F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 443/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Segato/A.C. Locri 1909
Decisione/0443/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0554/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Carlo Cremonini - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0554/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Segato (941677) contro la società A.C. Locri 1909 (940709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Misefari Marco (2237895).
In data 4 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Segato S.S.D. A R.L. (941677) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazione, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C. Locri 1909 (940709) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Misefari Marco (2237895).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento vincolo biennale giovane dilettante, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 23 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 412,00 (quattrocentododici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18 gennaio 2026.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.C. Locri 1909 (940709) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Misefari Marco (2237895) nella misura di euro 412,00 (quattrocentododici/00), in favore della società Segato S.S.D. A R.L. (941677).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Balducci Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
