F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 509/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL /Colleferro Calcio
Decisione/0509/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0631/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero – Componente
Antonino Piro - Componente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0631/TFNSVE/2025-2026, 631- Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL (933304) contro la società Colleferro Calcio (650490) mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Di Mauro Lorenzo (6857108), Fumagalli Alessandro (6566815), Magnolia Gabriel Pascal (2577497), Cedrone Paolo (6957262)
In data 09 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Accademia Frosinone SCSRL (933304) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società contro la società Colleferro Calcio (650490) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Di Mauro Lorenzo (6857108), Fumagalli Alessandro (6566815), Magnolia Gabriel Pascal (2577497), Cedrone Paolo (6957262).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società Colleferro Calcio è stato effettuato per Di Mauro Lorenzo con validità per la stagione sportiva 2023/2024 in data 28 luglio 2023;
per Fumagalli Alessandro con validità per la stagione sportiva 2023/2024 in data 28 luglio 2023;
per Magnolia Gabriel Pascal con validità per la stagione sportiva 2024/2025 in data 5 settembre 2024;
per Cedrone Paolo con validità per la stagione sportiva 2025/2026 in data 23 luglio 2025;
e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive per Di Mauro Lorenzo 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 di € 165,00 (centosessantacinque/00) per Fumagalli Alessandro 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 di € 268,00 (duecentosessantootto/00) per Magnolia Gabriel Pascal 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 di € 304,00 (trecentoquattro/00) per Cedrone Paolo 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 di € 168,00 (centosessantotto/00)
Pertanto, per i suddetti giocatori, il premio è stato quantificato in totale per euro 905,00 (novecento cinque/00) come da attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27/01/2026.
All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Colleferro Calcio alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Di Mauro Lorenzo, Fumagalli Alessandro, Magnolia Gabriel Pascal e Cedrone Paolo nella misura complessiva di euro 905,00 (novecentocinque/00) in favore della società SSD Accademia Frosinone S.C. Srl.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
