F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 692/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio/Luese Cristo Alessandria
Decisione/0692/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0877/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
Marina Vajana – Componente
Roberto Leoni – Componente
Lorenzo Sodero – Componente
Paola Balducci – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Lorenzo Maria Coen – Componente
Federico Salinari – Componente
Accursio Gallo – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Antonino Piro – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0877/TFNSVE/2025-2026, 877 - Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio (710720) contro la società Luese Cristo Alessandria (931168) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ajmar Cristian (2256307), al calciatore LAROSA GABRIEL (2016942) e al calciatore Ambrosino Manuel (2343075) e al calciatore D'Alessandro Lorenzo (2177720)
In data 18/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori AJMAR CRISTIAN, AMBROSINO MANUEL, D’ALESSANDRO LORENZO e LAROSA GABRIEL.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.
Il premio è stato quantificato in euro 69,00 (sessantanove/00) per Ajmar Cristian, euro 616,00 (seicentosedici/00) per Ambrosino Manuel, euro 62,00 (sessantadue/00) per D’Alessandro Lorenzo e euro 55,00 (cinquantacinque/00) per Larosa Gabriel come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società LUESE CRISTO ALESSANDRIA alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori AJMAR CRISTIAN, AMBROSINO MANUEL, D’ALESSANDRO LORENZO e LAROSA GABRIEL nella misura complessiva di euro 802,00 (ottocentodue/00), come in parte motiva, in favore della società ASD CHISOLA CALCIO.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
