F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0154/CSA pubblicata del 6 Marzo 2026 –Società Union Clodiense Chioggia F.C. S.r.L. S.S.D.
Decisione/0154/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0220/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)
Massimo Vasquez Giuliano – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0220/CSA/2025-2026, proposto dalla Società Union Clodiense Chioggia F.C. S.r.L. S.S.D., in data 19 febbraio 2026,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 87 del 17 febbraio 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26 febbraio 2026, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Union Clodiense Chioggia F.C. S.r.L. S.S.D, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Radrezza Igor, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.87 del 17 febbraio 2026, in relazione alla gara Legnano Salus/ Società Union Clodiense Chioggia F.C., del 15 febbraio 2026, valevole per il campionato di Serie D. Girone C.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere al termine della gara, toccato la mano del Direttore di gara ed avere tenuto un comportamento irriguardoso”.
La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore Radrezza Igor abbia posto in essere una condotta non irriguardosa, senza alcuna volontà offensiva o violenta.
La Società rappresenta che da parte del calciatore non è stata profferita alcuna frase, di qualunque tenore.
Rileva, ancora, che la sanzione irrogata appare eccessivamente onerosa in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore Radrezza Igor, condotta tesa a chiudere la gara in un clima sereno e disteso, senza alcun intento di svilire l’autorità del Direttore di gara.
Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Radrezza Igor.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore Radrezza Igor non sia irriguardosa.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale testualmente riferisce: "Al termine della gara ho espulso il n.6 Radrezza Igor, Soc. Union Clodiense Chioggia, in quanto avvicinandosi con tono ironico e irriverente nei miei confronti, mentre porgevo la mano per salutare il calciatore n.5 della Soc. Union Clodiense Chioggia (Cap. Nicolò Montin), toccava la mia mano volontariamente con la propria, senza arrecarmi alcun dolore e senza intento aggressivo o violento, dicendo ironicamente: 'Mi devi salutare, hai capito??”.
La Corte rileva che da detta ricostruzione non si ravvisa una condotta irriguardosa, atteso che nel referto vi è una indicazione generica senza alcun addebito specifico che possa giustificare l’applicazione dell’art. 36, comma 1, lettera A, del C.G.S., escludendo espressamente come conseguenza della condotta alcun dolore o intento aggressivo o violento nei confronti del Direttore di gara.
Ciò considerato, questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla società reclamante, emerge una condotta al limite antisportiva e non irriguardosa, per cui nel caso di specie risulta applicabile l’art. 39, comma 1, del C.G.S.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
