F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0096/CFA pubblicata il 16 Marzo 2026 (motivazioni) – società SSDARL Calcio Desenzano et alios

Decisione/0096/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0110/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0111/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0112/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Stefano Papa – Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami:

n. 0110/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Roberto Marai e dalla società SSDARL Calcio Desenzano;

n. 0111/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Stefano Tosoni;

n. 0112/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Giacomo Laurino,

tutti per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0146/TFNSD-2025-2026 del 15 gennaio 2026, depositata il 26 gennaio 2026;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore all’udienza del 4 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi l’Avv. Carlo Antonio Ghirardi per il sig. Roberto Marai e per la società SSDARL Calcio Desenzano, l’Avv. Mauro Moreschi per il sig. Stefano Tosoni, l’Avv. Andrea Scalco per il sig. Giacomo Laurino e l’avv. Andrea Della Valle per la Procura federale; è presente altresì il sig. Giacomo Laurino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con segnalazione pervenuta alla Procura federale in data 8 maggio 2025, il sig. Riccardo Spaltro, calciatore tesserato per la S.S.D.A.RL. Calcio Desenzano nella stagione 2024/2025, riferiva di essere stato illegittimamente escluso, unitamente ai compagni Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, dalle attività sportive del gruppo squadra della società sportiva, la quale gli avrebbe comunicato, tramite il Direttore generale Stefano Tosoni, la decisione, a far data dal 5 marzo 2025, di impiegare nelle attività di allenamento e di competizione soltanto i calciatori destinati ad essere confermati per la stagione sportiva successiva.

Nella segnalazione si esponeva che tale condotta avrebbe violato sia il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la società sportiva, sia l’art. 91 delle NOIF, sia il Protocollo d’intesa stipulato dalla Lega nazionale dilettanti con l’Associazione italiana calciatori, risultando doveroso che il tesserato potesse partecipare regolarmente alle attività di allenamento e competitive in condizioni di parità con tutti i membri della squadra.

La segnalazione dava luogo all’iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 3 giugno 2025 al n. 1239pf24-25.

A seguito degli approfondimenti istruttori, la Procura federale riteneva che l’indebita esclusione dalle attività della squadra di calcio fosse stata effettivamente commessa ai danni dei tre calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella, in violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., dell’art. 91, commi 1 e 2, NOIF e dell’art. 8 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 d. lgs. n.36/2021.

Con comunicazione di conclusione delle indagini del 22 ottobre 2025 (Prot. 10760/1239pf24-25/GC/PG/ep), la Procura federale notificava al sig. Roberto Marai, in qualità di presidente della SSDARL Calcio Desenzano, al sig. Stefano Tosoni, in qualità di direttore generale, al sig. Giacomo Laurino, in qualità di direttore sportivo, al sig. Marco Gaburro, in qualità di allenatore, nonché alla SSDARL Calcio Desenzano, l’avviso di conclusione delle indagini inerenti alla presunta illecita esclusione di tre calciatori – Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella – dalla partecipazione in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5 marzo 2025 al 30 giugno 2025.

La Procura federale contestava la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 91, commi 1 e 2, delle Norme organizzative interne della FIGC (NOIF) e dell’art. 8 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021.

Secondo la ricostruzione della Procura federale, all’esito della sconfitta patita dalla squadra nella gara contro la Pro Sesto, nel corso di una riunione tenutasi il 5 marzo 2025, alla quale partecipavano il Presidente Marai, il Direttore generale Tosoni, il Direttore sportivo Laurino e l’allenatore Gaburro, veniva deliberata l’esclusione dei tre calciatori dall’attività della prima squadra. Il direttore generale Tosoni comunicava la decisione dapprima all’intera squadra, quindi singolarmente ai tre calciatori interessati, invitandoli a rientrare presso le rispettive città di provenienza, con la garanzia del pagamento dei compensi pattuiti.

I calciatori venivano inizialmente privati dell’accesso alla palestra e alle strutture di allenamento. Solo successivamente, a seguito di precisa richiesta, veniva loro concesso di svolgere un programma di allenamento differenziato sotto la supervisione del preparatore atletico Stefano Vaiani, in strutture separate. Soltanto a seguito dell’esposto presentato dal calciatore Spaltro mediante posta elettronica certificata, i tre calciatori venivano ammessi ad allenarsi contestualmente alla prima squadra, sebbene in disparte con un programma differenziato e senza mai essere convocati per le gare dal 5 marzo 2025 in avanti.

La Procura federale trasmetteva la comunicazione di conclusione delle indagini, indirizzata al sig. Laurino, alla SSDARL Calcio Desenzano, società presso la quale il Laurino aveva prestato la propria attività nella stagione 2024/2025. Tuttavia, alla data del 22 ottobre 2025, il sig. Laurino non era più tesserato per il Calcio Desenzano, avendo assunto l’incarico di direttore sportivo presso la F.C. Legnago Salus a decorrere dal 16 luglio 2025. La SSDARL Calcio Desenzano provvedeva comunque a inoltrare la comunicazione alla F.C. Legnago Salus, che la riceveva in data 29 ottobre 2025, dandone contestuale avviso al Laurino.

2. Assegnato un termine di quindici giorni per le difese, i sigg.ri Tosoni, Laurino e Gaburro raggiungevano un accordo con la Procura federale, ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, con sanzioni ridotte: mesi 3 di inibizione per Tosoni (in luogo di 6), mesi 1 per Laurino e mesi 1 per Gaburro (in luogo di 2 ciascuno).

In attuazione dell’art. 126, terzo comma, C.G.S., la proposta di accordo veniva comunicata al Procuratore generale dello sport il quale, con provvedimento del 9 dicembre 2025, formulava rilievi negativi, ritenendo la sanzione proposta incongrua in quanto non teneva adeguatamente conto della pluralità delle condotte contestate e della gravità della violazione reiterata nei confronti di tre distinti calciatori, non essendo stato indicato, nel calcolo della sanzione base, alcun aumento di sanzione per la pluralità di condotte.

All’esito dei rilievi del Procuratore generale dello sport, la Procura federale desisteva dalla proposta di accordo che non trasmetteva al Presidente federale ai sensi dell’art. 126, comma 4, del Codice di giustizia sportiva e, con atto depositato in data 12.12.2025, disponeva il deferimento dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare:

a) del sig. Roberto Marai, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della SSDARL Calcio Desenzano, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell'“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.36/2021”, che prevede, tra gli altri, il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere consentito e comunque non impedito ai sigg.ri Stefano Tosoni, Giacomo Laurino e Marco Gaburro, di escludere i sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, dalla partecipazione in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

b) del sig. Stefano Tosoni, all’epoca dei fatti Direttore generale dotato dei poteri di rappresentanza della SSDARL Calcio Desenzano, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell’“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.36/2021”, che prevede, tra gli altri, il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito ai sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

c) del sig. Giacomo Laurino, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della SSDARL Calcio Desenzano, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell’ “Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.36/2021”, che prevede, tra gli altri, il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito ai sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

d) del sig. Marco Gaburro, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la SSDARL Calcio Desenzano, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del settore tecnico, per avere lo stesso impedito ai sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

e) della società SSDARL Calcio Desenzano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dai sigg.ri Roberto Marai e Stefano Tosoni e dai sigg.ri Giacomo Laurino e Marco Gaburro, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

3. Nel procedimento di primo grado, il sig. Marai e la SSDARL Calcio Desenzano depositavano controdeduzioni eccependo, in via preliminare: i) la tardività dell’atto di deferimento; ii) l’irregolarità della procedura ex art. 126 del Codice di giustizia sportiva, per non essere stata la proposta di accordo trasmessa al Presidente federale. Nel merito, contestavano la sussistenza degli elementi costitutivi della violazione, sostenendo che si fosse trattato di una legittima scelta tecnica di “ri-atletizzazione” dei calciatori e non di un’esclusione dalla rosa.

L’udienza di trattazione avanti il TFN aveva luogo alla data del 15 gennaio 2026. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura federale chiedeva accertarsi la responsabilità dei deferiti per i fatti oggetto di incolpazione e l’irrogazione delle sanzioni seguenti:

- al sig. Roberto Marai, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Stefano Tosoni, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Giacomo Laurino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Marco Gaburro, mesi 6 (sei) di squalifica;

- alla società SSDARL Calcio Desenzano, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

I difensori delle parti richiamavano i contenuti degli scritti e concludevano per l’accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni in essi formulate.

Con decisione n° 146 del 26/01/2026, il TFN proscioglieva dagli addebiti l’allenatore Gaburro, in ragione della mancanza di autonomia decisionale nella vicenda e della posizione di mera subordinazione rispetto alle determinazioni della società sportiva;

irrogava, invece, agli altri soggetti deferiti le sanzioni seguenti:

- al sig. Roberto Marai, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Stefano Tosoni, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Giacomo Laurino, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società SSDARL Calcio Desenzano, euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

Il Tribunale fondava il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dai calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella in sede di audizione, corroborate dalle dichiarazioni del calciatore Quaggio e dagli elementi oggettivi acquisiti al fascicolo (PEC di Spaltro, comunicazioni societarie).

In particolare, il Tribunale rilevava che la decisione di escludere i tre calciatori era stata adottata collegialmente nella riunione del 5 marzo 2025, alla quale partecipavano tutti gli odierni deferiti, e che l’iniziale diniego dell’accesso alle strutture sportive e la successiva concessione di un mero allenamento differenziato non costituivano garanzia di condizioni eque di partecipazione all’attività della prima squadra.

Con riguardo al sig. Laurino, il Tribunale rigettava l’eccezione di tardività del deferimento ex art. 125, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, individuando il dies a quo del relativo termine nella data del 29 ottobre 2025, ritenendo che solo in tale momento si fosse perfezionata la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti del Laurino, mediante l’inoltro effettuato dalla SSDARL Calcio Desenzano alla F.C. Legnago Salus.

4. Avverso la predetta decisione, il sig. Roberto Marai, Presidente della società sportiva, e la SSDARL Calcio Desenzano hanno proposto in data 2 febbraio 2026, il reclamo n. 0110/CFA/2025-2026 articolando tre motivi:

- con il primo motivo, i reclamanti deducono l’irregolarità della procedura di cui all’art. 126 del Codice di giustizia sportiva. In particolare, lamentano che la Procura federale, dopo aver ricevuto i rilievi del Procuratore generale dello sport circa l’incongruenza delle sanzioni concordate con Tosoni, Laurino e Gaburro, avrebbe dovuto comunque trasmettere la proposta di accordo al Presidente federale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il quale disporrebbe di un potere esclusivo di veto. I reclamanti richiamano la decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 39/2023 per sostenere che il Procuratore generale dello sport riveste un ruolo meramente consultivo e che il mancato perfezionamento dell’iter procedurale avrebbe leso il diritto di difesa di tutti gli incolpati, inclusi Marai e la società;

- con il secondo motivo, i reclamanti contestano l’insufficienza del compendio probatorio posto a fondamento della responsabilità personale del sig. Marai. Secondo la difesa, il fascicolo procedimentale non conterrebbe alcun elemento oggettivo che dimostri una condotta commissiva od omissiva direttamente imputabile al Presidente Marai. La stessa Procura federale avrebbe attribuito le condotte materiali ad altri componenti (Tosoni, Laurino, Gaburro). Il sig. Marai, nella propria audizione del 30 settembre 2025, ha dichiarato di aver partecipato alla riunione post-gara del 5 marzo 2025 in cui si discuteva della gestione tecnica dell’intera rosa di 28 calciatori, ma ha negato di aver ordinato l’esclusione di alcun giocatore, qualificandosi come “solo il finanziatore” della società. La difesa propone una ricostruzione alternativa, secondo la quale i tre calciatori avrebbero svolto un programma di ri-atletizzazione personalizzato sotto la guida del preparatore atletico Vaiani (come da dichiarazione dello stesso Vaiani del 12 gennaio 2026), nell’ambito di una legittima scelta tecnica operata dallo staff.

A sostegno della propria tesi, i reclamanti invocano una serie di circostanze che, a loro giudizio, sarebbero incompatibili con la tesi dell’esclusione: i calciatori non sono mai stati formalmente esclusi dal primo tesseramento; il calciatore Caprioni era reduce da un grave infortunio (rottura del legamento crociato anteriore) che richiedeva un periodo di riabilitazione atletica; Caprioni e Petrella non hanno mai presentato lamentele; gli emolumenti sono stati regolarmente corrisposti; i contratti sono stati rinnovati (in particolare il contratto di Petrella per 120.000,00 annui, stipulato a febbraio 2025); nessun procedimento arbitrale è stato intrapreso dai calciatori.

Sotto il profilo dello standard probatorio, i reclamanti invocano la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport (decisioni nn. 37/2024, 96/2023, 21/2022, 71/2021) che richiede, ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare, il raggiungimento di un “confortevole convincimento”, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti che conducano a una dimostrazione univoca, con esclusione di ricostruzioni alternative plausibili;

- con il terzo motivo, i reclamanti contestano la responsabilità della società SSDARL Calcio Desenzano, deducendo le medesime argomentazioni svolte nel secondo m tivo e sosten ndo che i calciatori non sarebb ro mai stat impediti ne lo svolgimento delle attività di prima squadra o di condizionamento fisico, trattandosi di scelte rientranti nella legittima discrezionalità tecnica dello staff.

5. Con separato reclamo n. 0111/CFA/2025-2026, il sig. Stefano Tosoni ha impugnato la medesima decisione articolando due motivi:

- con il primo motivo, il reclamante deduce la violazione dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, lamentando che la Procura federale, dopo aver ricevuto i rilievi del Procuratore generale dello sport, avrebbe dovuto trasmettere la proposta di accordo al Presidente federale, in quanto unico soggetto titolare del potere di opporsi all’accordo o di esercitare un potere di veto sullo stesso. Secondo il reclamante, il Presidente federale, sentito il Consiglio federale, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla congruenza dell’accordo e sulla correttezza della qualificazione dei fatti; la mancata trasmissione avrebbe determinato una grave compressione del diritto di difesa, privando l’incolpato della possibilità di definire il procedimento senza incolpazione. Il reclamante richiama la decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 39/2023 e gli artt. 48, 51 e 53 del Codice di giustizia sportiva del CONI. Il Tosoni lamenta inoltre che la Procura federale avrebbe dovuto, quantomeno, informarlo dei rilievi del Procuratore generale dello sport e valutare con lui eventuali nuove e diverse ipotesi di sanzione, sempre nell’ambito della definizione agevolata;

- con il secondo motivo, il reclamante contesta nel merito la sussistenza della violazione, sostenendo che ai calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella non sarebbe mai stato impedito di far parte della prima squadra. Secondo la ricostruzione difensiva, a seguito della sconfitta nella gara del 2 marzo 2025, si sarebbe tenuta una riunione nella quale il Tosoni avrebbe disposto alcune modifiche organizzative (orario e sede degli allenamenti) e predisposto per i tre calciatori un programma di ri-atletizzazione di circa due settimane, sotto la supervisione del preparatore atletico Vaiani e del preparatore Muratori, al fine di recuperare la loro condizione fisica e motivazionale. Il reclamante deduce che: i) i calciatori hanno sempre utilizzato le strutture della società e hanno sempre svolto l’attività secondo le indicazioni dello staff tecnico; ii) il calciatore Quaggio, sentito dalla Procura, ha ricondotto la vicenda a una mera “scelta tecnica”; iii) il calciatore Caprioni era reduce da un grave infortunio (lesione del legamento crociato anteriore del 14 aprile 2024) che rendeva necessario un programma di recupero specifico; iv) il contratto del calciatore Petrella era stato rinnovato a febbraio 2025 con un compenso di 110.500,00 per la prima stagione e 126.000,00 per la successiva, circostanza incompatibile con una volontà di esclusione; v) nessun calciatore ha attivato procedimenti arbitrali; vi) i compensi sono stati regolarmente corrisposti. Il reclamante invoca la dichiarazione del preparatore atletico Vaiani e la messaggistica WhatsApp tra il direttore sportivo Laurino e il medesimo Vaiani quale conferma della natura tecnica del programma.

6. Con ulteriore separato reclamo n. 0112/CFA/2025-2026, il sig. Giacomo Laurino ha impugnato la medesima decisione articolando tre motivi:

- con il primo motivo, il reclamante deduce l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 125, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. In particolare, il Laurino sostiene che il dies a quo del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare debba essere individuato nel 22 ottobre 2025, data di emissione e notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, e non nel 29 ottobre 2025 come ritenuto dal Tribunale. Secondo il reclamante, la notificazione si perfeziona nel momento in cui l’atto esce dalla sfera di disponibilità del notificante ed è correttamente indirizzato al destinatario. L’erronea individuazione del luogo di notifica – la comunicazione fu trasmessa alla SSDARL Calcio Desenzano anziché alla F.C. Legnago Salus, società presso la quale il Laurino prestava servizio dal 16 luglio 2025 – sarebbe un errore imputabile esclusivamente alla Procura federale, che non potrebbe determinare una rimessione in termini dell’organo procedente. Il Laurino deduce che, computando il termine di quindici giorni per le difese dal 22 ottobre 2025 (scadenza: 6 novembre 2025) e il termine di trenta giorni per il deferimento dalla scadenza del termine difensivo (scadenza: 6 dicembre 2025), il deferimento del 12 dicembre 2025 risulterebbe tardivo. Contesta inoltre che possa attribuirsi valore notificatorio alla trasmissione dell’atto dalla SSDARL Calcio Desenzano alla F.C. Legnago Salus, qualificandola come mera informativa informale tra soggetti privati ai sensi dell’art. 53, comma 5, del Codice di giustizia sportiva;

- con il secondo motivo, il reclamante deduce l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 126, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle del sig. Marai e del sig. Tosoni. In particolare, il Laurino sostiene che, avendo la Procura federale ritenuto congrua la proposta di accordo, fosse tenuta a trasmetterla al Presidente federale e che non disponesse di un potere di revoca unilaterale dell’accordo, in assenza di un’espressa previsione normativa. Il reclamante deduce che i rilievi del Procuratore generale dello sport non siano vincolanti, non determinino automaticamente la caducazione della proposta e non legittimino la Procura a mutare il proprio precedente giudizio di congruenza, richiamando la decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 39/2023 e gli artt. 48, 51 e 53 del Codice di giustizia sportiva del CONI. Lamenta inoltre che la Procura avrebbe dovuto, quantomeno, riaprire il contraddittorio con l’incolpato e prospettare una diversa ipotesi di patteggiamento prima di procedere al deferimento;

- con il terzo motivo, il reclamante contesta nel merito la propria responsabilità, deducendo di non aver mai assunto iniziative autonome né disposto l’emarginazione dei calciatori. Secondo la ricostruzione difensiva, le decisioni organizzative e tecniche furono assunte esclusivamente dal vertice societario (Presidente e Direttore generale) e il Laurino, in qualità di direttore sportivo, non avrebbe avuto alcun potere decisionale autonomo, analogamente all’allenatore Gaburro, prosciolto dal Tribunale in ragione della sua posizione di subordinazione.

Il reclamante valorizza la dichiarazione del calciatore Spaltro, il quale ha riferito che la decisione fu qualificata dal direttore generale Tosoni come “decisione del Presidente e quindi inderogabile, superando anche le indicazioni del Presidente e del Direttore sportivo”, e che fu lo stesso Laurino, contattato telefonicamente dai calciatori, a concedere loro l’utilizzo della palestra, in tal modo contravvenendo alla volontà societaria. Il reclamante deduce una disparità di trattamento rispetto all’allenatore Gaburro, evidenziando che entrambi si trovavano in una posizione di subordinazione e che entrambi avevano il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, ma che Gaburro, cui è stato successivamente rinnovato il contratto dalla società, è stato prosciolto, mentre il Laurino, che non ha ottenuto alcun rinnovo, è stato sanzionato.

7. La Procura federale si è costituita in udienza, chiedendo la conferma della decisione reclamata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i tre reclami sopra indicati vanno riuniti ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, in quanto proposti avverso la medesima decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare e vertendo sui medesimi fatti. La connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti rende necessaria la trattazione unitaria ai fini dell’economia processuale e della coerenza delle statuizioni.

2. Con il primo motivo del reclamo Marai/Calcio Desenzano, con il primo motivo del reclamo Tosoni e con il secondo motivo del reclamo Laurino, i reclamanti deducono l’irregolarità del procedimento per violazione dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, in quanto la Procura federale, a seguito dei rilievi formulati dal Procuratore generale dello sport in ordine all’incongruenza delle sanzioni concordate con i co-indagati Tosoni, Laurino e Gaburro, non avrebbe trasmesso la proposta di accordo al Presidente federale, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, procedendo direttamente al deferimento di tutti gli incolpati.

Il TFN ha giudicato infondati i rilievi formulati dalle parti avverso il deferimento, osservando che:

“La corretta interpretazione del dato normativo depone nel senso che il potere di accettare la proposta di definizione agevolata sia attribuito alla Procura federale, la quale tuttavia, prima di trasmettere gli atti al Presidente della Federazione per la definizione del procedimento è tenuta ad acquisire il parere del Procuratore generale dello Sport. Dal momento in cui interviene la trasmissione degli accordi al Presidente della Federazione, la decisione del Procuratore federale è da ritenere irreversibile, atteso che i commi 4 e 5 dell’art. 126 CGS prevedono che una volta intervenuta detta trasmissione, l’accordo diventi definitivo dopo 15 giorni salvo che non intervengano osservazioni da parte del Presidente federale. Risulta pertanto ammissibile che la Procura federale, sulla base delle valutazioni del Procuratore generale dello Sport, possa decidere di rivedere la decisione assunta originariamente sulla proposta di applicazione di sanzioni e in tale evenienza risulta evidente che non dovrà procedersi alla trasmissione degli atti al Presidente della Federazione”.

Nella lettura del Tribunale federale, qui gravata, la possibilità di recedere unilateralmente dalla proposta di accordo sarebbe ammessa e il primo giudice raggiunge tale conclusione secondo un percorso argomentativo fondato su due elementi: la Procura federale ha il potere di rimeditare la propria decisione sulla base delle valutazioni espresse dal Procuratore generale dello sport e la proposta di definizione agevolata diventa irreversibile solo dopo la sua trasmissione al Presidente federale.

Le parti sostengono che la motivazione non è condivisibile siccome assunta in aperta violazione del dettato normativo, da interpretare nel senso che, una volta ricevuto il parere non vincolante del Procuratore generale dello sport contrario alla proposta di accordo come formulata, graverebbe sulla Procura federale l’obbligo di trasmettere comunque gli atti del procedimento al Presidente federale per le valutazioni di sua esclusiva competenza.

Si assume anche che la lettura offerta dal primo giudice introduce un potere non previsto dalla norma, attribuendo alla Procura federale la facoltà di revocare unilateralmente una proposta di accordo già ritenuta congrua e di procedere immediatamente al deferimento, senza rendere edotto l’inquisito in ordine al parere espresso dal Procuratore generale dello sport e senza alcuna interlocuzione ulteriore con l’incolpato per valutare nuove o diverse ipotesi di sanzione da applicare.

Secondo i reclamanti, a seguire l’orientamento del TFN, si finirebbe per attribuire al Procuratore generale dello sport un potere di veto in difformità dal formante normativo che assegna soltanto la ben più limitata funzione di “formulare rilievi” sulla proposta di accordo, ferma restando la competenza esclusiva del Presidente federale ad assumere le valutazioni conclusive sulla proposta, tenendo conto dei rilievi del Procuratore generale ma senza alcun obbligo di conformarsi ad essi.

La Corte dissente dagli argomenti prospettati dai reclamanti, che attingono a regole e principi enucleati in un diverso contesto ordinamentale.

In materia di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza penale della Suprema Corte considera che l’accordo tra imputato e PM costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che diviene irrevocabile una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e, pertanto, né all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Cass. Pen. n. 25102/2021).

Si è anche precisato che l’accordo non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale di una delle parti (Cass n. 48900/2015), in quanto sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunta l'intesa sulla pena da applicare, la richiesta possa invece essere revocata, al punto di far ritenere "abnorme" l’indebita regressione del procedimento, che ne consegue (Cass. n. 55124/2016).

La regola processuale affermata in ambito penale può riassumersi nel senso che, una volta raggiunto l’accordo consensuale sulla pena da applicare, l’eventuale revoca della volontà di uno solo dei contraenti non produce alcun effetto sul patto già perfezionatosi, che non può essere più modificato o ritirato, salva la presenza di un vizio del consenso o il sopraggiungere di una modifica legislativa più favorevole che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si era indotta a chiedere o consentire all'accordo. Al di fuori di tali ipotesi, sussiste soltanto la possibilità per le parti di modificare concordemente l’accordo precedentemente raggiunto e di sostituire ad esso un nuovo accordo, ma non quella di desistere unilateralmente dall’accordo raggiunto.

La giurisprudenza federale, formatasi anche in relazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, C.G.S., ha costantemente negato la possibilità di trasfondere automaticamente nel processo sportivo principi (specie, ma non solo, in materia di valutazione delle prove) applicabili in ambito penalistico.

La diversità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo ha condotto ad affermare che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale (CFA, SS.UU., n. 47/2015-2016; Sez. II, n. 51/2018-2019; SS.UU., n. 83/2018-2019; SS.UU., n. 120/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024).

È costante il richiamo all’autonomia dell’ordinamento sportivo – come è noto costituzionalmente garantita - che porta ad escludere la soggezione degli strumenti processuali sportivi alle regole del processo penale e ad affermare l’ammissibilità di un circuito normativo che non necessariamente debba riflettere le previsioni normative riferite ad istituti che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale).

Proprio il riconoscimento dell’autonomia medesima conduce ad affermare, in linea generale, l’insussistenza di una doverosa permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi e procedure che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale.

Tanto premesso, questa Corte ha già avuto modo di chiarire la natura e la funzione dell’istituto di cui all’art. 126 del C.G.S., che disciplina il cosiddetto patteggiamento anteriore al deferimento, ossia l’applicazione di sanzioni su richiesta formulata dagli incolpati prima della notifica dell’atto di deferimento, precisando la netta differenza ontologica tra il patteggiamento sportivo e il patteggiamento penale In particolare, è stato posto in evidenza come la marcata differenziazione tra il patteggiamento penale (governato sempre dal giudice) e quello sportivo (valevole unicamente nei rapporti tra Procura federale e soggetto dell’ordinamento), renda arduo immaginare un’assimilazione tra i due istituti (cfr. CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025).

L’art. 126 prevede un procedimento scandito in fasi successive: i) la proposta di accordo degli indagati alla Procura federale (comma 1); ii) la valutazione di congruenza da parte del Procuratore federale e l’informazione al Procuratore generale dello sport, che entro dieci giorni può formulare rilievi sulla correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione o degli impegni indicati (comma 3); iii) la trasmissione della proposta al Presidente federale, che può formulare osservazioni entro quindici giorni, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello sport (comma 4); iv) in assenza di osservazioni del Presidente federale, la proposta di accordo diviene definitiva (comma 5).

L’accordo non si forma se e quando il Procuratore federale viene a riconsiderare il proprio iniziale giudizio di congruenza – come legittimamente accaduto nel caso in esame, a seguito dei rilievi del Procuratore generale dello sport – atteso che viene a mancare uno dei presupposti essenziali per la trasmissione della proposta al Presidente federale, ossia il previo giudizio positivo di congruenza del Procuratore federale medesimo.

In questa cornice, il ruolo del Procuratore federale non è quello di un mero tramite tra l’indagato e il Presidente federale, ma quello di parte attiva che, ai sensi del comma 3, deve preliminarmente valutare la congruenza della sanzione proposta.

Il perfezionamento dell’accordo richiede, quindi, il concorso concomitante di tutti i seguenti presupposti: il previo giudizio di congruità del Procuratore federale, la mancanza di rilievi del Procuratore generale dello sport e l’assenza di osservazioni del Presidente federale. Il difetto di uno solo di essi arresta il procedimento ex art. 126 e impedisce alla proposta di emergere dalla condizione di inefficacia e acquisire valore di accordo definitivo.

Più in particolare, la formulazione di rilievi da parte del Procuratore generale dello sport (o del Presidente federale) impedisce il perfezionamento dell’accordo, privandolo della capacità di generare “l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare”, che riprende invece vigore con il deferimento.

Deve poi escludersi che il Procuratore federale possa operare un sindacato sui rilievi formulati dal Procuratore generale, dovendosi piuttosto ritenere che, in presenza di rilievi ostativi, l’eventuale accordo intervenuto tra l’incolpato e il Procuratore federale sia destinato a rimanere inefficace.

Difatti, tali rilievi non sono privi di effetto, ma costituiscono un elemento qualificato di valutazione che il Procuratore federale non può ignorare nella propria determinazione circa la congruenza dell’accordo.

Va anche osservato che la scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 53/2024-2025).

Nel caso di specie, il Procuratore generale dello sport ha ritenuto le sanzioni concordate manifestamente incongrue, in ragione della pluralità delle condotte e della gravità della violazione nei confronti di tre distinti calciatori.

All’esito di tali rilievi, è del tutto fisiologico e coerente con il sistema che la Procura federale abbia rivalutato il proprio iniziale giudizio di congruenza e abbia ritenuto di non poter più sostenere la proposta di accordo nella forma originariamente concordata.

Come chiarito da questa Corte nella decisione CFA, Sez. III, n. 120/2023-2024, la proposta di accordo non perfezionata non vincola la Procura federale a rimanere fedele alle valutazioni espresse circa la congruenza delle sanzioni indicate nella proposta, ma richiede una nuova valutazione in conformità alle osservazioni espresse dall’organo competente.

Da ciò consegue che il contenuto dell’accordo non perfezionato non può essere equiparato a un parametro di partenza per definire la misura della sanzione, né se ne può indebitamente trarre argomento ai fini di contestarne la misura stessa.

Con specifico riguardo alla posizione del sig. Tosoni, il quale lamenta di non essere stato informato dei rilievi del Procuratore generale dello sport e di non aver potuto proporre una diversa ipotesi di sanzione, il Collegio osserva che la norma non prevede un obbligo di riapertura del contraddittorio tra la Procura federale e l’incolpato a seguito dei rilievi del Procuratore generale dello sport.

L’art. 126 del Codice di giustizia sportiva non disciplina un diritto dell’incolpato a negoziare ripetutamente con la Procura federale, ma un’unica facoltà di proposta anteriore al deferimento.

La norma, d’altra parte, non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito di formulare una controproposta, né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta; si deve, infatti, ritenere implicito il mancato raggiungimento di un accordo sostitutivo sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento. Di qui l’impossibilità di far derivare da tale comportamento una conseguenza radicale, quale è la nullità dell’atto di deferimento (CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022).

Con riguardo alla posizione del sig. Marai, la doglianza appare comunque priva di concretezza, in quanto il medesimo non ha mai raggiunto alcun accordo con la Procura federale ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.

L’eventuale irregolarità della procedura nei confronti dei co-indagati non è idonea a riverberarsi sulla posizione di un soggetto che non era parte dell’accordo e il cui deferimento non era condizionato dal buon esito della procedura di patteggiamento altrui.

Deve infine rilevarsi che l'accordo ex art. 126 del Codice di giustizia sportiva non comporta ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati, né può essere valutato come rinuncia — nemmeno implicita o silenziosa — ad eccezioni di rito. Ciò in quanto l'istituto in esame si caratterizza per una marcata differenza ontologica rispetto al patteggiamento penale, operando esclusivamente nei rapporti tra Procura federale e soggetto dell'ordinamento e producendo, una volta perfezionato, il solo effetto di impedire l'azione disciplinare senza estinguerla, con la conseguenza che la rilevanza disciplinare della condotta rimane ancorata al fatto e non alla negoziazione intervenuta (CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025). Ne deriva che il mancato perfezionamento dell'accordo non determina alcuna preclusione processuale a carico degli indagati, i quali conservano intatte le proprie facoltà difensive nel procedimento ordinario; né dal contenuto della proposta non perfezionata possono trarsi argomenti a loro sfavore sul piano della responsabilità o della rinuncia a eccezioni processuali (CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022; TFN – Sez. Disciplinare, n. 44/2021-2022), come effettivamente avvenuto nel caso di specie.

Il motivo va dunque rigettato nei confronti di tutti i reclamanti.

3. Con il primo motivo del reclamo, il sig. Laurino deduce l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 125, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che il dies a quo del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare debba essere individuato nel giorno 22 ottobre 2025, data di emissione della comunicazione di conclusione delle indagini, con conseguente tardività del deferimento del 12 dicembre 2025.

Il TFN ha considerato che la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti del sig. Giacomo Laurino è intervenuta ex art. 53, comma 5, CGS soltanto in data 29 ottobre 2025 per effetto della raccomandata a.r. inviata dalla società SSDARL Calcio Desenzano al soggetto inquisito presso la sua nuova società sportiva F.C. Legnago Salus di Legnago (VR), dove lo stesso svolgeva l’attività professionale e che, di conseguenza, l’atto di deferimento è intervenuto tempestivamente entro il termine di scadenza del 13 dicembre 2025.

Il reclamante sostiene l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha considerato la data del 29 ottobre 2025 quale dies a quo del termine di cui all’art. 125, comma 2, C.G.S., e ha ritenuto che solo in tale momento si fosse perfezionata la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini (CCI) nei confronti del sig. Giacomo Laurino.

Secondo la tesi difensiva, la Procura federale avrebbe erroneamente indirizzato la comunicazione di conclusione delle indagini presso una società sportiva (SSDARL Calcio Desenzano) con la quale il sig. Laurino non intratteneva più alcun rapporto professionale, avendo questi già iniziato la propria attività presso altra società sportiva, la F.C. Legnago Salus dal 16 luglio 2025, circostanza questa agevolmente conoscibile nell’ambito dell’ordinamento federale.

Nessuna rilevanza potrebbe assumere, ai fini del decorso del termine, la trasmissione dell’atto dalla SSDARL Calcio Desenzano alla F.C. Legnago Salus, trattandosi di mera e informale comunicazione tra soggetti privati, non avvenuta ad opera della Procura federale e come tale inidonea a sanare un vizio originario della notifica e a costituire una inammissibile forma di sanatoria atipica, né tantomeno far decorrere ex novo termini perentori a favore dell’organo requirente. Sarebbe quindi erronea la tesi sostenuta dal TFN, in base alla quale la Procura federale grazie ad un innegabile errore notificatorio, anziché essere gravata di tale errore, beneficia di un maggiore termine per azionare l’azione disciplinare.

Conclude il reclamante che la comunicazione di conclusione delle indagini reca la data del 22 ottobre 2025 ed è stata formalmente emessa e notificata dalla Procura federale in tale data, che rappresenta il dies a quo del termine per il deferimento, con conseguente tardività del deferimento del 12 dicembre 2025 e necessaria declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità dell’azione disciplinare, nonché di estinzione del procedimento.

Il motivo volto a denunciare la tardività del deferimento, come formulato, non ha fondamento.

L’art. 125 C.G.S. stabilisce, al secondo comma, che l’atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, primo comma, ossia dalla scadenza del termine di 15 giorni decorrente dal perfezionamento della notifica all’interessato dell’avviso di conclusione delle indagini.

I termini successivi alla notifica della CCI sono termini dilatori inviolabili che devono decorrere interamente, in quanto stabiliti per l’esercizio delle attività difensive dell’inquisito, mettendolo nelle condizioni di conoscere gli addebiti e di esercitare le facoltà di essere sentito, depositare memoria, prendere visione ed estrarre copia degli atti, nonché di presentare una proposta di accordo per l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata.

Non a caso, proprio al fine di consentire il pieno avvalimento dei termini a difesa, il periodo finale del secondo comma dell’art. 125 stabilisce che, in caso di pluralità di incolpati, il deferimento (verso tutti) deve essere adottato entro il termine di 30 giorni decorrenti “dall’ultimo termine assegnato”, che non può che corrispondere alla data finale in cui l’atto è effettivamente pervenuto nella sfera di con scibilità di tutti gli incolpati.

In tale cornice, è manifesto che il termine iniziale stabilito per l’esercizio delle facoltà difensive non possa decorrere da una data anteriore a quella in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza della comunicazione di conclusione delle indagini, pena la compressione delle garanzie difensive che i termini procedimentali sono strutturalmente preordinati a tutelare. Il che, del resto, costituisce il naturale precipitato della natura recettizia dell’atto di contestazione disciplinare.

Correttamente, quindi, il TFN ha considerato quale dies a quo per il decorso del termine di adozione del deferimento il 29 ottobre 2025 (data in cui il Laurino ha avuto conoscenza della CCI), avendo con tale pronuncia inteso riconoscere all’incolpato la piena disponibilità dei termini a difesa per garantire l’esercizio delle prerogative difensive, che sarebbero altrimenti risultate compromesse a voler seguire l’impostazione difensiva del reclamante (se il termine iniziale fosse il 22 ottobre 2025, sarebbe risultata tardiva – e come tale non ricevibile - la richiesta di audizione presentata dall’interessato il 10 novembre 2025).

Allo stesso modo, se la notificazione fosse stata valida ed efficace il 22 ottobre 2025, il reclamante non potrebbe al contempo lamentarne l’irregolarità per errore nella individuazione del destinatario. Viceversa, non essendosi ancora perfezionata la notificazione, essa non poteva produrre alcun effetto in tale data e il termine non poteva che decorrere dal momento successivo in cui il destinatario ne ebbe effettiva conoscenza.

Computando, dunque, il termine di quindici giorni per le difese a decorrere dal 29 ottobre 2025, la scadenza del medesimo si colloca al 13 novembre 2025, che identifica la data di decorrenza del termine di trenta giorni per il deferimento che scade il 13 dicembre 2025. Il deferimento del 12 dicembre 2025 risulta pertanto tempestivo.

Sotto altro profilo, va osservato che una notificazione eseguita presso un soggetto diverso dal destinatario, o presso un indirizzo erroneo, non è idonea a produrre effetti giuridici nei confronti del destinatario fino a quando questi non ne abbia avuto conoscenza effettiva o legale.

In tale prospettiva, va osservato che costituisce elemento essenziale del procedimento di notificazione la fase di consegna, intesa in senso lato come conseguimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione. Il principio della strumentalità delle forme, che caratterizza particolarmente l’ordinamento sportivo (cfr. CFA, SS.UU., n. 40/2022-2023), implica che al verificarsi della consegna materiale dell’atto al destinatario, la nullità della notificazione sfuma in irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo.

Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di attuare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’affermazione dei menzionati valori (CFA, Sez. I, n. 84/2022-2023 che richiama Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).

Nel caso in esame, la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è stata eseguita in difformità dai modi previsti dall’art. 53, comma 4, C.G.S. il quale dispone che le comunicazioni ai tesserati delle società non professionistiche si eseguono all’indirizzo pec della società di appartenenza che assume valore di domicilio eletto per le comunicazioni.

Tuttavia, la Corte ha già avuto occasione di affermare la regolarità, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS, della comunicazione di conclusione delle indagini notificata con pec indirizzata alla società di ultimo tesseramento noto del deferito (CFA, Sez. I, n. 31/2025-2026).

Al riguardo, la Corte ritiene utile il richiamo alla disciplina dettata nell’art. 53, comma 5, lett. a), nn. 1 e 2, C.G.S., dove si stabilisce che la società ricevente ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato. Si deve ritenere che siffatto obbligo sussista anche nel caso di comunicazione indirizzata agli ex tesserati. La norma precisa che la trasmissione rappresenta un obbligo per la società che riceve la comunicazione: non si tratta quindi di una comunicazione informale priva di rilevanza per l’ordinamento federale, come il reclamante mostra di ritenere, ma di un preciso obbligo la cui violazione espone la società a una o più delle sanzioni di cui all’art. 8 C.G.S.

In definitiva, l’irregolarità commessa dalla Procura federale che ha trasmesso la comunicazione di conclusione delle indagini alla SSDARL Calcio Desenzano, erroneamente individuata come società di appartenenza del Laurino, è stata sanata dalla consegna della comunicazione all’interessato eseguita dalla F.C. Legnago Salus, in applicazione delle previsioni suindicate.

L’inoltro della comunicazione all’interessato ha consentito allo stesso di esercitare compiutamente le proprie facoltà difensive nel procedimento disciplinare aperto a suo carico.

Il motivo va dunque rigettato.

4. Con il secondo motivo del reclamo Marai/Calcio Desenzano, i reclamanti contestano l’insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità personale del sig. Marai, lamentando che il fascicolo non conterrebbe prove dirette di una condotta commissiva od omissiva del presidente e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti fondata sulla legittimità della scelta tecnica di “ri-atletizzazione”.

Il motivo è infondato.

In via preliminare, occorre richiamare lo standard probatorio applicabile nel giudizio disciplinare sportivo.

È giurisprudenza consolidata di questa Corte federale, in piena conformità con la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, che «lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale» (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., n. 6/2016; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 91/2025). L’organo giudicante deve formarsi un “confortevole convincimento” della violazione, fondato su un grado di prova che superi la semplice valutazione della probabilità pur potendo restare comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 93/2017; n. 71/2021; n. 23/2021; CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024).

La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito può essere provata anche mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., nn. 63/2018 e 65/2018; CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024). La valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità delle dichiarazioni, come la scelta tra le varie risultanze di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (cfr. Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 46/2016; SS.UU., n. 5/2018).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il Tribunale di primo grado abbia correttamente valutato il compendio probatorio e sia pervenuto a conclusioni sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.

In primo luogo, le dichiarazioni rese in sede di audizione dai tre calciatori interessati – Spaltro, Caprioni e Petrella – sono convergenti e coerenti nell’individuazione delle circostanze essenziali: l’annuncio al gruppo squadra da parte di Tosoni, la comunicazione riservata ai tre giocatori dell’esclusione dal progetto tecnico della società per decisione presidenziale dettata dalla necessità di sfoltire la rosa, l’invito a rientrare presso le città di provenienza, l’iniziale diniego di accesso alle strutture sportive sociali, la concessione di un programma differenziato solo in un secondo momento e, infine, l’ammissione al campo di allenamento della prima squadra unicamente a seguito dell’esposto formale presentato dal calciatore Spaltro, circostanza questa che rafforza il convincimento che l’intenzione della società fosse quella di escludere totalmente i tre calciatori dalle attività della squadra.

Tali dichiarazioni trovano riscontro nella testimonianza del calciatore Quaggio, il quale, pur qualificando la vicenda come una “scelta tecnica”, ha confermato l’esclusione dei tre compagni di squadra, senza peraltro individuare problematiche fisiche che la giustificassero.

Con specifico riguardo alla posizione del sig. Marai, il Collegio osserva quanto segue.

La circostanza che Marai fosse presente alla riunione del 5 marzo 2025, nella quale venne deliberata l’esclusione dei calciatori, è pacifica e ammessa dallo stesso reclamante nella propria audizione del 30 settembre 2025, nel corso della quale lo stesso Presidente Marai aveva ammesso che la decisione assunta era collegata non già a problematiche fisiche dei calciatori, bensì alla necessità di “escluderne qualcuno dalla lista dei giocatori partecipanti alle partite di domenica”.

Lo stesso calciatore Spaltro ha riferito che Tosoni, nel comunicare la decisione, l’ha qualificata come “decisione presidenziale”.

Il Collegio non può non rilevare che la circostanza che il direttore generale abbia fatto espresso riferimento alla volontà del presidente nel comunicare l’esclusione ai calciatori e all’intera squadra, rappresenta un elemento indiziario di significativo rilievo, che supera la soglia della mera ipotesi.

La difesa del sig. Marai, il quale si qualifica come “solo il finanziatore” che non si occupa di “questioni tecniche”, non vale a escludere la sua responsabilità.

Il ruolo di presidente della società comporta una posizione di garanzia e di sovraordinazione rispetto alle scelte gestionali e organizzative del sodalizio sportivo.

La partecipazione alla riunione in cui venne adottata la decisione, congiuntamente alla qualifica della decisione come “presidenziale” da parte di chi la comunicava ai calciatori, configura un quadro indiziario grave, preciso e concordante che consente di ricondurre al presidente quanto meno un concorso nella determinazione della volontà societaria.

Non giova alla difesa neppure la dichiarazione resa dal preparatore atletico Vaiani il 12 gennaio 2026, secondo la quale i calciatori avrebbero svolto un programma di allenamento differenziato nel mese di marzo 2025, con rientro nel gruppo ad aprile 2025.

Tale dichiarazione, prodotta alla vigilia dell’udienza di primo grado, appare tardiva e comunque non idonea a smentire la ricostruzione accusatoria, atteso che: a) la circostanza dell’allenamento differenziato non è contestata, ma è precisamente ciò che integra la violazione disciplinare, essendo i calciatori stati esclusi dalla partecipazione agli allenamenti della prima squadra in condizioni paritarie; b) la dichiarazione di Vaiani non contraddice le dichiarazioni dei calciatori circa le modalità e le ragioni dell’esclusione, ma anzi le conferma nella sostanza.

Quanto alla ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, secondo la quale si sarebbe trattato di una legittima scelta tecnica di “riatletizzazione”, il Collegio rileva che essa non trova riscontro nelle risultanze processuali.

Nessuno degli elementi acquisiti al fascicolo indica l’esistenza di un programma di recupero della condizione atletica formalizzato e predisposto dallo staff tecnico anteriormente alla riunione del 5 marzo 2025, né l’esistenza di specifiche esigenze fisiche dei calciatori che ne giustificassero l’esclusione dalla prima squadra.

In tale contesto, le circostanze dedotte dalla difesa a fini attenuanti o scriminanti non valgono a sovvertire il quadro probatorio.

In particolare:

- la regolare corresponsione degli emolumenti non esclude la violazione dell’art. 91 delle NOIF, il quale tutela il diritto del calciatore allo svolgimento dell’attività sportiva e non soltanto il diritto alla retribuzione;

- il rinnovo contrattuale del calciatore Petrella (a febbraio 2025, antecedente all’esclusione di marzo) è circostanza cronologicamente neutra;

- la mancata proposizione di procedimenti arbitrali da parte dei calciatori Caprioni e Petrella non elide la rilevanza disciplinare della condotta, atteso che la tutela dell’ordine sportivo non è rimessa alla disponibilità delle parti;

- la presunta condizione di infortunio del calciatore Caprioni (rottura del legamento crociato anteriore) non risulta comprovata al momento dei fatti, né è emersa nelle dichiarazioni del medesimo, il quale ha riferito di essere stato escluso senza alcuna motivazione di ordine sanitario.

Al riguardo, questa Corte richiama integralmente i principi affermati nella decisione CFA, SS.UU., n. 77/2023-2024, resa in un caso analogo di esclusione di un calciatore dagli allenamenti della prima squadra, relativo all’interpretazione dell’art. 91 delle NOIF, secondo cui “1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. 2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”.

Tale disposizione, interpretata anche alla luce delle norme del Protocollo di intesa e dell’Accordo collettivo, tutela il calciatore assicurandogli un nucleo di tutele minime, sanzionando dal punto di vista disciplinare la società che non gli assicuri lo svolgimento degli allenamenti o che di fatto gli impedisca l’accesso alle strutture sportive in condizioni paritarie.

In quella stessa decisione è stato altrettanto chiaramente affermato che, se l’allenatore è libero per scelta tecnica di non schierare il giocatore nelle competizioni, ciò non toglie che la società non possa escluderlo dagli allenamenti, configurando tale condotta una violazione del principio di rispetto della dignità del lavoratore sportivo espresso nell’art. 91 delle NOIF, oltre che del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva sancito dall’art. 4 del Codice di giustizia sportiva.

Può integrare condotta discriminatoria, ove non sorretta da oggettive e documentate ragioni tecnico-atletiche, la sistematica esclusione dei calciatori dagli allenamenti della prima squadra, accompagnata dalla loro separazione dagli schemi tattici del gruppo squadra, qualora tale condotta risulti idonea ad ostacolare la crescita tecnica e ad incrinare la fiducia e l'autostima dei soggetti coinvolti.

E, a tale riguardo, rileva anche la violazione dell’art. 8.1 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche), trasfuso nell’art. 5 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dai calciatori con la società, rubricato “Obblighi della società”, che prevede espressamente, in capo al sodalizio societario l’obbligo di “…fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa, impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa”.

Il motivo va dunque rigettato.

5. Con il secondo motivo del reclamo, il sig. Tosoni contesta nel merito la sussistenza della violazione, sostenendo che ai calciatori non sarebbe mai stato impedito di far parte della prima squadra e che si sarebbe trattato di un legittimo programma di “riatletizzazione” della durata di circa due settimane.

Il motivo è infondato.

Le argomentazioni difensive del sig. Tosoni ripropongono, nella sostanza, le medesime tesi già esaminate e disattese nell’analisi del secondo motivo del reclamo Marai/Calcio Desenzano, alle cui considerazioni il Collegio si riporta integralmente.

Con specifico riguardo alla posizione del sig. Tosoni, il Collegio osserva che il compendio probatorio evidenzia un ruolo particolarmente attivo del direttore generale nella vicenda.

Dalle dichiarazioni convergenti dei calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella emerge in modo univoco che fu il sig. Tosoni a comunicare, dapprima all’intera squadra e poi singolarmente ai tre calciatori, la decisione di escluderli dal progetto tecnico della società, invitandoli a rientrare presso le rispettive città di provenienza.

Il calciatore Spaltro ha riferito che il Tosoni qualificò la decisione come “decisione presidenziale” “inderogabile”, circostanza che, lungi dall’attenuare la sua responsabilità, ne conferma il ruolo di esecutore consapevole e determinante nella comunicazione e nell’attuazione del provvedimento di esclusione.

La tesi della “ri-atletizzazione”, oltre a essere smentita dalle risultanze processuali già analizzate, è contraddetta dalla stessa ricostruzione difensiva del Tosoni.

Il reclamante afferma, da un lato, che il programma di recupero sarebbe durato “circa due settimane, includendo la sosta del campionato” e, dall’altro, non fornisce alcuna spiegazione circa il protrarsi dell’esclusione da marzo al 30 giugno 2025, né circa la mancata convocazione dei tre calciatori per tutte le gare dal 5 marzo 2025 in avanti.

Tale incongruenza temporale tra la durata dichiarata del programma (due settimane) e l’effettiva durata dell’esclusione (quasi quattro mesi) è di per sé indicativa della pretestuosità della ricostruzione alternativa proposta.

Quanto alla circostanza che il calciatore Quaggio abbia ricondotto la vicenda a una “scelta tecnica”, il Collegio rileva che tale qualificazione – peraltro operata da un soggetto non direttamente coinvolto nell’esclusione e non legittimato ad esprimere valutazioni tecniche – non è incompatibile con l’accertamento della violazione disciplinare.

Il fatto che un’esclusione dalla rosa venga percepita o presentata come “scelta tecnica” non ne muta la sostanza, ove risulti che essa non sia stata motivata da effettive ragioni tecniche o atletiche, ma abbia avuto carattere punitivo o discriminatorio.

Il motivo va dunque rigettato.

6. Con il terzo motivo del reclamo, il sig. Laurino contesta la propria responsabilità disciplinare, deducendo di non aver mai assunto iniziative autonome né disposto l’emarginazione dei calciatori, e lamentando una disparità di trattamento rispetto all’allenatore Gaburro.

Il motivo è infondato.

Il reclamante sostiene che la propria posizione sarebbe equiparabile a quella dell’allenatore Gaburro, prosciolto dal Tribunale in ragione della subordinazione rispetto alle decisioni societarie e della precarietà contrattuale, e che il Tribunale avrebbe operato una disparità di trattamento ingiustificata.

Tale argomentazione non può essere accolta.

Il Tribunale ha correttamente distinto la posizione dell’allenatore da quella dei componenti della dirigenza societaria (presidente, direttore generale, direttore sportivo) che parteciparono alla riunione del 5 marzo 2025 nella quale fu deliberata l’esclusione dei calciatori.

Il proscioglimento del Gaburro è stato motivato dal suo ruolo di mero esecutore di disposizioni impartite dalla proprietà e dalla dirigenza, nell’ambito di un rapporto tecnico nel quale l’allenatore non disponeva di alcun potere in ordine alle scelte gestionali e organizzative relative alla composizione della rosa, trattandosi di funzioni che esulano dal catalogo delle mansioni proprie dei tecnici elencate all’art. 19 del Regolamento del Settore tecnico e possono sconfinare nel divieto di svolgere attività collegate al trasferimento e al collocamento dei calciatori (art. 40, terzo comma).

La posizione del sig. Laurino è strutturalmente differente. Il direttore sportivo, per le funzioni proprie del ruolo, è l’organo preposto alla gestione dei rapporti con i tesserati e alla cura dell’organizzazione sportiva. A differenza dell’allenatore, il direttore sportivo partecipa alle decisioni gestionali che investono la rosa e il suo impiego, e non si limita ad eseguire indicazioni tecniche.

Nel caso di specie, il sig. Laurino ha partecipato alla riunione del 5 marzo 2025, nella quale venne deliberata l’esclusione dei calciatori. La sua partecipazione, unitamente al ruolo di direttore sportivo, consente di ricondurre alla sua persona un concorso nella determinazione della volontà societaria, quantomeno a titolo di adesione consapevole alla decisione.

Il reclamante valorizza la dichiarazione del calciatore Spaltro, il quale ha riferito di aver contattato telefonicamente il Laurino e di aver ottenuto da questi la concessione dell’utilizzo della palestra.

Tuttavia, tale circostanza, lungi dall’escludere la responsabilità del direttore sportivo, conferma che l’esclusione dei calciatori dalle ordinarie attività di allenamento si era già verificata e che la concessione della palestra rappresentava un’attenuazione – e non un’elisione – delle conseguenze del provvedimento.

Il fatto che il Laurino abbia concesso ai calciatori l’uso della palestra ubicata presso lo stadio F. Ghizzi, distante dal centro sportivo, come dichiarato dallo Spaltro, testimonia che i calciatori non erano ammessi ad allenarsi con la prima squadra presso il centro sportivo ordinario, e che l’intervento del Laurino si limitò a mitigare parzialmente una situazione di esclusione già in atto.

Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto al Gaburro, il Collegio osserva che la diversa qualificazione delle due posizioni non è frutto di un’ingiustificata discriminazione, bensì della corretta valorizzazione delle differenze funzionali tra i due ruoli.

L’allenatore è preposto alla conduzione tecnica della squadra e non partecipa, di regola, alle decisioni gestionali attinenti alla composizione della rosa; il direttore sportivo, al contrario, è l’organo che, per definizione, cura i rapporti con i tesserati e partecipa alle determinazioni della società in merito alla loro gestione.

La circostanza che entrambi avessero il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, nonché il fatto che solo a Gaburro sia stato successivamente rinnovato il contratto mentre a Laurino no, sono elementi attinenti alla situazione contrattuale individuale che non incidono sulla diversità delle posizioni funzionali e della relativa responsabilità disciplinare.

Peraltro, la sanzione irrogata al sig. Laurino (mesi 3 di inibizione) è già sensibilmente inferiore a quella comminata al sig. Marai e al sig. Tosoni (mesi 6 ciascuno), in tal modo riflettendo la minore intensità del contributo del direttore sportivo rispetto a quello del presidente e del direttore generale nella determinazione e nella attuazione del provvedimento di esclusione.

Il motivo va dunque rigettato.

7. Con il terzo motivo del reclamo Marai/Calcio Desenzano, i reclamanti contestano la responsabilità della società SSDARL Calcio Desenzano, deducendo le medesime argomentazioni svolte nel secondo motivo e sostenendo che non sarebbe configurabile un illecito disciplinare in capo alla società.

Il motivo è infondato.

La responsabilità della società discende, ai sensi dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva, dalla responsabilità diretta per gli atti e i comportamenti dei propri dirigenti e dalla responsabilità oggettiva per le condotte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo Codice.

Come si è dimostrato nell’esame del secondo motivo del reclamo Marai, la condotta di esclusione dei calciatori dalle attività della prima squadra è stata deliberata in una riunione alla quale partecipavano il presidente, il direttore generale e il direttore sportivo della società, ed è stata attuata attraverso atti posti in essere da organi della società medesima nell’esercizio delle loro funzioni.

La violazione dell’art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF, che impone alle società di assicurare ai tesserati lo svolgimento dell’attività sportiva, è specificamente riferita alla società quale soggetto obbligato e configura una responsabilità propria del sodalizio sportivo, che non può essere elisa dalla deduzione di scelte tecniche né dalla regolare corresponsione degli emolumenti.

Le considerazioni già svolte in ordine all’inconsistenza della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa (programma di “riatletizzazione”) e alla convergenza degli elementi probatori sul carattere discriminatorio – e non tecnico – dell’esclusione devono intendersi integralmente richiamate.

Il motivo va dunque rigettato.

8. In conclusione, tutti i reclami devono essere respinti in ogni loro parte.

Le sanzioni irrogate dal Tribunale federale nazionale appaiono proporzionate alla gravità dei fatti accertati, tenuto conto della pluralità dei calciatori coinvolti, della durata dell’esclusione (dal 5 marzo 2025 al 30 giugno 2025) e della mancanza di circostanze attenuanti idonee a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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