F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 668/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società USD Albacrema/APD Paullese Calcio
Decisione/0668/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0835/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
Marina Vajana – Componente
Roberto Leoni – Componente
Lorenzo Sodero – Componente
Paola Balducci – Componente
Carlo Cremonini – Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Lorenzo Maria Coen – Componente
Federico Salinari - Componente
Accursio Gallo – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0835/TFNSVE/2025-2026, 835 - Ricorso proposto dalla società USD Albacrema (915504) contro la società APD Paullese Calcio (937722) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Barbieri Omar (6780560)
In data 17.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Barbieri Omar (Matricola 6780560).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società APD Paullese Calcio (Matricola 937722) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Barbieri Omar (Matricola 6780560) nella misura di € 264,00 (duecentosessantaquattro/00), in favore della società USD Albacrema (Matricola 915504).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
