F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 621/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio/ASD Roccasecca T. San Tommaso
Decisione/0621/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0792/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Antonino Piro - Componente
Federico Salinari - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0792/TFNSVE/2025-2026, 792 - Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio (710720) contro la società ASD Roccasecca T. San Tommaso (930148) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Barrenechea Lautaro Maximil (1078791) e Mirabelli Alessandro (6683097)
In data 16.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BARRENECHEA LAUTARO MAXIMIL e MIRABELLI ALESSANDRO.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.
I premi sono stati quantificati rispettivamente in euro 15,00 (quindici) e 50,00 (cinquanta), come dalle citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori Barrenechea Lautaro Maximil nella misura di euro 15,00 (qiundici) e Mirabelli Alessandro nella misura di euro 50,00 (cinquanta), in favore della società ASD Chisola Calcio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
