F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 675/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Albacrema ASD/ USD Soncinese
Decisione/0675/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0847/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
iuseppe Lepore – Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
Roberto Leoni – Componente
Lorenzo Sodero – Componente
Paola Balducci – Componente
Carlo Cremonini – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Lorenzo Maria Coen – Componente
Federico Salinari – Componente
Accursio Gallo – Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Antonino Piro – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 a seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0847/TFNSVE/2025-2026, 847 - Ricorso proposto dalla società Albacrema ASD (915504) contro la società USD Soncinese (952787) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Fugazzola Giorgio (2090904) e al calciatore Tomella Christian (5450524)
In data 17 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Giorgio Fugazzola e Christian Tomella.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.
Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 301,00 (trecentouno/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD Soncinese alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Giorgio Fugazzola e Christian Tomella nella misura complessiva di euro 301,00 (trecentouno/00) in favore della società Albacrema ASD .
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
