F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0145/CSA pubblicata del 3 Marzo 2026 –società A.P.D. Sammichele 1992 – Ferrandina Sport Academy

Decisione/0145/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0172/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Patrizio Leozappa – Componente

Fabio Di Cagno – Componente

Andrea Galli - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0172/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.P.D. Sammichele 1992 per la riforma della delibera del Giudice sportivo LND – Divisione Calcio a 5, in C.u. n. 500 del 16 gennaio 2026, concernente la decisione merito gara Sammichele/Ferrandina Sport Academy del 22.11.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 20.2.2026, tenutasi in modalità mista, il prof. avv. Andrea Lepore, uditi il Sig. Cesare Spinelli, Dirigente della società reclamante, e l’Avv. Michele Cozzone, per la società Ferrandina Sport Academy; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 21 gennaio 2026, la società Sammichele proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo, pubblicata in C.u. n.500 del 16 gennaio 2026, mediante la quale veniva comminata la sanzione della perdita della gara Sammichele/Ferrandina Sport Academy per 0-6 in quanto il calciatore Baloira Emiliano Gabriel aveva «partecipato in posizione irregolare all’incontro del 22/11/2025 SAMMICHELE - FERRANDINA SPORT ACADEMY valevole per il Campionato Nazionale di Serie B, Girone G, per non aver mai scontato, fino a tale data, la squalifica residua inflitta a suo carico nel C.u. n. 344 del 11.12.2024».

In primo grado, il giudice sportivo rilevava che il calciatore Baloira fosse in posizione irregolare, poiché lo stesso non aveva ancora scontato una giornata di squalifica risalente alla Stagione sportiva 2024/2025, inflitta con il suddetto C.u. della Divisione Calcio a Cinque n. 344 del 11.12.2024, maturata a seguito di un incontro di Campionato Nazionale Serie A2 (9a giornata di andata) tra il Soverato Futsal e il PGS Messina Futsal, squadra in cui militava all’epoca. Inoltre, si evidenziava che il calciatore, in data 19 dicembre 2024, veniva svincolato dal PSG Messina Futsal per trasferirsi nel marzo 2025 alla società argentina Club Atletico Platense, dove non aveva avuto modo di scontare la squalifica residua in quanto, come emerso dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, «sia per il transfer in uscita che per quello di rientro dalla Federazione Argentina non sono state comunicate allo scrivente ufficio eventuali sanzioni residue a suo carico».

In virtù di ciò, dunque, con reclamo del 21 gennaio 2026, il Sammichele contestava una propria responsabilità per la mancata esecuzione della sanzione per una serie di ragioni:

come evidenziato dagli Uffici, nel Certificato di trasferimento internazionale, sia in partenza che in entrata, non era stata indicata alcuna sanzione pendente a carico del Baloira;

1. l’accoglimento del reclamo sarebbe fondato sull’assenza di indicazione della squalifica pendente nel Campionato italiano su tale Certificato di trasferimento internazionale, per violazione dell’art. 12 del Regolamento FIFA, il quale prescrive l’obbligo di annotazione di tutte le sanzioni pendenti dei tesserati, a carico dell’Ufficio tesseramenti FIGC. Mancanza che, ad avviso della reclamante, non potrebbe essere ad essa imputata, poiché il Sammichele avrebbe riposto totale affidamento sulla documentazione federale, scevra di alcun riferimento.

La reclamante, pertanto, concludeva chiedendo di annullare la punizione sportiva della perdita della gara tra A.P.D. Sammichele 1992 e Ferrandina Sport Academy del 22.11.2025 col punteggio di 0-6 e omologare il risultato ottenuto sul campo con vittoria del Sammichele per 3-2.

Per altro verso, la resistente Ferrandina nelle memorie del 31 gennaio 2026:

2. sollevava inizialmente questione preliminare vertente sul mancato rispetto dei termini per la trasmissione sia del preannuncio di reclamo, che del reclamo. Con riferimento al preannuncio, sosteneva che non sarebbe stato presentato alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione (data di pubblicazione 16-01-2026, C.u. n. 500) della decisione del Giudice sportivo della Divisione Calcio a 5, come richiesto ex 71, comma 2, C.G.S.; con riferimento al reclamo, affermava che non sarebbe stato trasmesso alla resistente, a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine stabilito dall’art. 71, comma 3, C.G.S., ma bensì oltre i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 (data di pubblicazione 1601-2026, C.u. n. 500, ricevuta ricorso tramite PEC il 22-01-2026, alle ore 00:05);

3. nel merito, la Ferrandina rilevava che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la mancata indicazione della sanzione da scontare nei Certificati di trasferimento non può costituire in alcun modo esonero di responsabilità da parte delle società, avuto riguardo al controllo della posizione disciplinare di ogni singolo tesserato. A suffragio, allegava una serie di pronunce.

Concludeva, pertanto, con la richiesta di dichiarare inammissibile il reclamo del Sammichele per decorrenza termini, o, nel merito, di dichiarare le pretese della ricorrente infondate e conseguentemente di rigettare il ricorso.

In data 4 febbraio 2026, la Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S., disponeva con ordinanza il rinvio alle Sezioni unite in quanto, nel caso in esame, ai fini della corretta decisione di merito riteneva necessario, per un verso, individuare un adeguato punto di equilibrio tra le risultanze dei transfer internazionali, anche in riferimento segnatamente alle squalifiche residue e alle circolari emesse dalle Divisioni sul medesimo punto, rispetto alle responsabilità comunque gravanti sulle società circa il controllo della posizione dei calciatori nuovi tesserati; per altro, che la questione di diritto sottoposta al Collegio potesse essere suscettibile di dar luogo a contrasti giurisprudenziali, anche rispetto a precedenti statuizioni della Corte Federale d’Appello e della Corte Sportiva d’Appello.

Nella successiva udienza del 20 febbraio 2026 davanti a questa Corte, a Sezioni unite, la reclamante Sammichele ha ribadito le motivazioni addotte in precedenza; mentre la resistente Ferrandina ha sollevato nuovamente questione preliminare in riferimento al superamento dei termini di deposito del preannuncio del reclamo e del reclamo da parte dell’istante, chiedendone l’inammissibilità e ha ribadito la sua posizione nel merito, domandando che il reclamo fosse rigettato perché assolutamente infondato.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo proposto è inammissibile ai sensi degli artt. 71, comma 3, e 73, comma 2, C.G.S.

Da quanto consta in atti, e in via assorbente rispetto al preannuncio, che, non contenendo richiesta di acquisizione dei documenti ufficiali, in ogni caso, non consente alla reclamante di beneficiare del dies a quo di decorrenza del termine di cinque giorni di cui all’art. 71, comma 5, C.G.S., il reclamo della società Sammichele risulta trasmesso a controparte soltanto alle ore 00:05 del giorno 22 gennaio 2026 e dunque oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione del C.u. del 16 gennaio 2026, contenente la delibera del Giudice di prime cure impugnata.

Tanto statuito, la Corte intende svolgere alcune considerazioni.

Questo Collegio, a più riprese in passato, ha espresso la necessità di attivare una serie di strumenti volti a dirimere controversie simili a quella che occupa, aventi ad oggetto l’esecuzione delle sanzioni disciplinari comminate ai tesserati, soprattutto in caso di “residuo” tra una stagione e un’altra.

In questa direzione, si è sollecitato l’impiego del Passaporto elettronico dei calciatori, di regola utile al fine di tracciare i tesseramenti degli atleti soprattutto a livello internazionale, anche per la verifica delle sanzioni imposte. Ciò sarebbe possibile, nella medesima prospettiva, mediante la realizzazione di un casellario giudiziario per consentire ai sodalizi, alle stesse Leghe e – soltanto in ultima battuta – anche alla Giustizia sportiva di controllare l’esecuzione delle sanzioni (cfr., ex pluribus, già Corte sportiva d’appello nazionale, 30 dicembre 2019, dec. n. 0081; Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 23 aprile 2021, n. 163).

Tuttavia, non potendo riferirsi agli strumenti testé indicati, la valutazione delle posizioni irregolari dei tesserati deve svolgersi su altre evidenze e tendere a un bilanciamento tra la diligenza esigibile dai sodalizi e la tutela dell’affidamento di questi ultimi rispetto alla documentazione di matrice federale.

Segnatamente, si intende qui richiamare sia le Circolari pubblicate dalle Leghe a inizio stagione, aventi ad oggetto i nomi dei giocatori sotto sanzione, che troppo spesso risultano incomplete, sia, soprattutto, il Certificato di trasferimento internazionale, prodotto dagli Uffici federali, che, anche nel caso in discussione non recava, già in uscita (Italia verso Argentina), alcun residuo di sanzione da scontare per il calciatore, diversamente da quanto in maniera rigorosa è stabilito dall’art. 12 del Regolamento FIFA sullo “Status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori”: fermo restando che la prescrizione di cui al suddetto art. 12 appare più che altro funzionale a certificare, in ambito internazionale, l’obbligo per il calciatore di scontare presso la Federazione di destinazione la squalifica rimediata presso la Federazione di partenza, ove risultante dal transfer.

Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte, in virtù del lasso di tempo relativamente breve tra la comminazione della squalifica al Baloira e l’inizio della stagione sportiva 2025/2026, non avrebbe ritenuto esente da responsabilità la società Sammichele.

Ciò non toglie, proprio nell’ottica del bilanciamento degli interessi, secondo ragionevolezza e nel rispetto dei criteri di giustizia sostanziale, che in ipotesi simili in futuro potrebbe essere ravvisata la necessità di provvedere – in ossequio al generale principio di salvaguardia del risultato sportivo – sulla scorta di quanto statuito dall’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., a tenore del quale «Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: [...] c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare» (in tale prospettiva, cfr. le argomentazioni già proposte da Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 17 aprile 2023, dec. n. 196). 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                       Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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