F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 503/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD ARL/ ASD Grassina
Decisione/0503/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0590/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
Antonino Piro - Componente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0590/TFNSVE/2025-2026, 590 - Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD ARL (750407) contro la società ASD Grassina (962883) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Scudocrociato Filippo (6685601)
In data 5.2.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Scandicci 1908 SSD srl (matricola 750407) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Grassina (matricola 962883), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Filippo Scudocrociato (matricola 6685601).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 12 dicembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020. Il premio è stato quantificato in euro 45,00 (quarantacinque/00) come quantificato e certificato dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4 febbraio 2026.
All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Grassina (matricola 962883) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Filippo Scudocrociato (matricola 6685601) nella misura di euro 45,00 (quarantacinque/00) come in parte motiva, in favore della società Scandicci 1908 SSD srl (matricola 750407).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
