F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 459/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Scandicci 1918 SSD ARL/FC Matese
Decisione/0459/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0520/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0520/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Scandicci 1918 SSD ARL (750407)contro la società FC Matese (920344) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gagliardini Alex (4628586).
In data 29/01/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SCANDICCI 1908 S.S.D. a r.l. (matricola 750407) ha proposto ricorso, notificato a controparte in pari data, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SSDARL FOOTBALL CLUB MATESE (matricola 920344) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore GAGLIARDINI ALEX (matricola 4628586).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante è stato effettuato per la stagione sportiva 2023/2024 in data 23/08/2023 e che da questo ne è determinato il premio di formazione in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento del medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2017/2018.
Il premio è stato quantificato in euro 25,00 (venticinque/00) come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27/1/2026.
All’udienza fissata il giorno 27/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, ove nessuna delle stesse compariva, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l’effetto dichiara tenuta la società SSDARL FOOTBALL CLUB MATESE alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 25,00 (venticinque/00) in favore della ricorrente società SCANDICCI 1908 S.S.D. a r.l..
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
