F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0152/CSA pubblicata del 5 Marzo 2026 –calciatore Tommaso Grossi

Decisione/0152/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0214/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)

Nicola Durante – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0214/CSA/2025-2026 proposto dal Sig. Tommaso Grossi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 53 pubblicato in data 10 febbraio 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 26 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 19 febbraio 2026, il Sig. Tommaso Grossi, calciatore (e capitano) della squadra Terranuova Traiana, ha impugnato la sanzione della squalifica per 12 giornate di gara, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 10 febbraio 2026 sul Comunicato Ufficiale n° 53 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Terranuova Traiana e Vivialtoteveresansepolcro, valevole per il Campionato nazionale Juniores Under 19 2025/2026, disputata il 7 febbraio 2026.

In detta gara, il calciatore Tommaso Grossi è stato espulso al minuto 7’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “A seguito di un fallo normalissimo commesso da lui nei confronti del n. 9 avversario, abbassava il corpo verso l’avversario ancora in terra e gli urlava: “Mongoloide, io ti ammazzo”, subito dopo questa affermazione colpiva l’avversario mettendogli le mani sul volto a mo’ di spinta. Dopo l’accaduto e avergli notificato il provvedimento invece di abbandonare il campo mi urlava vedendomi faccia a faccia: “Sei un figlio di puttana, cosa cazzo mi butti fuori”, successivamente all’affermazione io metto tra me e lui il braccio per mantenere la distanza e quest’ultimo viene avanti e torna faccia a faccia con me toccandomi la mano, infine abbandonava il terreno di gioco allontanato dai compagni”.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica per 12 giornate: “Per essersi scagliato, dopo aver commesso un fallo di gioco, contro l’avversario ancora in terra urlandogli frasi minacciose e offensive, colpendolo con la mano sul volto. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione non abbandonava il terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara frasi offensive, ponendosi faccia a faccia con lo stesso e toccandogli la mano. Lasciava il terreno di gioco allontanato dai suoi compagni”.

Il calciatore reclamante chiede la riduzione della squalifica, deducendo che i comportamenti sanzionati andrebbero riqualificati nelle previsioni minime di cui agli articoli 39 e 36, comma 2, lettera a), CGS, con riconoscimento delle attenuanti generiche.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e debba essere accolto per quanto di ragione.

Le condotte in questione sono state poste in essere, la prima, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, dando luogo al provvedimento di espulsione, la seconda, nei confronti dell’arbitro.

Con riferimento alla prima condotta, la Corte ritiene che, considerata nel suo insieme e rilevato che il contatto con il calciatore avversario viene descritto come una mera spinta non idonea ad arrecare alcun danno fisico, la stessa possa qualificarsi come condotta non violenta ma gravemente antisportiva, sanzionata dall’art. 39, CGS con la squalifica di almeno due giornate.

Per quanto concerne la seconda condotta, la Corte ritiene che il semplice tocco della mano dell’arbitro non possa configurarsi come “contatto fisico” tale da ricondurre la stessa alla fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lettera b), CGS.

La condotta si presenta comunque come gravemente irriguardosa, essendo consistita non solo in gravi insulti all’arbitro ma anche nel mancato rispetto di una distanza minima dal medesimo, affrontato faccia a faccia. Pertanto, la Corte ritiene che per questo comportamento la sanzione applicabile sia quella di cinque giornate di squalifica, considerata la modalità particolarmente grave con cui è stata posta in essere la condotta di cui all’art. 36, comma 1, lettera a), CGS. Tale sanzione deve essere incrementata con un’ulteriore giornata di squalifica per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 14, lett. a) C.G.S., rivestendo il calciatore il ruolo di capitano della squadra.

Complessivamente, dunque, la Corte ritiene che, in riforma della decisione reclamata, al calciatore vada applicata la sanzione della squalifica per otto giornate effettive di gara, non ritenendo accoglibili gli ulteriori motivi di reclamo con cui si invocano le attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2, CGS.

In primo luogo, “il comportamento o fatto ingiusto altrui” di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), non può essere costituito dal mancato allontanamento del pallone da parte dell’avversario nella situazione descritta nel reclamo, ma deve integrare un gesto che esuli dalla normale dinamica del gioco stesso; in secondo luogo, l’assenza di precedenti sanzioni a carico del calciatore reclamante, nella presente fattispecie, oltre che non dimostrato, non può essere valorizzato in funzione di un’ulteriore attenuazione della sanzione, a fronte della già avvenuta riqualificazione in melius delle condotte contestate.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D'Ascia                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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