F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 524/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO/PAOLANA
Decisione/0524/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0383/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Marina Vajana - Componente
ha pronunciato, nell'udienza del 11 marzo 2026, la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0383/TFNSVE/2025-2026, 383 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO (952818) contro la società PAOLANA (36310) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al Calciatore GARRITANO EMILIO PIO (3145828)
In data 29.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D.Taverna Academy Montalto ( matricola 952818) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Paolana USD (matricola 36310), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Emilio Pio Garritano (matricola 3145828).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 18 luglio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024. Il premio è stato quantificato in euro 346,00 (trecentoquarantasei/00) come quantificato e certificato dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 17 dicembre 2025.
All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Paolana USD (matricola 36310) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Emilio Pio Garritano (matricola 3145828) nella misura di euro 346,00 (trecentoquarantasei/00) come in parte motiva, in favore della società A.S.D. Taverna Academy Montalto (matricola 952818).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
