F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 475/TFN-SVE del 4 Marzo 2026 (motivazioni) – Petrarca Calcio A Cinque Srl – Reg. Prot. 273/TFNSVE

Decisione/0475/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0273/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Petrarca Calcio A Cinque Srl (780408) contro la società VIGOREAL C5 (780742) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mazzucato Gianluca (4663961), la seguente

DECISIONE

In data 11.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Petrarca Calcio a Cinque Srl (Matricola 780408) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Vigoreal C5 ASD (Matricola 780742), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Mazzucato Gianluca (Matricola 4663961).

Deduce la ricorrente che dalla attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 11.12.2025 risulterebbe che  il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sarebbe stato sottoscritto dal calciatore Mazzucato con la società Vigoreal C5 ASD nella stagione sportiva 2024/2025 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 nella misura di euro 100,00 (cento/00).

Senonchè la ricorrente, nel dedurre che il premio non è stato corrisposto, ritiene che la quantificazione contenuta nella certificazione rilasciata da Portale sarebbe inferiore al dovuto - che a suo dire ammonterebbe ad euro 300,00 - tenuto conto che il calciatore risulterebbe tesserato con la Vigoreal C5 ASD anche per le stagioni 2023/2024 e 2025/2026.

All’udienza fissata per il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale, sentito il legale rappresentante della società ricorrente, non definitivamente pronunciando, ha disposto con ordinanza l’acquisizione dai competenti uffici del Comitato Regionale Veneto di copia del tesseramento e  del contratto di lavoro sportivo stipulati, in data 27 agosto 2024, con la società Vigoreal C5 ASD, nonché eventuali contratti stipulati con la medesima società per le stagioni sportive 2023/2024 e 2025/2026, riservando all’esito la decisione.

Acquisita la documentazione richiesta, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- rilevato che dalla documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Veneto è emerso che il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante è stato sottoscritto dal calciatore Mazzucato Gianluca con la società Vigoreal C5 ASD in data 8 settembre 2025 con validità sino al 30.06.2026, atteso che per la stagione sportiva 2023/2024 risulta depositata una Dichiarazione di prestazioni di natura volontaria (attività gratuita di volontariato ex art. 29 D.Lgs. 28.2.2021 n. 36) di durata annuale e che per la stagione 2024/2025 non risulta alcun contratto;

- considerato che ai fini del riconoscimento del premio di formazione ex art. 99 N.O.I.F. rileva il primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professioniste” o “giovane di serie”, ovvero la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, a prescindere da successivi tesseramenti;

- rilevato che la certificazione rilasciata dal portale ha rettamente considerato le annualità di formazione espletata dalla società ricorrente per cui è corretta la quantificazione contenuta nella medesima certificazione, peraltro non contestata dalla Vigoreal C5

ASD, ancorchè il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sia stato stipulato per la stagione sportiva 2025/2026;

- ritenuto che nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso spese legali in mancanza di difesa tecnica; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara tenuta la società Vigoreal C5 ASD (Matricola 780742), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Mazzucato Gianluca (Matricola 4663961) nella misura di euro 100,00 (cento/00) in favore della società Petrarca Calcio a Cinque Srl (Matricola 780408).

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 3 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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