F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 472/TFN-SVE del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Segato/ASD Bocale Calcio Admo
Decisione/0472/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0570/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0570/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Segato (941677) contro la società ASD Bocale Calcio Admo (66113) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Nucera Michele (3087172).
In data 13/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SEGATO SSD a R.L. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD BOCALE ADMO, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Nucera Michele.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale con la società ASD BOCALE ADMO, è stato effettuato in data 22.08.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 344,00 (trecentoquarantaquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 13.01.2026.
All’udienza fissata il giorno 27 Febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD BOCALE ADMO alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Nucera Michele nella misura di euro 344,00 (trecentoquarantaquattro/00), in favore della società SEGATO SSD a R.L.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
