F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 599/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Invictasauro/UC Sinalunghese

Decisione/0599/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0757/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0757/TFNSVE/2025-2026, 757 - Ricorso proposto dalla società ASD Invictasauro (951483) contro la società UC Sinalunghese (49380) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Tiberi Manuel (5866638)

In data 14.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Invictasauro (Matricola 951483) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società UC Sinalunghese (Matricola 49380), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Tiberi Manuel (Matricola 5866638).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo sia stato effettuato in data 03.08.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014. Il premio è stato quantificato in euro 110,00 (centodieci/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 23.11.2025.

All’udienza fissata il giorno 16 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società UC Sinalunghese (Matricola 49380) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Tiberi Manuel (Matricola 5866638) nella misura di 110,00 (centodieci/00), in favore della società ASD Invictasauro (Matricola 951483).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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