F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 191/TFN – SD del 17 Marzo 2026 (motivazioni) – Alessandro Cortinovis – Reg. Prot. 172/TFN-SD
Decisione/0191/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0172/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19199/292pf25-26/GC/DP/ff del 29 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, nei confronti del sig. Cortinovis Alessandro, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 29 gennaio 2026, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. Alessandro CORTINOVIS, all’epoca dei fatti allenatore della squadra Juniores Nazionale tesserato per la società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 4, comma 1 lett. a), e) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso delle sedute di allenamento precampionato della stagione sportiva 2025-2026, posto in essere gravi e ripetuti episodi di sopraffazione, discriminazione ed abuso piscologico nei confronti di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionale della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., di cui all’epoca aveva assunto la conduzione tecnica, idonei a suscitare nelle vittime stati emotivi di diffuso disagio, consistiti nell’aver il sig. Alessandro Cortinovis proferito all’indirizzo del calciatore sig. A.I. le seguenti testuali espressioni: “Porco Dio mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”, “Io non so come cazzo facevi tu a giocare l’anno scorso”, “hai avuto paura prima?”, “Cosa no, che ti stava tremando il labbro”, “va bene, tu sei dislessico”, “te l’ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”; al calciatore sig. A.C. le seguenti testuali espressioni: “vai a piangere dalla mamma e sciacquati dai coglioni”; al calciatore sig. G.P. le seguenti testuali espressioni: “tu non capisci niente e per giunta sei pure negro”; al calciatore sig. F.G. le seguenti testuali espressioni: “hello kitty”; al calciatore V.B.J.I. le seguenti testuali espressioni:“sacco di merda”;
2. il sig. Giuseppe CARDILLO, all’epoca dei fatti dirigente e Responsabile del Safeguarding tesserato per la società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 lett. a), e) e i), e dall’art. 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nella sua qualità di Responsabile del Safeguarding della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., presa conoscenza dei gravi e ripetuti episodi di abuso e sopraffazione posti in essere dal tecnico sig. Alessandro Cortinovis nei confronti di giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionali sin dal 23.9.2025, mediante comunicazione WhatsApp da parte del padre sig. M.I. e, successivamente, a seguito di diffida formale trasmessa in data 3.10.2025 con cui venivano segnalate ripetute condotte denigratorie ed abusive poste in essere dal predetto tecnico nei confronti dei calciatori sig.ri A.I., A.C., G.P., F.G., V.B.J.I., omesso di attivarsi al fine di predisporre misure cautelative e/o correttive adeguate ad arginarne il compimento, ed omettendo di adottare i protocolli e le procedure previste dalla normativa safeguarding, così consentendo al sig. Alessandro Cortinovis di porre in essere, nel corso delle sedute di allenamento precampionato della stagione sportiva 2025-2026, gravi e ripetuti episodi di sopraffazione, discriminazione ed abuso piscologico nei confronti di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionale della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., idonei a suscitare nelle vittime stati emotivi di diffuso disagio, consistiti nell’aver il predetto tecnico proferito all’indirizzo del calciatore sig. A.I. le seguenti testuali espressioni: “Porco Dio mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”, “Io non so come cazzo facevi tu a giocare l’anno scorso”, “hai avuto paura prima?”, “Cosa no, che ti stava tremando il labbro”, “va bene, tu sei dislessico”, “te l’ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”; al calciatore sig. A.C. le seguenti testuali espressioni: “vai a piangere dalla mamma e sciacquati dai coglioni”; al calciatore sig. G.P. le seguenti testuali espressioni: “tu non capisci niente e per giunta sei pure negro”; al calciatore sig. F.G. le seguenti testuali espressioni: “hello kitty”; al calciatore V.B.J.I. le seguenti testuali espressioni: “sacco di merda”;
3. il sig. Gianni SASSELLA, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Casatese Merate A.S.D., dimissionario a decorrere dal 16.11.2025, attualmente tesserato per la medesima società in qualità di direttore organizzativo a far data dal 21.11.2025, per rispondere
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 lett. a), e) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (16.11.2025), omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i principi espressi nella normativa sopra richiamata, consentendo e/o comunque non impedendo al tecnico sig. Alessandro Cortinovis, all’epoca dei fatti tesserato per la società dallo stesso rappresentata, di porre in essere gravi e ripetuti episodi di sopraffazione, discriminazione ed abuso piscologico nei confronti di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Juniores Nazionale della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., idonei a suscitare nelle vittime stati emotivi di diffuso disagio; in particolare per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ed idonee ad evitare che in occasione delle sedute di allenamento precampionato nella stagione sportiva 2025–2026, il tecnico sig. Alessandro Cortinovis proferisse all’indirizzo del calciatore sig. A.I. le seguenti testuali espressioni: “Porco Dio mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”, “Io non so come cazzo facevi tu a giocare l’anno scorso”, “hai avuto paura prima?”, “Cosa no, che ti stava tremando il labbro”, “va bene, tu sei dislessico”, “te l’ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”; al calciatore sig. A.C. le seguenti testuali espressioni: “vai a piangere dalla mamma e sciacquati dai coglioni”; al calciatore sig. G.P. le seguenti testuali espressioni: “tu non capisci niente e per giunta sei pure negro”; al calciatore sig. F.G. le seguenti testuali espressioni: “hello kitty”; al calciatore V.B.J.I. le seguenti testuali espressioni: “sacco di merda”;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall’art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2024– 2025, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. l’avvenuta nomina del Responsabile Safeguarding predisposta in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l’invio di un’autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della U.S.D. Casatese Merate A.S.D., trasmessa solo in data 9.11.2025;
c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sebbene ritualmente convocato, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per i giorni 21.11.2025 e 27.11.2025, senza addure alcun idoneo motivo ostativo;
4. la società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Gianni Sassella (all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza), Giuseppe Cardillo (dirigente e responsabile del Safeguarding), Alessandro Cortinovis (allenatore) così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 13.10.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 22.9.2025 da parte del sig. M.I., in qualità di padre esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenne sig. A.I., all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D., segnalazione poi integrata da ulteriori note in data 3.10.2025 e 6.10.2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 292 pf25-26 avente ad oggetto “Comportamenti tenuti, dal tecnico dell'U.S.D. Casatese Merate A.S.D., Alessandro Cortinovis, nei confronti del giovane calciatore A.I.”.
Con le richiamate segnalazioni il sig. M.I., nella sua qualità, denunciava alcune condotte poste in essere in danno del figlio dall’allenatore della squadra Juniores Nazionale della società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D., sig. Alessandro CORTINOVIS, nel corso delle sedute di allenamento precampionato della stagione sportiva 2025–2026, condotte che, ritenute gravemente lesive della dignità personale del giovane atleta, avevano indotto il denunciante a non partecipare più alle attività della squadra sin dal giorno successivo al 22.09.2025, data della prima comunicazione, e a inviare alla CASATESE MERATE, in data 3.10.2025, formale diffida con richiesta di svincolo immediato.
L’Organo inquirente, valutata la documentazione pervenutagli, avviava l’attività istruttoria acquisendo il foglio di censimento della Società CASATESE MERATE per le s.s. 2024-25 e 2025-26, lo storico nonché la posizione di tesseramento del calciatore minorenne A.I., figlio del denunciante, l’elenco dei componenti della squadra juniores nazionale CASATESE MERATE per le s.s. 2024-25 e 2025-26 e lo storico del tesseramento del sig. Alessandro CORTINOVIS. La Procura Federale provvedeva poi ad ascoltare l’esponente M.I. nonché il figlio dello stesso, A.I., e successivamente, quali persone informate sui fatti, i compagni di squadra di A.I., calciatori minorenni, T.V., G.K.P., F.G., J.Y.V.B. e A.C.. Veniva poi audito, sempre quale persona informata sui fatti, l’allenatore in seconda sig. Alberto RUBINO mentre il sig. Giuseppe CARDILLO, Direttore sportivo e Responsabile Safeguarding della CASATESE MERATE e il sig. Alessandro CORTINOVIS, primo allenatore, venivano sentiti in qualità di persone sottoposte a indagini. In tale veste veniva convocato anche il Presidente della Società, sig. Gianni SASSELLA che, però, invitato per ben due volte, riteneva di non doversi presentare innanzi all’Organo inquirente adducendo non meglio precisati impegni di lavoro.
La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento sufficientemente istruito in base alle testimonianze e alla documentazione raccolta, in data 19.12.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando ai sigg.ri Gianni SASSELLA, Giuseppe CARDILLO, Alessandro CORTINOVIS e alla Società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D. quanto riportato nel suddetto atto.
Previa acquisizione di copia del fascicolo procedimentale, i sigg.ri Gianni SASSELLA, Giuseppe CARDILLO e Alessandro CORTINOVIS, rappresentati tutti dal medesimo difensore di fiducia, depositavano brevi memorie difensive contestando gli addebiti loro ascritti e formulando distinte proposte di sanzioni concordate ai sensi dell’art. 126 del CGS.
L’Ufficio requirente, ritenendo di non poter accedere ad un accordo nei termini proposti e non condividendo le argomentazioni difensive degli avvisati, con atto del 29 gennaio 2026, deferiva i suddetti innanzi a questo Tribunale contestando agli stessi le condotte di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 10.03.2026.
In data 4.03.2026 il deferito CORTINOVIS, a ministero del proprio difensore di fiducia, depositava memoria, con documenti allegati, con la quale contestava le risultanze dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, evidenziando la contraddittorietà delle testimonianze raccolte e la molteplicità di quelle che lo assolvevano dall’aver trattato in modo inadeguato il denunciante o altri ragazzi del gruppo squadra o di aver pronunciato, nei confronti di alcuni, frasi dal contenuto discriminatorio e/o denigratorio. Dopo aver analizzato ogni singola contestazione, la difesa del sig. CORTINOVIS rilevava, ancora, come “… le emergenze istruttorie sopra esaminate non possono ritenersi giunte a quel grave livello indiziario, voluto dalla richiamata giurisprudenza sportiva, tali da poter fare acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito da parte dell’incolpato”. Concludeva, infine, per il proscioglimento e, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione minima.
L’udienza del 10.03.2026
Prima dell’udienza dibattimentale i sigg.ri Giuseppe CARDILLO, Gianni SASSELLA e la società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D. depositavano distinti moduli relativi ad accordi raggiunti con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 CGS.
All’udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, erano presenti l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Giovanni Carissimi per tutti i deferiti e, personalmente, il sig. Alessandro CORTINOVIS.
Il Tribunale, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ritenuti sussistenti i requisiti previsti dall’art. 127 del CGS, con separata decisione dichiarava l’efficacia degli accordi presentati dai sigg.ri Giuseppe CARDILLO, Gianni SASSELLA e dalla società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D.. Pertanto il procedimento proseguiva nei soli confronti del sig. Alessandro CORTINOVIS. Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamatone il contenuto e contestato quanto affermato dal deferito con la memoria e i documenti depositati, concludeva con la richiesta di irrogazione della squalifica per dieci mesi.
Prendeva quindi la parola la difesa del sig. CORTINOVIS che richiamava quanto scritto nella memoria difensiva e depositato contestualmente alla stessa e concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato e, in subordine, in una sanzione contenuta nei minimi edittali.
La decisione
Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, che la responsabilità disciplinare del Sig. Alessandro CORTINOVIS possa ritenersi accertata limitatamente a un unico aspetto e cioè alla violazione della normativa in tema di condotte discriminatorie e denigratorie.
Emerge chiaramente dalle testimonianze rese da tutti i soggetti auditi dalla Procura Federale che il sig. CORTINOVIS facesse uso, durante gli allenamenti, di espressioni colorite (testimonianza F.G.) e che avesse un intercalare gergale (testimonianza dello stesso denunciante M.I.), che i suoi modi, sebbene molto diretti, fossero comunque apprezzati dai ragazzi che potevano interloquire tranquillamente con l’allenatore (ancora F.G.), che comunque non avesse nessuna volontà intimidatoria nei confronti di A.I. tenendo lo stesso atteggiamento nei confronti di tutti (testimonianza A.C.), che aveva un carattere “un po’ pesante ma non è una cattiva persona” (testimonianza Alberto RUBINO), che usava certi metodi per spronare i giocatori e sollecitare il loro impegno (ancora F.G.), che il suo comportamento “è stato sempre sostanzialmente uguale a quello che ha tenuto nei miei confronti e di tutti i miei compagni” (testimonianza V.T.), che quando “vedeva un ragazzo che non sembrava molto concentrato e voglioso di lavorare usava l’espressione <Sciacquati dai coglioni> e <Vai a piangere dalla mamma> … era un modo che lui riteneva simpatico per interloquire con i ragazzi, invitandoli a lavorare di più altrimenti era meglio che andassero a casa” (ancora Rubino.).
Risulta altresì dagli atti del procedimento che il giovane calciatore A.I. tenesse in campo un atteggiamento svogliato (testimonianza T.V.), una condotta poco impegnata camminando in campo (testimonianza A.C.), sembrava vivere nel suo mondo con comportamenti non adeguati all’impegno sportivo, non consoni all’allenamento e non era attento alle spiegazioni del tecnico (ancora Alberto RUBINO, allenatore in seconda).
In questo quadro probatorio si innestano le condotte che M.I., padre di A.I. ha provveduto a denunciare alla Procura Federale in più riprese, sempre aggiungendo ulteriori addebiti nel non celato intento di ottenere, per suo figlio che aveva poco spazio nella squadra, lo svincolo espressamente richiesto alla Società con la diffida del 3 ottobre e prontamente da questa concesso in data 6 ottobre.
Rilevato che da quanto sin qui evidenziato e, in particolare, dal fatto che il deferito fosse uso adottare le medesime condotte nei confronti di tutti i calciatori posti sotto la sua guida e considerato il fatto che A.I., con il suo atteggiamento svogliato e di scarso impegno risultava essere oggetto di rimproveri con maggior frequenza rispetto ad altri che profondevano maggiore impegno, valutato anche il tenore letterale delle espressioni usate dal sig. CORTINOVIS nei riguardi del giovane A.I., certamente gergali, volgari, assai colorite e ai limiti della correttezza e della decenza, il Collegio ritiene che non sussistano gli estremi o, comunque, non sia stato raggiunto quel grado di ragionevole certezza previsto dalla giurisprudenza endofederale per poter affermare, come sollecitato dalla Procura Federale che nei confronti del ragazzo sia stato perpetrato un abuso psicologico (art. 4, comma 1 lett. a, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni) ad opera del suo allenatore. Diversa è invece la posizione del Tribunale con riguardo alle condotte tenute dal deferito nei confronti di altri giovani calciatori minorenni.
Nel mentre può certamente essere lasciata in disparte la vicenda che ha interessato F.G., chiamato per diversi giorni “Hello Kitty” in quanto si era presentato agli allenamenti con un vistoso ciuffo di capelli tinto di biondo, posto che tutti i soggetti sentiti hanno dichiarato che si trattava di uno scherzo, sia pure di gusto discutibile, e lo stesso F.G. si è detto per nulla offeso e forse divertito dal nomignolo usato dall’allenatore che evidentemente non ricordava ancora il suo nome, il Collegio ritiene che non si possano sottovalutare le espressioni usate dal sig. CORTINOVIS nei riguardi del calciatore di colore G.K.P. e del suo compagno J.Y.V.B. che, per sua stessa ammissione, era in sovrappeso di oltre dieci chili a causa di un infortunio che lo aveva tenuto fermo a lungo. Risulta inequivocabilmente dagli atti del giudizio che il deferito abbia apostrofato G.K.P., che non aveva ben compreso uno schema di gioco, con la frase “Tu hai già il problema che sei nero ma poi non capisci neanche niente” e che, in altra occasione, lo abbia chiamato “Negro di merda”. Tali circostanze, sebbene negate dall’allenatore e addirittura dal ragazzo, quest’ultimo probabilmente per motivi intuibili, vengono riferite per conoscenza diretta da I.A., da F.G., e da Alberto RUBINO, allenatore in seconda presente all’episodio, e, “de relato”, da M.I., da A.C. e da J.Y.V.B..
Parimenti, l’uso dell’espressione “sacco di merda” rivolta all’indirizzo di J.Y.V.B., giocatore in sovrappeso, risulta comprovata dalle testimonianze in tal senso rese da F.G. e dall’allenatore in seconda Alberto RUBINO nonché. “de relato”, da A.C..
Ritiene il Collegio che pur considerando che tutti i soggetti auditi hanno confermato che le espressioni cui si è appena detto venivano proferite dall’allenatore in tono scherzoso e senza la volontà di offendere, non sia tollerabile che un soggetto presente nell’ambiente calcistico da moltissimi anni, con trascorsi da calciatore professionista, allenatore della squadra Juniores Nazionale composta da soli calciatori minorenni nei confronti dei quali è chiamato a insegnare disciplina e rispetto per lo sport e per tutti coloro che lo praticano e a svolgere un importante ruolo educativo che va oltre la disciplina sportiva, si possa permettere di pronunciare frasi ingiustificate e ingiustificabili come quelle di cui si discute che, per loro manifesta natura sono certamente discriminatorie, le prime due, e denigratoria, la terza.
Sotto questo profilo, quindi, che la condotta del sig. Cortinovis è meritevole di censura.
Con riguardo al regime sanzionatorio, il Tribunale, preso atto del minimo edittale previsto dal comma 3 dell’art. 28 del CGS per chi viola il primo comma del medesimo articolo, ritiene di poter contenere la sanzione esattamente in tale misura proprio in considerazione del fatto che tutti i testimoni hanno riferito in merito al tono scherzoso e alla mancanza di volontà di offendere del sig. CORTINOVIS nel momento in cui ebbe a pronunciare le espressioni contestate. Si provvede, dunque, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Cortinovis Alessandro la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 17 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
