F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 432/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso della A.S.D. ELISIR/CASTROVILLARI CALCIO

Decisione/0432/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0471/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini – Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0471/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società A.S.D. ELISIR (915334) contro la società CASTROVILLARI CALCIO (610731) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Arci Pierluigi (2285516). In data 20.01.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Elisir (Matricola 915334) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Castrovillari Calcio (Matricola 610731), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Arci Pierluigi (Matricola 2285516). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sia stato sottoscritto in data 14.11.2025 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 685,00 (seicentoottantacinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 13.1.2026. All’udienza fissata per il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Castrovillari Calcio (Matricola 610731), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Arci Pierluigi (Matricola 2285516) nella misura di euro 685,00 (seicentoottantacinque/00) in favore della società ASD Elisir (Matricola 915334).

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

 

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