F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 441/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Virtus Faenza S.S.D. A R.L./Sanpaimola S.S.D. A R.L.
Decisione/0441/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0552/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0552/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Virtus Faenza S.S.D. A R.L. (202953) contro la società Sanpaimola S.S.D. A R.L. (945138) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Venturi Niccolò (3864357).
In data 3 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Virtus Faenza S.S.D. A R.L. (202953) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazione, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Sanpaimola S.S.D. A R.L. (945138), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Venturi Niccolò (3864357).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 1° agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015. Il premio è stato quantificato in euro 100,00 (cento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18 novembre 2025.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Sanpaimola S.S.D. A R.L. (945138) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Venturi Niccolò (3864357) nella misura di euro 100,00 (cento/00), in favore della società Virtus Faenza S.S.D. A R.L. (202953).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Balducci Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
