F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 435/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974/US Grosseto 1912 Società Sportiva A R.L.
Decisione/0435/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0476/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Carlo Cremonini – Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0476/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 (921087) contro la società US Grosseto 1912 Società Sportiva A R.L. (936109) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Raffaelli Francesco (2359462).
In data 22.01.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 (Matricola 9210987) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società US Grosseto 1912 Società Sportiva ARL (Matricola 936109), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Raffaelli Francesco (Matricola 2359462).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo sia stato sottoscritto in data 31.07.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Il premio è stato quantificato in euro 320,00 (trecentoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 28.11.2025.
All’udienza fissata per il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società US Grosseto 1912 Società Sportiva ARL (Matricola 936109), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Raffaelli Francesco (Matricola 2359462) nella misura di euro 320,00 (trecentoventi/00) in favore della società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 (Matricola 9210987).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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