F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 639/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Virtus Femminile Marsala SSDARL/FC Trapani 1905 Srl
Decisione/0639/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0335/TFNSVE/2025-2026
Registro procedimenti n. 0424/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore – Componente
Marina Vajana - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sui procedimenti riuniti 0335/TFNSVE/2025-2026, (355) Ricorso ex art. 90 comma 1 Lett. A) C.G.S. proposto dalla società Virtus Femminile Marsala SSD a RL (962280) nei confronti della società FC Trapani 1905 Srl (940889) e 0424/TFNSVE/2025-2026, 424 - Ricorso proposto dalla società Virtus Femminile Marsala SSDARL (962280) contro la società FC Trapani 1905 Srl (940889) al fine di richiedere la condanna della società Trapani a corrispondere la somma di € 3.050,00
Con primo ricorso del 20 dicembre 2025, regolarmente notificato e contestualmente depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la Società Virtus Femminile Marsala SSD a RL ha evocato in giudizio innanzi codesto Tribunale la Società FC Trapani 1905 Srl per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contrariis reiectis, condannare la F.C. Trapani 1905 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Virtus Femminile Marsala SSD a RL, a saldo della stagione 2024/2025 ed in acconto del maggiore avere sulla stagione 2025/2026, la somma di € 7.124,80 (IVA inclusa) per le ragioni esposte in narrativa, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 sulla somma riconosciuta dal dì del dovuto fino all’effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della pretesa la ricorrente ha dedotto di avere concluso in data 1.7.2024 e 1.7.2025 due distinti Accordi di collaborazione con la FC Trapani 1905 Srl in forza dei quali le due consorelle hanno inteso collaborare per lo sviluppo del calcio femminile nelle stagioni 2024/2025 e 2025/2026, con l’assunzione di reciproci impegni.
In particolare si è precisato che a fronte dell’impegno assunto dalla Virtus Femminile Marsala di partecipazione per conto della FC Trapani 1905 al campionato di Eccellenza femminile, al campionato Under 17 femminile, al campionato Under 15 femminile, nonché di tesserare almeno 20 ragazze tra i 5 ed i 12 anni e di partecipare ai tornei Esordienti e Pulcini, la FC Trapani 1905 ha assunto l’impegno di sostenere gli oneri relativi alle attività sopra indicate dietro riconoscimento, in favore della consorella, di un contributo massimo non superiore ad Euro 10.000,00, oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2024/2025, in sei rate di pari importo ogni bimestre dietro presentazione di regolare fattura, e di un ulteriore importo di Euro 10.000,00, sempre oltre IVA se dovuta, nella stagione sportiva 2025/2026, da versare entro e non oltre il 30 giugno 2026 in quattro rate di pari importo ogni bimestre, sempre dietro presentazione di regolare fattura.
La società ricorrente si è quindi lamentata del fatto che, nonostante abbia ottemperato agli impegni assunti con la partecipazione ai vari campionati per conto della FC Trapani per entrambe le stagioni sportive, quest’ultima non ha provveduto al pagamento dell’intero importo concordato per la stagione 2024/2025, residuando ancora l’importo di Euro 4.074,80 (IVA inclusa) di cui alle fatture n. 4/25 del 20.03.2025 (per Euro 2.031,30 IVA inclusa) e n. 6/2025 del 15.04.2025 (per Euro 2.043,50 IVA inclusa), oltre a non avere corrisposto neppure la prima rata per la stagione sportiva 2025/2026 per la quale è stata emessa la fattura n. 30/2025 del 5.12.2025 (per Euro 3.050,00 IVA inclusa).
Invocati i solleciti di pagamento inoltrati con pec del 30.06.2025 e dell’11.11.2025, nonché la messa in mora dell’Avv. Fabio Giotti del 6.12.2025, la ricorrente ha supportato la pretesa con la produzione della documentazione attestante lo svolgimento dell’attività che si era impegnata di svolgere nelle due stagioni oggetto degli accordi di collaborazione.
Con successivo ricorso del 13.1.2026, anch’esso regolarmente notificato alla controparte e contestualmente depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la Virtus Femminile Marsala SSD, richiamando il contenuto del precedente ricorso ed invocando i medesimi presupposti di fatto, ha dedotto che anche la fattura n. 38/25 del 30.12.2025 per l’importo di Euro 3.050,00 (IVA inclusa), emessa a fronte dell’ulteriore attività di collaborazione espletata, non è stata corrisposta, ragione per la quale ha rassegnato le seguenti ulteriori conclusioni:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contrariis reiectis, in via procedurale disporre la riunione del presente procedimento a quello già radicato al n. RG 0335/TFNSVE/2025-2026 per connessione soggettiva ed oggettiva o comunque disporre la trattazione congiunta del presente procedimento con quello già pendente tra le medesime 3 parti con abbreviazione dei termini di comparizione ex art. 91 c. 8 CGS ricorrendone i giusti motivi; nel merito condannare la F.C. Trapani 1905 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Virtus Femminile Marsala SSD a RL la somma di € 3.050,00 (IVA inclusa) in acconto del maggiore avere sulla stagione 2025/2026 per le ragioni esposte in narrativa, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 sulla somma riconosciuta dal dì del dovuto fino all’effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In data 19 gennaio 2026 la Società ricorrente ha depositato ricorso cautelare ex art. 96 C.G.S. con il quale, in relazione ad entrambi i giudizi incardinati, ha chiesto:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contrariis reiectis, previa valutazione dei giusti motivi per l’abbreviazione dei termini di comparizione nella misura massima consentita sia nella fase cautelare che nel merito ai sensi dell’art. 91 comma 8 C.G.S. nel Proc. 0335/TFNSVE-2025-2026 e nel Proc. 0424/TFNSVE-2025 2026 - IN VIA CAUTELARE valutata l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, I. disporre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. anche in relazione all’art. 3 comma 4 C.G.S.-F.I.G.C. ed art. 2 comma 6 C.G.S.-C.O.N.I. di tutte le somme ancora giacenti e maturande presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Serie A e Lega Serie B dovute a vario titolo alla F.C. Trapani 1905 S.r.l. come spiegato nella parte motivata; II. disporre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. delle fideiussioni depositate F.C. Trapani 1905 S.r.l. presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; III. disporre l’immediata esecutorietà di tutti i provvedimenti sia cautelari che di merito; IV. adottare i provvedimenti cautelari, anche in abbinamento al merito, ritenuti idonei e confacenti alla fattispecie all’esame dell’adito Tribunale per tutelare le ragioni di giustizia e di salvaguardia del credito avanzate dalla Virtus Femminile Marsala SSD a RL; - NEL MERITO ci riportiamo alle conclusioni formalizzate nei procedimenti Proc. 0335/TFNSVE2025 2026 e Proc. 0424/TFNSVE-2025-2026”. Nonostante la regolarità di notifica di entrambi i ricorsi, la società FC Trapani 1905 Srl non ha depositato controdeduzioni.
All’udienza tenutasi in videoconferenza l’11 febbraio 2026, sentito il difensore della Società ricorrente, il Tribunale, disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti n. 0335/TFNSVE-2025-2026 e n. 0424/TFNSVE-2025-2026, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva delle vertenze, ha preso atto della pendenza di trattative per la definizione della vertenza ed ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo.
In data 13 marzo 2026 la società Virtus Femminile Marsala SSD a rl ha depositato dichiarazione di intervenuta definizione della pendenza a fronte del pagamento di quanto dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia ai ricorsi da parte della società Virtus Femminile Marsala SSD a rl a fronte dell’avvenuto pagamento di quanto preteso, dichiara cessata la materia del contendere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
