F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0098/CFA pubblicata il 20 Marzo 2026 (motivazioni) – Società U.S. Angri 1927 SSD a r.l.

Decisione/0098/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0114/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Domenico Giordano - Presidente

Roberta Landi – Componente

Francesco Tuccari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0114/CFA/2025-2026, proposto dalla Società U.S. Angri 1927 SSD a r.l. in data 09.02.2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0155/TFNSD-2025-2026 del 02.02.2026 (Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2025-2026);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza dell’11.03.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Tuccari e uditi l’Avv. Giuseppe Matacena per la reclamante e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 04.11.2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

a) il Sig. Raffaele Niutta, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società U.S. Angri 1927 SSD a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, comma 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto agli allenatori Sigg.ri Mario Di Nola e Marco Scorsini le somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nell’ambito delle vertenze n.2425-267 e n.2425-245, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dei lodi arbitrali emessi in data 29 maggio 2025 e notificati in data 30 maggio 2025;

b) la Società U.S. Angri 1927 SSD a r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Niutta così come descritti sub a).

2. Espletati gli accertamenti di rito, veniva fissata la comparizione delle parti per l’udienza del 25.11.2025, che veniva rinviata, una prima volta, al 12.01.2026 (per mancanza di prova della notifica dell’atto di deferimento e dell’avviso di conclusione delle indagini al Sig. Niutta, che nelle more ne comunicava l’avvenuta ricezione) e, una seconda volta, al 21.01 successivo (per mancanza di prova dell’avvenuta notificazione, allo stesso Sig. Niutta, dell’ordinanza contenente l’avviso di fissazione d’udienza).

Alle tre suddette udienze partecipava la Procura Federale; nessuno compariva per i deferiti.

All’udienza del 21.01.2026, la Procura Federale chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: (i) nei confronti del Sig. Raffaele Niutta, la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione; (ii) nei confronti della Società U.S. Angri 1927 SSD a r.l., la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

3. Il Tribunale, ritenuto che dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento emergesse «in modo inequivoco l’inadempimento, nei termini prescritti, delle obbligazioni di pagamento poste a carico della società sportiva in favore degli allenatori Mario Di Nola e Marco Scorsini», irrogava le sanzioni così come richieste dalla Procura Federale.

4.  La Società proponeva reclamo, affidandolo a un unico motivo e, segnatamente:

«I) SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITA' DELL’US ANGRI 1927 SSD a r.l.», in quanto, stando alle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dagli allenatori e depositate in questo giudizio, il pagamento sarebbe stato effettuato tempestivamente nei confronti di entrambi.

La Società chiedeva, in riforma della decisione reclamata, di « annullare la penalizzazione di punti 2 da scontare nella corrente stagione sportiva» o, in «estremo e denegato subordine, qualora si ravvisino comunque profili di responsabilità commutare l’eventuale sanzione applicata in un’ammenda pecuniaria e/o ridurre sensibilmente la sanzione già adottata».

5. All’udienza dell’11.03.2026, tenutasi in videoconferenza, risultavano collegati l’Avv. Giuseppe Matacena per la reclamante e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale.

Svoltasi la discussione come da relativo separato verbale, l’Avv. Matacena insisteva per l’accoglimento del reclamo, rappresentando che la Società non aveva trasmesso prima d’ora la suddetta documentazione a causa di difficoltà rivenienti dal passaggio di consegne tra le precedente e l’attuale gestione; l’Avv. Gentile ne chiedeva il rigetto, facendo presente che le due dichiarazioni liberatorie, non depositate nella fase istruttoria successiva alla comunicazione di fine indagini e antecedente al deferimento, sono prive di data certa e non sono accompagnate dalla prova dell’avvenuto pagamento entro il termine normativamente previsto.

Il reclamo veniva, dunque, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il gravame è infondato.

7. Quanto al deposito delle dichiarazioni liberatorie per la prima volta nel giudizio d’appello, il Collegio ritiene che la circostanza sia neutra ai fini del decidere; e osserva che, trattandosi di documentazione nella disponibilità della società, la stessa avrebbe potuto essere prodotta già prima del deferimento.

Con riguardo alle asserite difficoltà gestionali che, secondo la prospettazione resa solo nel corso dell’udienza odierna, avrebbero impedito alla Società di comunicare all’organo inquirente e al Tribunale federale l’avvenuto pagamento del dovuto nel termine di trenta giorni dalla notifica dei lodi arbitrali, la Corte osserva che non è stato offerto alcun elemento di prova a conferma di tale impedimento, della sua gravità ostativa e del suo protrarsi ininterrottamente dal 30 giugno 2025 fino alla data di presentazione del reclamo in esame.

Ciò impedisce di configurare un’ipotesi di esenzione da responsabilità per forza maggiore, per tale dovendosi intendere quel particolare ostacolo al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma, una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere, purché il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023).

Ove, come nella specie, una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della norma, ovvero nell’aver omesso i pagamenti nel termine previsto; con la conseguenza che l’illecito disciplinare deve ritenersi interamente perfezionato con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; 0036/CFA/2025-2026).

Passando all’esame delle dichiarazioni liberatorie, il Collegio rileva come esse (che non recano alcuna menzione dei lodi arbitrali e/o agli importi corrisposti in forza degli stessi) siano prive di data certa, non rinvenendosi in atti gli elementi “nominativamente” all’uopo previsti dall’art. 2704 cod. civ., né risultando che si sia verificato «un altro fatto» che, a termini della stessa disposizione codicistica, «stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento».

Si tratta, quindi, di scritture sfornite di rilievo probatorio in ordine all’effettiva esecuzione del pagamento in data antecedente al termine fissato per l’adempimento degli obblighi disposti dai lodi arbitrali a carico della Società.

Ciò posto, il Collegio ritiene che non possa esentare da responsabilità la produzione tardiva delle due dichiarazioni liberatorie, essendo le stesse insufficienti, di per sé sole, a dimostrare che la Società abbia adempiuto tempestivamente agli obblighi contemplati dalla normativa di riferimento.

La mancanza in atti di eventuale ulteriore documentazione di supporto, che avrebbe potuto essere offerta in comunicazione dalla Società quantomeno in questa sede e la mancata allegazione di circostanze idonee ad accertare la data dei pagamenti dispensano il Collegio dal dare corso al soccorso istruttorio, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 2704, comma 3, cod. civ., difettandone i presupposti necessari.

8. Quanto alla domanda subordinata, la Corte giudica la sanzione irrogata dal Tribunale federale nazionale proporzionata alla gravità dei fatti accertati, tenuto conto della duplice infrazione e della mancanza di circostanze attenuanti idonee a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.

Giova, al riguardo, il richiamo al costante orientamento delle Corte, fermo nel negare rilievo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del CGS, al pagamento tardivo nella sua portata attenuatrice delle sanzioni.

È, difatti, irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché – come sopra precisato - la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo) (CFA, SS.UU., n. 73-2024-2025; CFA, SS.UU., n.

47/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, SS.UU. n. 36/2025-2026).

In conclusione, il reclamo deve essere respinto in ogni sua parte.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Tuccari                                                            Domenico Giordano

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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