F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 529/TFN-SVE del 12 Marzo 2026 (motivazioni) – Polisportiva Carso – Reg. Prot. 429/TFNSVE
Decisione/0529/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0429/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) contro la società Calcio Club Milano (23390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Calderone Tindaro Gabriel (2485167), la seguente
DECISIONE
In data 14 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Calcio Club Milano (23390), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Calderone Tindaro Gabriel (2485167).
All’udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale ha preso atto che il ricorso, sebbene sia stato ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico, sia da dichiarare inammissibile.
Si deve necessariamente rilevare che, sebbene la Società ricorrente abbia adito il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche richiedendo il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF, la stessa abbia prodotto una attestazione premio difforme a quella necessaria affinché il Tribunale possa pronunciarsi con una decisione di ammissibilità del ricorso. Ed invero, risulta presente agli atti del presente procedimento la attestazione relativa al premio di tesseramento di cui all’art. 96 NOIF e non quella di formazione tecnica di cui all’art. 99 NOIF.
Occorre segnalare che la competenza inerente al premio di tesseramento ex art. 96 NOIF sia devoluta, ai sensi del comma 3 della medesima norma, alla Commissione Premi in primo grado, e non al TFN – Sezione Vertenze economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paola Balducci Stanislao Chimenti
Depositato in data 11 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
