F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 446/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena SSD A RL/ASD Monteroni
Decisione/0446/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0466/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Carlo Cremonini - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0466/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena SSD A RL (945140) contro la società ASD Monteroni (947535) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Cicino Simone (5206964),
ùIn data 17 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SSD MAZZOLA SIENA A RL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Monteroni, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Simone Cicino.
Dalla documentazione in atti si evince come il tesseramento a titolo di primo contratto di lavoro sportivo da dilettante è stato effettuato in data 9 gennaio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2008/2009, 2011/2012 e 2012/2013. Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 20 ottobre 2025.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SIENA F.C. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Simone Cicino nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società SSD Mazzola Siena A RL.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
