F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0156/CSA pubblicata del 17 Marzo 2026 –società Venezia F.C. S.p.A./società Calcio Padova S.p.A.

Decisione/0156/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0212/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Piervincenzo Pacileo - Componente

Rocco Vampa - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0212/CSA/2025-2026 proposto dalla società Venezia F.C. S.p.A. in data 16.02.2026,

per la riforma, in parte qua, della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti serie B di cui al C.U. n. 108 del 10 febbraio 2026, nella parte in cui dispone la irrogazione della sanzione della perdita della gara del torneo di Primavera 2, Venezia – Padova del 7 febbraio 2026, con il punteggio di 0:3;

visto il reclamo e i relativi allegati;

viste le “memorie difensive/controdeduzioni” presentate dal Calcio Padova S.p.A.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 2 marzo 2026, il Dott. Rocco Vampa, e uditi gli Avv.ti Francesco De Martino e Fabio Angelo Fazzo per la società reclamante, presente altresì il sig. Davide Guglielmetti, Head of Football Operations di Venezia F.C. e l'Avv. Eduardo Chiacchio per la società Calcio Padova S.p.A.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Venezia Football Club S.p.A. esperiva reclamo avanti questa Corte avverso e per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B (compendiata nel comunicato ufficiale n. 108 del 10 febbraio 2026), limitatamente alla sanzione - pure ivi disposta unitamente a quella della ammonizione al dirigente accompagnatore Giancarlo Pontin (sanzione, quest’ultima, non gravata) - della perdita della gara del campionato Primavera 2, Venezia – Padova disputata in data 7 febbraio 2026, con il punteggio di 0:3; e ciò per avere consentito la partecipazione alla gara di un calciatore di riserva, subentrato nel corso del secondo tempo, non inserito nella distinta ufficiale di gara, in tal guisa violando la “Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio”.

A mezzi di gravame la reclamante essenzialmente deduceva:

- la natura di mero errore materiale attribuibile alla mancata inserzione nella distinta di gara “ caricata sul sistema informatico (portale Kama)” del giocatore avente il n. 18 di maglia, Federico Favaro, di poi effettivamente entrato in campo al 37° minuto del secondo tempo della partita, sostituendo il proprio compagno avente il n. 9 di maglia;

- la irrilevanza di tale omissione - dovuta ad una “ mera dimenticanza o a un errore di compilazione” dell’operatore addetto - atteso che nei documenti cartacei informalmente scambiati dal Venezia con la società avversaria prima dell’inizio della gara, il nominativo del calciatore n. 18 del Venezia ben figurava; in particolare, esso nominativo era testualmente e chiaramente ricompreso nella cd. “distinta doppia”, redatta in formato cartaceo sia dal Venezia che dal Padova, e contenente i nomi e i numeri di maglia di tutti i giocatori partecipanti alla gara, unitamente ai nomi degli allenatori e degli ufficiali di gara, oltre che ad altre informazioni “di carattere generale”; analogamente, anche dai tabellini dei siti specializzati risultava la regolare presenza del calciatore n. 18 del Venezia;

- la piena consapevolezza, pertanto, da parte delle società avversaria, della effettiva composizione (comprensiva del n. 18) del “parco giocatori” del Venezia che avrebbe preso parte alla gara, in campo dall’inizio, ovvero in panchina, pronti a subentrare nel corso dell’incontro;

- di qui il pieno rispetto della esigenza di previa conoscenza e/o conoscibilità della composizione delle squadre assolto dalla distinta di gara; esigenze, nella fattispecie, che sarebbe indubitabile essere state assolte aliunde, attraverso i ridetti scambi informativi avvenuti prima della gara che, perciò, avrebbero consentito la regolare ammissione di tutti i calciatori nel recinto di giuoco, ivi compreso il n. 18 (benché, per mero errore, il suo nominativo non fosse stato “caricato” sul portale), senza nessun tipo di contestazione da parte della squadra avversaria, neanche al momento del suo ingresso in campo nel finale di gara.

Di qui:

- la natura meramente formale del vizio ascritto;

- il pieno raggiungimento dello scopo (piena, e preventiva, conoscenza da parte della squadra avversaria dei giocatori, di tutti i giocatori, chiamati a partecipare alla gara) cui è preordinato l’onere della retta e puntuale compilazione della distinta di gara, e del suo effettivo caricamento sul portale dedicato;

- il soddisfacimento, indi, delle esigenze di trasparenza informativa funzionali al pieno rispetto della par condicio e del corretto svolgimento delle competizioni.

Ciò che deporrebbe per la illegittimità della decisione reclamata, anche al lume delle recenti decisioni di questo Corte, n. 9/20242025, e del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, n. 61/24 che:

- da un canto - riaffermando che la funzione della distinta di gara è quella di “ assicurare il corretto svolgimento delle competizioni [...] ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio della finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata (decisione Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 37/2021)” – consentirebbero di inferire, nella fattispecie che ne occupa, l’assolvimento di tale funzione, mercè i ricordati scambi informativi (benché informali) avvenuti tra le due società, con la redazione in formato cartaceo della “doppia distinta” e la conseguente insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla irrogazione della radicale sanzione della perdita della gara;

- dall’altro, renderebbero evidente la diversità della vicenda per cui è causa rispetto a quella scrutinata in quelle decisioni, relative alla gara Cittadella – Pisa, in cui “il Cittadella aveva consegnato alla squadra avversaria una distinta recante il nominativo di un calciatore assente, mentre in campo era presente un diverso calciatore non indicato nella lista consegnata, con conseguente oggettiva difformità tra distinta consegnata e situazione reale di gara”.

La reclamante società, alfine, concludeva per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, “ripristinando il risultato conseguito sul campo”, all’uopo, ed eventualmente, procedendo ad irrogare una più mite sanzione, di matrice pecuniaria.   CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato.

Va, in via liminare, rammentato in appresso l’ordito normativo in cui si colloca la condotta oggetto della contestazione de qua agitur:

- “I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa” (regola 3, punto 3, regolamento giuoco calcio);

- “Chiunque non indicato sull’elenco della squadra come calciatore titolare, di riserva o dirigente sarà considerato un “corpo estraneo” (regola 3, punto 7);

- “Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e a un elenco, redatto almeno in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara (solamente per la Società ospitante) e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di gioco” (regola 3, decisioni ufficiali Figc, punto 1);

- l’elenco nominativo dei calciatori componenti le squadre ha “Un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per l’eventuale arrivo di calciatori titolari ritardatari” (guida pratica Aia, regola 3, punto 1).

È, dunque, la inserzione nel ridetto elenco di gara:

- ad insuperabilmente delimitare la platea dei calciatori ammessi a partecipare alla competizione, costituendo la esclusiva fonte di legittimazione all’ingresso nel terreno di giuoco dei calciatori;

- a costituire -per le società e i rispettivi staff tecnici e dirigenziali, per il pubblico e per i “terzi” in generale- la unica fonte informativa, per così dire “fidefacente”, relativamente alla ridetta composizione delle squadre;

- ad integrare, per gli ufficiali di gara, l’esclusivo referente paradigmatico cui improntare la propria attività di controllo e vigilanza sul regolare svolgimento della gara -e sulla partecipazione alla stessa dei soli giocatori aventi la ridetta legittimazione speciale, nascente dall’inserzione nell’elenco- di cui poscia render conto nel referto finale.

Ora:

- se la significanza e la valenza effettuale del ridetto elenco è foggiata dalle suesposte prescrizioni contenute nel regolamento del giuoco del calcio (siccome chiarite e interpretate dalle pedisseque decisioni ufficiali Figc e dalla guida pratica Aia);

- nondimeno, le specifiche modalità di formazione e redazione dell’elenco -non oggetto di peculiari previsioni regolamentari- sono state puntualmente conformate dalla Lega nazionale professionisti serie B e, dunque, dalle medesime società partecipanti al campionato Primavera 2, che di quella Lega fanno parte.

E, invero, siccome è testualmente dato leggere nella circolare, n. 13 dell’8 settembre 2025 di essa Lega Nazionale, ancora rammentata a tutte le società con la e-mail del 12 settembre 2025, quivi versata in atti dal Calcio Padova:

- “Gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando solo ed esclusivamente l’area extranet della Lega B (Competition Tool) o in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi. Tali elenchi devono essere consegnati all’arbitro obbligatoriamente entro e non oltre 60 minuti prima dell’orario di inizio gara”;

- “Qualsiasi eventuale modifica della distinta nel corso del pre-gara (es. calciatore infortunato durante il riscaldamento) dovrà essere apportata sempre on-line: nel caso in cui invece non vi fosse un margine di tempo sufficiente, poiché troppo a ridosso dell’inizio della partita, la rettifica della distinta dovrà essere comunicata ad arbitro e a società avversaria entro l’inizio della partita, con la successiva e tassativa modifica on-line entro il termine della gara”.

Talché, il fisiologico, ed esclusivo, modus di redazione dell’elenco - siccome conformato da tutte le società partecipanti al campionato, pel tramite della Lega Nazionale - è da rinvenire nel modulo contenuto sul portale web all’uopo dedicato.

Trattasi, invero, di prescrizioni preventivamente foggiate e rese conoscibili e che:

- a latere soggettivo, promanano dall’organismo associativo formato giustappunto (art, 9, comma 1, statuto FIGC) da tutte “le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici” (di serie B, nella fattispecie); prescrizioni, indi, da esse società ben conosciute e accettate prima dell’inizio della stagione calcistica;

- a latere oggettivo, inverano quelle “misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC” commesse alle Leghe (art. 9, comma 7, statuto Figc).

Solo in casi patologici (disservizio del sistema) ovvero eccezionali (modifiche occorse nel corso dei minuti immediatamente antecedenti alla gara, ad esempio per infortuni o indisposizioni improvvise di calciatori già inseriti nell’elenco on line) è consentito deflettere dalla regola generale, comunicando aliunde all’arbitro e alla società avversaria un elenco in formato cartaceo.

E la valenza indefettibile delle ridette modalità “telematiche” di redazione dell’elenco è vieppiù confirmata dalla previsione per cui anche nei ricordati, eccezionali, casi di improvvisi impedimenti occorsi a calciatori nella imminenza del fischio di inizio - con la modifica della distinta che, in tali circostanze e in prima battuta, è possibile effettuare in modi “altri” da quelli telematici, comunicandola tempestivamente all’arbitro e alla società avversaria prima dell’avvio del gioco - la circolare n. 13/25 si premura di rimarcare che una tale rettifica va in ogni caso registrata on line sul portale “entro il termine della gara”.

E ciò proprio al fine di consentire all’arbitro, in sede di refertazione di quanto avvenuto nel recinto e nel rettangolo di giuoco, di potere fare affidamento su di un unico, certo e universalmente riconosciuto strumento informativo (recte ac melior, di legittimazione speciale dei calciatori alla partecipazione alla gara): id est, il modello contenuto on line nell’area extranet della Lega nazionale.

In definitiva, soltanto in caso di malfunzionamento o di disservizio del sistema informatico, potrà farsi riferimento ad altri strumenti (elenchi o “distinte” in formato cartaceo): chè, in tali casi estremi, ad impossibilia nemo tenetur.

Al di fuori di tali ipotesi limite, indi, permane intatto, in capo alle società partecipanti al campionato, l’onere di assolvere alle prescrizioni del regolamento del giuoco del calcio nei modi expressis verbis foggiati dalla Lega nazionale e, dunque, dal complesso delle stesse società partecipanti al campionato, aderenti ad essa Lega.

La tesi della reclamante - volta a dequotare l’errore materiale in cui è incorso l’addetto alla compilazione del modulo on line, tenuto conto della asserita conoscenza da parte della società avversaria della presenza del calciatore n. 18 del Venezia, comeché espressamente indicata nelle distinte cartacee “informalmente” scambiate prima della gara, ed in uno stesso documento (“distinta doppia”) redatto dal Calcio Padova - pur suggestivamente formulata, non persuade.

E, infatti, siccome sopra in parte già accennato, la natura giuridica dell’elenco ufficiale di gara assolve:

a) per certo, siccome dedotto dalla reclamante, ad una funzione informativa nei confronti dell’avversario sportivo, mettendolo nelle condizioni di conoscere ex ante i calciatori con cui misurarsi, sì da “assicurare il corretto svolgimento delle competizioni (…) ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio delle finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata” (CSA, n.

9/2024/2025; Collegio di Garanzia del Coni, n. 61/24; Id., Sez. Unite, n. 37/2021);

b) anche, tuttavia, ad una funzione per così dire di “legittimazione speciale” dei calciatori, intesa come capacità (che si aggiunge a quella generale, riveniente dal tesseramento) di prendere parte alla gara, melior a quella specifica gara cui l’elenco afferisce;

c) altresì, e ancora, ad una funzione informativa -unica e privilegiata- per l’ufficiale di gara, onde consentirgli il retto e celere adempimento degli obblighi di controllo e di vigilanza sul retto espletamento della gara e di quello, successivo e conclusivo, di referto;

d) infine, a fondamentali esigenze di trasparenza e di certezza delle regole, aventi per così dire carattere “pubblicistico” e “metaindividuale”, comechè necessariamente rivolte a rafforzare la fiducia degli utenti e del pubblico nella genuinità e regolarità dei campionati.

Gli interessi evidenziati supra sub lett. b), c) e d), indi, trascendono la sfera individuale/conoscitiva delle società interessate, massimamente della società avversaria, e possono essere tutelati e garantiti soltanto mercè l’adempimento, puntuale e non derogabile (se non nei casi di factum principis o vis maior), degli obblighi di redazione dell’elenco di gara, con le modalità

specificamente forgiate nella ridetta circolare n. 13.

Il mancato inserimento del n. 18 del Venezia nel modulo on line, pertanto, anche se ricostruibile nei termini di lapsus calami come dedotto dalla reclamante, ha dunque:

- deprivato esso calciatore della speciale legittimazione alla partecipazione alla gara, come detto riveniente esclusivamente dalla presenza in quell’elenco;

- imposto all’ufficiale di gara al termine della gara -raffrontando gli eventi avvenuti nel terreno di giuoco, con i dati nominativi ufficialmente contenuti nell’elenco caricato sul portale - di rilevare la ridetta discrepanza;

- legittimamente indotto il Giudice Sportivo ad irrogare, nei confronti della reclamante, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0:3, in ossequio all’art. 10, commi 6, lett. a) e 7 CGS.

E, invero, a’ sensi dell’art. 10, comma 6, del codice di giustizia sportiva, “ la sanzione della perdita della gara è inflitta (…) alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque abbiano titolo per prendervi parte”.

Nella fattispecie, l’ingresso in campo del calciatore n. 18 del Venezia -non inserito nell’elenco ufficiale, caricato sul portale on lineha integrato giustappunto la astratta ipotesi contemplata nella citata norma codicistica, avendo la società reclamante in tal guisa consentito la partecipazione alla gara di un soggetto privo della necessaria legittimazione (art. 3.3. regolamento del giuoco del calcio) e, dunque, non avente “titolo per prendervi parte”.

Sul punto, soccorrono le statuizioni - ben note alle parti - di recente rese dal Collegio di garanzia del Coni in sede di scrutinio dell’art. 10, comma 6, lett. a) del CGS - per cui “la richiamata norma non indica tassativamente tutti i casi specifici che causano la perdita del “titolo per partecipare alla gara”, ma con tale locuzione svolge “un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara”, tra le quali vi è la “ipotesi” richiamata dall’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio” (decisione n. 61/24).

Né tampoco possono residuare dubbi sulla valenza “conformativa” di tale prescrizione del regolamento del giuoco del calcio assunta dalla più volte citata circolare della Lega B, n. 13 dell’8 settembre 2025, per ciò che attiene al modus di formazione dell’elenco di gara.

Talché, e in definitiva, è l’art. 3, comma 3, del regolamento del giuoco del calcio - ma, in tema, si vedano anche gli artt. 61, comma 3, e 66, comma 3, della NOIF - siccome conformato dalla circolare n. 13/25 della Lega nazionale professionisti serie B, ad integrare:

- il presupposto di diritto disciplinante la legittimazione speciale di un calciatore -pur dotato della generale legittimazione riveniente dal tesseramento- a partecipare ad una specifica gara;

- a costituire il paradigma di riferimento al fine di scrutinare la sussistenza del “ titolo per prendere parte” alla gara di cui è menzione nella norma sanzionatoria di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), CGS, il cui concreto spettro applicativo si rinviene “per effetto della tecnica di normazione per relationem privilegiata dal legislatore sportivo, nelle regole che governano l'ordinamento di settore onde individuare, nei singoli casi ivi disciplinati, se un calciatore possa legittimamente partecipare o meno alla singola competizione” (CSA, I, n. 9/2024-2025 del 2 ottobre 2024).

Né può quivi rilevare la natura di mero errore materiale, ovvero di lapsus calami, assegnabile alla omissione de qua agitur, atteso che:

- in generale, le prescrizioni violate integrano oneri - ben conosciuti da tutte le società partecipanti al campionato in epoca antecedente al suo inizio - che sono assai agevolmente assolvibili e, in concreto, sono agevolmente e diuturnamente assolti da esse società senza soverchie difficoltà (cfr., in fattispecie simile anche se non sovrapponibile, Collegio di Garanzia dello Sport, n. 37/21, cit.);

- in particolare, è proprio la circostanza che, nell’elenco caricato nel modulo on line, la serie numerica dei calciatori del Venezia presentasse un “salto”, dal n. 17 al n. 19 - e che complessivamente le riserve presenti per il Venezia fossero in numero di 11, anziché in quello consentito di dodici – ad integrare una evidente anomalia che, ictu oculi, ben avrebbe potuto e dovuto essere tempestivamente rilevata dalla reclamante, anche tenuto conto della soglia di diligenza da essa normativamente esigibile, nella veste di operatore professionalmente qualificato (art. 1176, comma 2, c.c.).

E, invero, gli obblighi di diligenza gravanti in capo alle società professionistiche impongono:

- dapprima, la retta compilazione, nei modi e nei tempi indicati dalla Lega ad inizio campionato, dell’elenco di gara;

- successivamente, in ogni caso, purché prima dell’inizio della partita, lo scrupoloso controllo della correttezza e completezza di tale elenco, anche al fine, eventualmente, di rimediare ad eventuali errori ed omissioni, informandone tempestivamente l’arbitro e la squadra avversaria, se del caso con rettifica “manuale”, provvedendo in ogni caso a correggere il modulo on line prima della fine dell’incontro (siccome sopra esposto, la circolare della Lega ben contempla situazioni eccezionali in cui la correzione dell’elenco, consente “a ridosso dell’inizio della partita, la rettifica della distinta” che “dovrà essere comunicata ad arbitro e a società avversaria entro l’inizio della partita, con la successiva e tassativa modifica on-line entro il termine della gara”).

Talché, imputet sibi il mancato assolvimento di tali oneri, con il grado di diligenza normativamente esigibile, dovendo la società rispondere dell’operato dei propri addetti/dipendenti (cui materialmente nella fattispecie è da ascriversi il contegno omissivo) anche ove connotato da colpa, e non da dolo (CSA, I, n. 104/2025-2026, del 12 gennaio 2026):

- in ossequio al generale principio di autoresponsabilità, per cui cuius commoda, eius et incommoda;

- a’ sensi delle puntuali disposizioni di cui all’art. 6 del CGS, a mente delle quali la società risponde dell’operato di chi la rappresenta, dei suoi dirigenti, dei tesserati dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS, nonché “dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società”.

Orbene, integrati gli elementi costitutivi dell’illecito e, indi, la legittimità nell’“an” della reazione sanzionatoria, nella fattispecie che ne occupa nemmeno è predicabile una sua graduazione nel quantum.

E, invero, l’art. 10 del CGS, rubricato giustappunto “sanzione della perdita della gara”:

- al comma 1 tratteggia una “clausola generale o aperta” di illecito suscettibile di determinare la sanzione in esame, riconducendolo ai “fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione”, essendo demandato all’interprete, indi, la individuazione in concreto delle condotte suscettibili di avere avuto tale idoneità “condizionante” la regolarità della competizione;

- ai commi 6 e 7 - per quel che qui quivi viene in rilievo - contempla condotte per le quali è normativamente presunta, iuris et de iure, la incidenza sul regolare svolgimento della gara, imponendosi pertanto, sempre e comunque, la sanzione della perdita della gara.

La norma violata nel caso di specie, in altre parole, si atteggia quale lex perfecta, quae vetat aliquid et, si factum sit, rescindit.

Necessitata, pertanto, si appalesa la sanzione irrogata dal Giudice sportivo che, indi, anche per tale verso, sfugge alle censure della reclamante, votando a reiezione il reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Rocco Vampa                                                        Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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