F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 666/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Citta di Segrate/Paullese Calcio

Decisione/0666/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0833/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

Marina Vajana – Componente

Roberto Leoni – Componente

Lorenzo Sodero – Componente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Lorenzo Maria Coen – Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo – Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0833/TFNSVE/2025-2026, 833 Ricorso proposto dalla società Citta di Segrate (930021) contro la società Paullese Calcio (937722) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Vario Massimiliano (5006175), al calciatore Mascherpa Luca (6780249) e al calciatore Calabro Alberto Giuseppe (4613051)

In data 17.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori: Vario Massimiliano (Matricola 5006175), Mascherpa Luca (Matricola 6780249) e Calabro Alberto Giuseppe (Matricola 4613051).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 320,00 (trecentoventi/00) per il calciatore Vario Massimiliano; euro 88,00 (ottantotto/00) per il calciatore Mascherpa Luca; euro 120,00 (centoventi/00) per il calciatore Calabro Alberto Giuseppe, e quindi per la complessiva somma di euro 528,00 (cinquecentoventotto/00) come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Paullese Calcio (Matricola 937722) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Vario Massimiliano (Matricola 5006175), Mascherpa Luca (Matricola 6780249) e Calabro Alberto Giuseppe (Matricola 4613051) nella complessiva misura di 528,00 (cinquecentoventotto00), in favore della società Città di Segrate (Matricola 930021).

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                                  Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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