F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 438/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD A RL /ACD Unione Tempio Chiazzano
Decisione/0438/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0363/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero – Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0363/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD A RL (750407) contro la società e ACD Unione Tempio Chiazzano (949231) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Jacopo Nigro (5487929).
In data 22/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CQS TEMPIO CHIAZZANO, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore NIGRO JACOPO.
All’udienza fissata il giorno 02/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale vista la notifica, in data 22 dicembre 2025, alla PEC della società ACD Unione Tempio Chiazzano (949231), fusa per incorporazione in CQS Pistoia ASD (932347) ordinava la rinotifica del ricorso e rinviava il procedimento all’udienza del 27/02/2026.
La nuova notifica del ricorso, nel termine disposto di 15 giorni dal 2/2/2026, avveniva il 12/02/2026 alla pec della USD CQS TEMPIO CHIAZZANO (964159), già CQS Pistoia ASD.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 8 novembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019.
Il premio è stato quantificato in euro 42,00 (quarantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18/12/2025.
Alla nuova udienza fissata per il giorno 27/02/2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD CQS TEMPIO CHIAZZANO (964159) alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 42,00 (quarantadue/00) in favore della società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
