F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 467/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL/A.S.D. Roma City F.C.

Decisione/0467/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0558/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0558/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL (933304) contro la società A.S.D. Roma City F.C. (922700) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Meola Kevin (2283923).

In data 4.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Roma City F.C. A.S.D., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Meola Kevin.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società Roma City F.C. A.S.D., è stato effettuato in data 18.07.2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016/20172017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2022/2023 e 2023/2024. Il premio è stato quantificato in euro 1.092,00 (millenovantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 5.12.2025.

All’udienza fissata il giorno 27 Febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ROMA CITY F.C. A.S.D.  alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Meola Kevin nella misura di euro 1.092,00  (millenovantadue/00), in favore della società SSD Accademia Frosinone S.C. Srl.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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