F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 483/TFN-SVE del 9 Marzo 2026 (motivazioni) – ASD Colorno – Reg. Prot. 508/TFNSVE
Decisione/0483/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0508/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Colorno (932096) contro la società U.S. Fiorenzuola 1922 SSD A R.L. (60701) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Manella Mirko (2586439), la seguente
DECISIONE
In data 28 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Colorno ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. FIORENZUOLA 1922 SSD A RL, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica di € 3.960,00 ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Mirko Manella (matricola 2586439), tesserato da quest’ultima con vincolo biennale quale Giovane di Serie in data 04/08/2023.
Si costituiva la società U.S. FIORENZUOLA 1922 SSD A RL con memoria di costituzione in atti, ove chiedeva in via preliminare di dichiararsi improcedibile il ricorso avversario per difetto di notifica al calciatore interessato. Nel merito la resistente chiedeva di rigettarlo, non potendosi applicare al suddetto tesseramento l’art. 99 delle NOIF novellato come da CU n. 59/A della F.I.G.C. pubblicato in data 4 agosto 2023.
All’udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale, sentite le parti presenti in udienza, si riservava.
A scioglimento delle suddetta riserva, il ricorso dell’A.S.D. Colorno, va rigettato per i seguenti motivi.
Pur essendo il medesimo ammissibile e l’eccezione preliminare sollevata dalla U.S. FIORENZUOLA 1922 SSD A RL priva di pregio in relazione a orientamento ormai costante di questo Tribunale, la domanda non può essere accolta nel merito per quanto di seguito motivato.
La novella dell’art. 99 NOIF invocata dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta del premio di formazione tecnica per il calciatore Mirko Manella è stata pubblicata con C.U. 59/A della F.I.G.C. in data 4 agosto 2023. Dalla documentazione in atti, emerge che il suddetto calciatore sia stato tesserato con vincolo biennale come Giovane di Serie proprio in quella medesima data (4 agosto 2023).
L’art. 13 delle NOIF vigenti disciplina la “Pubblicazione delle decisioni” affermando che le stesse “ si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”. Aggiunge poi che “Salvo le decisioni per le quali sono previste espressamente particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”. Tale norma dell’ordinamento interno della F.I.G.C. si limita a disciplinare le modalità di conoscenza legale dell’atto in questione, che si presume conosciuto dalla data della sua pubblicazione. Tale norma non disciplina l’entrata in vigore effettiva dell’art. 99 delle NOIF nella nuova formulazione (ove è stato inserito il vincolo biennale anche come Giovane di Serie tra i tesseramenti legittimanti il premio di formazione tecnica). Per la medesima entrata in vigore non si può che far riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico civile, costantemente richiamati anche nella giustizia sportiva e segnatamente dall’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per i quali il dies a quo non è computabile nel conformarsi a tale nuova norma e la sua efficacia decorre almeno dal giorno successivo, salvo espressa previsione diversa. Del resto gli stessi artt. 10 e 11 delle Preleggi al Codice civile, sono chiari nello statuire il fatto che le leggi ed i regolamenti non dispongono che per l’avvenire e non hanno effetto retroattivo. Peraltro, diversamente opinando si creerebbe un’incertezza assoluta tra due tesseramenti in base all’orario con cui sono stati compiuti (prima o dopo l’orario di pubblicazione della norma novellata) e ciò è oggettivamente contrario ai principi generali del nostro ordinamento, in particolare di certezza del diritto.
Da tutto quanto testè esposto, si ricava che gli effetti del nuovo art. 99 NOIF non possono che valere almeno dal giorno successivo alla pubblicazione del CU n. 59/A del 4 agosto 2023, per consentire alle società destinatarie (nel caso di specie U.S. FIORENZUOLA 1922 SSD A RL) di averne effettiva conoscenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società A.S.D. Colorno.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 9 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
