F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 668/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società USD Albacrema/APD Paullese Calcio

Decisione/0668/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0835/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

Marina Vajana – Componente

Roberto Leoni – Componente

Lorenzo Sodero – Componente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Lorenzo Maria Coen – Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

 Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0835/TFNSVE/2025-2026, 835 - Ricorso proposto dalla società USD Albacrema (915504) contro la società APD Paullese Calcio (937722) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Barbieri Omar (6780560)

In data 17.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Barbieri Omar (Matricola 6780560).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società APD Paullese Calcio  (Matricola 937722) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Barbieri Omar (Matricola 6780560) nella misura di 264,00 (duecentosessantaquattro/00), in favore della società USD Albacrema (Matricola 915504).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                        Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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