F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 487/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società AC Morrone/ Cosenza Calcio Srl

Decisione/0487/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0574/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali – Componente

 ha pronunciato, nell'udienza del 11 marzo 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0574/TFNSVE/2025-2026, 574 - Ricorso proposto dalla società AC Morrone (951362) contro la società Cosenza Calcio Srl (934393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Viola Luigi (2407958)

In data 05.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società AC Morrone (Matricola 951362) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cosenza Calcio Srl (Matricola 934393), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Viola Luigi (Matricola  2407958).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale Giovane di Serie sia stato effettuato in data 08.08.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.Il premio è stato quantificato in euro 2.880,00 (duemilaottocentoottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 03.02.2026.

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cosenza Calcio Srl (Matricola 934393) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Viola Luigi (Matricola  24079) nella misura di 2.880,00 (duemilaottocentoottanta/00), in favore della società AC Morrone  (Matricola 951362).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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