F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 505/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società S.S.D. Sangiuliano CVS A R.L./A.S.D Accademia Pavese

Decisione/0505/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0624/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

Antonino Piro - Componente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0624/TFNSVE/2025-2026, 624 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. Sangiuliano CVS A R.L. (937718) contro la società A.S.D Accademia Pavese (935529) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Orsenigo Mirko (2318949)

In data 09 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società S.S.D. Sangiuliano CVS A R.L. (937718) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società contro la società A.S.D Accademia Pavese (935529) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Orsenigo Mirko (2318949).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come la stipula del Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante con validità per la stagione sportiva 2025/2026, è stato effettuato in data 17/12/2025 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, quantificato in euro 548,00 (cinquecentoquarantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 09/01/2026.

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D Accademia Pavese alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 548,00 (cinquecentoquarantotto/00), in favore della S.S.D. Sangiuliano CVS A R.L.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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