F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 686/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Polisportiva il Cervo Associazione di Promozione Sociale/ASD Solignano

Decisione/0686/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0858/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

Roberto Leoni – Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Lorenzo Maria Coen – Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Antonino Piro – Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0858/TFNSVE/2025-2026, 858 - Ricorso proposto dalla società ASD Polisportiva il Cervo Associazione di Promozione Sociale (920566) contro la società ASD Solignano (62670) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Esposito Luigi (5271834) e al calciatore Montali Francesco (4010774)

In data 18 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Esposito Luigi e Montali Francesco.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto dei presenti ricorsi sia determinato il premio di formazione tecnica per ciascuno dei calciatori, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centoottanta/00) per Esposito ed in euro 30,00 (trenta/00) per Montali, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato  sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Solignano alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Esposito Luigi e Montali Francesco nella misura complessiva di euro 210,00 (duecentodieci/00), in favore della società ASD Polisportiva il Cervo Associazione di Promozione Sociale.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                        Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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