F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 190/TFN – SD del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Gennaro Tuccillo e ASD Ecocity Futsal Genzano- Reg. Prot. 173/TFN-SD
Decisione/0190/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0173/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Ignazio Castellucci - Componente
Gianfranco Marcello - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19467/302pf25-26/GC/PN/fm del 2 febbraio 2026, depositato il 3 febbraio 2026, nei confronti del sig. Gennaro Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 2 febbraio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Gennaro Tuccillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano;
2. la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano;
per rispondere:
- il sig. Gennaro Tuccillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano:
della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 1, 7 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento delle ammende comminate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a seguito delle decisioni N. 0222/TFNSD del 9.6.2025 (Registro Procedimenti 205/TFNSD/2024-2025) e N. 0247/TFNSD del 30.6.2025 (Registro procedimenti 223/TFNSD/2024-2025);
- la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gennaro Tuccillo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 23 settembre 2025 da parte della società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D., con la quale venivano prospettate presunte irregolarità relative alla procedura di iscrizione della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano al Campionato di Serie A di calcio a cinque per la stagione sportiva 2025/2026, in ragione della asserita sussistenza di debiti sportivi pregressi derivanti dalla mancata esecuzione di alcune decisioni rese dal Tribunale Federale Nazionale.
Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva la documentazione ritenuta rilevante ai fini dell’accertamento dei fatti, tra cui:
- il foglio censimento della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano relativo alla stagione sportiva 2025/2026;
- l’organigramma societario per la medesima stagione sportiva;
- i dispositivi e le decisioni adottate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nei procedimenti nn. 183/TFNSD/2024-2025, 205/TFNSD/2024-2025 e 223/TFNSD/2024-2025;
- la documentazione trasmessa dall’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC in data 13 novembre 2025 e 17 novembre 2025, ivi compresa la nota di debito n. 2533101006 emessa dall’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della F.I.G.C. in data 30.9.2025, relativa alle decisioni N. 0222/TFNSD/2024 – 2025 del 9.6.2025 e 0247/TFNSD 2024 – 2025 del 30.6.2025;
- la nota della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D., pervenuta in data 20 novembre 2025, attestante la regolare iscrizione della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano al Campionato Nazionale di Serie A per la stagione sportiva 2025/2026, unitamente alla scheda contabile della società e alla documentazione depositata ai fini dell’iscrizione al campionato.
All’esito dell’attività istruttoria la Procura Federale notificava ai soggetti interessati la comunicazione di conclusione delle indagini.
Il sig. Gennaro Tuccillo e la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, rappresentati dal medesimo difensore di fiducia, depositavano memoria difensiva in luogo dell’audizione.
Successivamente la Procura Federale disponeva il deferimento degli stessi innanzi a questo Tribunale.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza per la discussione del procedimento per il giorno 9 marzo 2026, ore 11:20. I deferiti depositavano memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 9 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro D’Oria e l’Avv. Francesco Salzano, per la Procura Federale, e l’Avv. Flavia Tortorella per i deferiti.
La Procura Federale si riportava integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e concludeva chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. per il sig. Gennaro Tuccillo, inibizione di mesi 9 (nove);
2. per la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, penalizzazione in classifica di punti 2 (due), da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
La difesa dei deferiti si riportava alle memorie difensive insistendo per il proscioglimento e, in via subordinata, per l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia.
All’esito della discussione il Collegio tratteneva la causa in decisione.
La decisione
Il deferimento trae origine dal presunto mancato pagamento, nei termini previsti, di due ammende disciplinari di euro 400,00 ciascuna, irrogate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare all’esito dei procedimenti nn. 205/TFNSD/2024-2025 e 223/TFNSD/2024-2025.
Secondo l’impostazione accusatoria tale condotta integrerebbe la violazione dell’art. 4, comma 1, nonché dell’art. 31, commi 1, 7 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Gennaro Tuccillo, con conseguente responsabilità diretta della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.
La responsabilità dei deferiti non risulta provata.
In via preliminare il Collegio osserva che, ai fini della configurabilità delle violazioni disciplinari in materia di obblighi economici, occorre verificare non soltanto l’esistenza del debito, ma anche le concrete modalità attraverso cui, nell’ambito dell’ordinamento federale, tali obblighi vengono ordinariamente adempiuti nei rapporti tra società e Lega di appartenenza.
Dalla documentazione acquisita agli atti risulta, in primo luogo, che la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano si è regolarmente iscritta al Campionato Nazionale di Serie A Maschile per la stagione sportiva 2025/2026, avendo prodotto la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale n. 1193 del 12 giugno 2025, successivamente validata dalla CoViSoD.
Con riferimento alle ammende oggetto di contestazione, risulta dagli atti che quella irrogata nell’ambito del procedimento n. 183/TFNSD/2024-2025 è stata estinta in data 30 settembre 2025 mediante compensazione con la Divisione Calcio a 5, mentre per le ulteriori due ammende, pari ad euro 400,00 ciascuna, risultano emesse le relative note di debito indirizzate alla Divisione stessa. Le risultanze istruttorie evidenziano, inoltre, che nell’ambito dei rapporti economici tra le società e la Divisione Calcio a 5 la regolazione delle ammende disciplinari avviene ordinariamente secondo la prassi amministrativa della compensazione contabile, mediante iscrizione delle relative partite nell’estratto conto campionato dedicato, con successiva regolazione delle partite dare e avere al termine della stagione sportiva di riferimento.
Tale modalità operativa evidenzia che la regolazione delle somme dovute non è normalmente rimessa ad un pagamento diretto ed immediato da parte della società, ma avviene nell’ambito del sistema contabile gestito dalla Lega di appartenenza.
La prassi operativa trova ulteriore conferma nella circostanza che la relativa nota di debito è stata indirizzata alla Divisione Calcio a 5 ed è stata trasmessa alla società deferita soltanto per conoscenza, con indicazione che l’importo dovesse essere rimesso “attraverso la Lega di appartenenza”.
In tale contesto organizzativo il pagamento delle ammende non avviene, di regola, mediante versamento diretto e immediato da parte delle società, bensì attraverso un meccanismo di regolazione contabile che si perfeziona nell’ambito dei rapporti economici tra la società e la Lega nel corso della stagione sportiva.
Invero, ai fini della configurabilità della violazione di cui all’art. 31 CGS è necessario che l’obbligo economico gravante sulla società sia connotato da caratteri di certezza, determinatezza ed immediata esigibilità. Laddove, invece, la regolazione delle relative partite economiche avvenga secondo un sistema contabile gestito dalla Lega di appartenenza, fondato su meccanismi di compensazione nell’ambito dell’estratto conto campionato, il mancato versamento diretto della somma entro il termine indicato non è di per sé idoneo ad integrare la fattispecie disciplinare contestata.
La condotta oggetto di deferimento deve pertanto essere valutata alla luce delle concrete modalità di regolazione dei rapporti economici tra società e Lega di appartenenza, risultando evidente come il mancato versamento diretto delle somme entro il termine indicato non integri, di per sé, una violazione disciplinare quando l’ordinario sistema di regolazione delle partite economiche avvenga mediante compensazione contabile nell’ambito dell’estratto conto campionato.
Deve inoltre osservarsi che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il comportamento dei tesserati e delle società deve essere valutato anche alla luce delle prassi amministrative consolidate e delle modalità operative concretamente adottate dagli organi federali nella gestione dei rapporti economici con i sodalizi affiliati.
In tale prospettiva, l’affidamento ragionevole riposto dalla società in un sistema di regolazione contabile gestito dalla Lega di appartenenza costituisce elemento idoneo ad escludere la configurabilità di una condotta connotata da mala fede o da volontà elusiva degli obblighi federali.
Sotto altro profilo, deve altresì rilevarsi che dagli atti non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS.
Al contrario, gli elementi acquisiti inducono a ritenere che i deferiti abbiano agito in buona fede, confidando legittimamente nel sistema di compensazione contabile gestito dalla Divisione Calcio a 5 per la regolazione delle partite economiche con le società partecipanti ai campionati nazionali.
Tale affidamento, fondato su una prassi amministrativa riconosciuta dagli stessi uffici federali, esclude la configurabilità di una violazione disciplinare, sia con riferimento all’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva — che presuppone un mancato adempimento imputabile alla società o ai suoi dirigenti rispetto ad obblighi economici certi ed immediatamente esigibili — sia con riferimento alla clausola generale di cui all’art. 4, comma 1, CGS.
Deve pertanto escludersi che il comportamento del sig. Gennaro Tuccillo integri gli estremi dell’illecito disciplinare contestato. L’insussistenza dell’illecito in capo al legale rappresentante comporta, conseguentemente, l’impossibilità di configurare la responsabilità diretta della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS. Alla luce di quanto precede, i deferiti vanno dunque prosciolti dagli addebiti loro ascritti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Amedeo Citarella
Depositato in data 16 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
