F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 486/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società AC Morrone/ Cosenza Calcio Srl
Decisione/0486/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0573/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 11 marzo 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0573/TFNSVE/2025-2026, 573 - Ricorso proposto dalla società AC Morrone (951362) contro la società Cosenza Calcio Srl (934393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Petrungaro Gaspare (2420610)
In data 05.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società AC Morrone (Matricola 951362) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cosenza Calcio Srl (Matricola 934393), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Petrungaro Gaspare (Matricola 2420610).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale Giovane di Serie sia stato effettuato in data 13.10.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 03.02.2026.
All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cosenza Calcio Srl (Matricola 934393) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Petrungaro Gaspare (Matricola 2420610) nella misura di € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00), in favore della società AC Morrone (Matricola 951362).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
