F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 602/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio/ASD Moncalieri Calcio 1953
Decisione/0602/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0769/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore – Componente
Gino Scaccia - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0769/TFNSVE/2025-2026, 769 - Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio (710720) contro la società ASD Moncalieri Calcio 1953 (953742) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Artuso Andrea (5638908), Comes Gianluca (4296226), Leo Alessio Francesco (6683090) e Pizzorusso Michele (2859336)
In data 14.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Chisola Calcio (Matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Moncalieri Calcio 1953 (Matricola 953742), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori: Artuso Andrea (Matricola 5638908), Comes Gianluca (Matricola 4296226), Leo Alessio Francesco (Matricola 6683090) e Pizzorusso Michele (Matricola 2859336).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da Dilettante sia stato effettuato, per ciascun calciatore, alle seguenti date:
- Artuso Andrea il 12.07.2023;
- Comes Gianluca il 19.07.2024;
- Leo Alessio Francesco il 26.07.2023;
- Pizzorusso Michele il 5.09.2024.
Da ciò ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le seguenti stagioni sportive:
- Artuso Andrea 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, premio nella misura di € 72,00.
- Comes Gianluca 2003/2004 e 2004/2005, premio nella misura di € 62,00.
- Leo Alessio Francesco 2019/2020, premio nella misura di € 30,00.
- Pizzorusso Michele 2016/2017 e 2017/2018, premio nella misura di € 82,00.
I premi, per un importo complessivo pari ad € 246,00 (duecentoquarantasei/00), risultano così quantificati come da distinte attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 14.02.2026.
All’udienza fissata il giorno 16 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Moncalieri Calcio 1953 (Matricola 953742) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Artuso Andrea (Matricola 5638908), Comes Gianluca (Matricola 4296226), Leo Alessio Francesco (Matricola 6683090) e Pizzorusso Michele (Matricola 2859336)nella complessiva misura di € 246,00 (duecentoquarantasei/00), in favore della società ASD Chisola Calcio (Matricola 710720).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
