F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 598/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio/ASD Villafranca

Decisione/0598/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0754/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore – Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0754/TFNSVE/2025-2026, 754 - Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio (710720) contro la società ASD Villafranca (55790) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Pairetto Simone (5840835), Andretta Luca (6727240), Dora Fabio (5828527), Sinopoli Alessio (6701533) e La Terra Matteo (7044551)

In data 14.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Chisola Calcio (Matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Villafranca (Matricola 55790), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori: Pairetto Simone (Matricola 5840835), Andretta Luca (Matricola 6727240), Dora Fabio (Matricola 5828527), Sinopoli Alessio (Matricola 6701533) e La Terra Matteo (Matricola 7044551).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da Dilettante sia stato effettuato, per ciascun calciatore, alle seguenti date:

- Pairetto Simone il 7.08.2024;

- Andretta Luca il 28.08.2023;

- Dora Fabio il 24.08.2023;

- Sinopoli Alessio il 24.08.2023;

- La Terra Matteo il 18.07.2024.

Da ciò ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le seguenti stagioni sportive:

- Pairetto Simone 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2121, premio nella misura di 410,00.

- Andretta Luca 2021/2022 e 2022/2023, premio nella misura di 134,00:

- Dora Fabio 2022/2023, premio nella misura di 60,00.

- Sinopoli Alessio 2016/2017, premio nella misura di 50,00.

- La Terra Matteo 2016/2017 e 2021/2022, premio nella misura di 68,00.

I premi, per un importo complessivo pari ad 722,00 (settecentoventidue/00), risultano così quantificati come da distinte attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 14.02.2026.

All’udienza fissata il giorno 16 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Villafranca (Matricola 55790) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Pairetto Simone (Matricola 5840835), Andretta Luca (Matricola 6727240), Dora Fabio (Matricola 5828527), Sinopoli Alessio (Matricola 6701533) e La Terra Matteo (Matricola 7044551) nella complessiva misura di 722,00 (settecentoventidue/00), in favore della società ASD Chisola Calcio (Matricola 710720).

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                                   Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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