F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 513/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL/Anzio Calcio 1924

Decisione/0513/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0644/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

Antonino Piro - Componente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0644/TFNSVE/2025-2026, 644 - Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL (933304) contro la società Anzio Calcio 1924 (650952) mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Ow El Nadji Samba (2667130) e De Luca Francesco (2540025)

In data 09 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Accademia Frosinone SCSRL (933304) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società contro la società Anzio Calcio 1924 (650952) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Ow El Nadji Samba (2667130) e De Luca Francesco (2540025).

Dalla documentazione depositata in atti si evince:

per il calciatore Ow El Nadji Samba come la stipula del Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 10 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2018/2019, quantificato in euro 72,00 (settantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27/01/2026.

per il calciatore De Luca Francesco con validità per la stagione sportiva 2024/2025 il tesseramento biennale è stato effettuato in data 9 luglio 2024 e la stipula del Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante è stata effettuata in data 16 gennaio 2025 e che, da questi, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2019/2020, quantificato in complessivi euro 364,00 (trecentosessantaquattro/00) come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27/01/2026.                              

Pertanto, per i suddetti giocatori, il premio è stato quantificato in totale per euro 436,00 (quattrocentotrentasei/00);

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Anzio Calcio 1924 alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Ow El Nadji Samba (2667130) e De Luca Francesco nella misura complessiva di euro 436,00 (quattrocentotrentasei/00) in favore della società SSD Accademia Frosinone S.C. Srl.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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