F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 597/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.S.D. Taverna Academy Montalto/A.C.D. PLM Morrone

Decisione/0597/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0393/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore – Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0393/TFNSVE/2025-2026, 393 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. Taverna Academy Montalto (952818) contro la società A.C.D. PLM Morrone (951362) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Barbieri Mattia Giorgio (6796597)

In data 29 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Taverna Academy Montalto (952818) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C.D. PLM Morrone (951362), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Barbieri Mattia Giorgio (6796597).

A sostegno ha dedotto la stipula del Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, dal quale ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, quantificato in euro 180,00 (centoottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 17/12/2025.

La stessa ha dedotto, altresì, per la stagione sportiva 2024/2025 il successivo prolungamento contrattuale e che da questo, ne è determinato un ulteriore premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, quantificato in euro 132,00 (centotrentadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 17/12/2025.

All’udienza fissata il 2 febbraio 2026, l’adito Tribunale con ordinanza disponeva acquisirsi presso il Comitato Regionale Calabria contratti stipulati dalla società ACD Morrone (951362) con il giocatore Barbieri Mattia Giorgio (6796597).

Acquisita la documentazione richiesta, all’udienza odierna del 13 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.C.D. PLM Morrone alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura complessiva di euro 312,00 (trecentododici/00) per le causali di cui sopra, in favore della società A.S.D. Taverna Academy Montalto.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

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IL SEGRETARIO

Marco Lai

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