa reclamante, inoltre, il calciatore Michele Picardi, durante la fase di riscaldamento, è stato richiamato dall'Assistente di gara in un episodio isolato ed in un contesto emotivo e agonistico ove non vi è stata alcuna interruzione né alcun avvicinamento o gesto, né atteggiamento minaccioso. La reclamante ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Sig. Nappi da 2 ad 1 giornata di squalifica e della sanzione inflitta al Sig. Picardi da 4 a 2 giornate di squalifica.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 febbraio 2026 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione alla sola sanzione inflitta al Sig. Nappi, mentre deve essere respinto in relazione alla squalifica irrogata al Sig. Picardi.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo la segnalazione dell’Assistente dell'Arbitro n°1 che “Al minuto 24 del secondo tempo richiamo l'AE per allontanare il numero 29 Picardi Michele (Taurus Acerrana) giocatore di riserva che si stava riscaldando in quanto proferiva espressione offensive nei miei confronti. Al minuto 46 del secondo tempo richiamo l'AE per allontanare il signor Nappi Marco allenatore Taurus Acerrana in quanto nonostante i precedenti richiami, nonché il provvedimento disciplinare già a suo carico è uscito deliberatamente dall'area tecnica protestando in modo plateale disturbando il mio lavoro rendendo necessaria l'interruzione a gioco in svolgimento per procedere all'espulsione.” Con successiva integrazione precisava che “…le parole dette dal calciatore numero 29 picardi michele del Taurus Acerrana espulso al minuto 24 del secondo tempo, In dialetto napoletano proferiva a me parole come “pesc in man” “vaffamocc a mammeta”.
Per quanto concerne la posizione del calciatore Picardi, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo, alla luce del disposto di cui all’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., che prevede la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Ferma la indubitabile censurabilità della condotta contestata, la ricostruzione dei fatti proposta nel gravame risulta smentita direttamente dagli atti ufficiali di gara ed in particolare dalla integrazione successivamente depositata, che, si rammenta, costituiscono fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, dai quali emerge senza alcun dubbio una condotta riconducibile al paradigma delineato dalla disposizione sopra richiamata, tenuto conto dell’inequivocabile tenore delle espressioni proferite, le quali, seppur pronunciate in dialetto napoletano, denotano inequivocabilmente un tono, un significato e una finalità, profondamente volgari e insultanti.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’Allenatore Nappi, per converso, risulta eccessivamente gravosa e merita di essere ridotta, in quanto, dalla refertazione in atti, il tesserato risulta aver posto in essere una condotta vivacemente protestataria, che, seppur espressa animosamente, si è esternalizzata unicamente nell’essere uscito dall'area tecnica protestando in modo plateale, non risultando essere state proferite espressioni di alcun tipo, né posti in essere comportamenti gravemente antisportivi, che avrebbero potuto legittimare la sanzione di due giornate di squalifica.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto:
- ridetermina la sanzione nei confronti del Sig. Nappi Marco nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara;
- conferma la sanzione nei confronti del calciatore Picardi Michele.
Dispone la restituzione del solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva relativo alla posizione del Sig. Nappi Marco.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
