F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0100/CFA pubblicata il 24 Marzo 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Ternatese Calcio
Decisione/0100/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0121/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Castiglia – Presidente
Stefano Toschei – Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0121/CFA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Ternatese Calcio in data 24.02.2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia pubblicata nel comunicato ufficiale n. 60 dell’8/01/2026.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 17.03.2026, tenutasi in modalità mista, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Mauro Nucera per la reclamante e l’Avv. Francesco Vignoli per la Procura federale interregionale; è altresì presente il Sig. Donato Lacerenza.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 1° dicembre 2025, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:
1) il sig. Giuseppe BOGNOLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ternatese Calcio, per rispondere:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 1, comma C, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall’art. 39, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria “pulcini”, comprendente i calciatori nati nell’anno 2015, ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 1, comma C, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall’art. 39, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria “pulcini”, comprendente i calciatori nati nell’anno 2015, al sig. Cesare Gardon nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
2) sig. Cesare GARDON, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ternatese Calcio, per rispondere:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri della Staff del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per avere lo stesso:
- in data 17 giugno 2025, proferito all’indirizzo dei sigg.ri Massimiliano Arosio, responsabile Safeguarding della società A.S.D. Ternatese Calcio, Giuseppe Bognolo, presidente della società A.S.D. Ternatese Calcio, e Donato Lacerenza, vice presidente della società A.S.D. Ternatese Calcio, espressioni volgari, che l’atto di deferimento riporta testualmente;
- in data 17 giugno 2025, proferito all’indirizzo dei genitori dei calciatori minorenni dallo stesso allenati nella stagione sportiva 2024 - 2025, nel parcheggio adiacente l’impianto sportivo della società A.S.D. Ternatese Calcio, altre espressioni volgari, anche queste riportate testualmente nell’atto di deferimento;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 1, comma C, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall’art. 39, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Ternatese Calcio militante nella categoria “pulcini”, comprendente i calciatori nati nell’anno 2015, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
3) la società A.S.D. Ternatese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Bognolo e Cesare Gardon, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
All’esito del giudizio di prime cure alla società e al presidente della stessa sono state irrogate le seguenti sanzioni: al Sig. Giuseppe Bagnolo l’inibizione di mesi 4, alla società A.S.D. Ternatese Calcio l’ammenda di € 1.200,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, C.G.S.
La società reclamante, ancorché in primo grado ritenuta colpevole della riconosciuta violazione de qua, ritiene che le sanzioni irrogate risultino eccessive e sproporzionate rispetto alle concrete circostanze del caso, per i seguenti motivi:
1. Assenza di dolo e sussistenza di circostanze attenuanti ex 13 C.G.S. F.I.G.C. in quanto la condotta contestata è stata posta in essere in assenza di dolo o colpa grave.
Infatti la A.S.D. Ternatese Calcio per oltre cinque stagioni sportive ha regolarmente provveduto a iscrivere i propri tesserati ai corsi per allenatori FIGC, al fine di adempiere agli obblighi normativi. Tuttavia, tali domande non venivano accolte esclusivamente a causa del numero chiuso dei corsi, circostanza peraltro del tutto indipendente dalla volontà della società ed oggettivamente riscontrabile da chiunque. L’illecito contestato è dunque conseguenza di una criticità strutturale del sistema formativo, non di un comportamento negligente o elusivo, conseguendone quindi l’applicabilità delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS FIGC.
2. Responsabilità diretta ex 6 C.G.S. e necessaria rimodulazione della sanzione.
Si sostiene che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, C.G.S, F.I.G.C., la società ricorrente è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei propri dirigenti e che, tuttavia, la responsabilità diretta non implica una automatica applicazione della sanzione nella misura massima, dovendo la stessa essere parametrata e proporzionata alla gravità concreta del fatto. Nel caso in esame, risulta evidente - si sostiene - che non sia stato conseguito alcun vantaggio sportivo posto che l’attività in questione si colloca nel settore giovanile con finalità esclusivamente educative e il soggetto in questione, comunque tesserato F.I.G.C., operava sotto la vigilanza della associazione medesima.
3. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.
Si sostiene che l’ammenda inflitta pari ad € 1.200,00 risulta del tutto sproporzionata rispetto alle dimensioni della società, che conta circa 120 tesserati, nonché alla natura dilettantistica e non lucrativa della stessa in base all’attività svolta. Si osserva, inoltre, la totale assenza di recidiva e la buona fede dimostrata.
4. Sproporzione della pena irrogata al Presidente dell'associazione.
Con riferimento all’inibizione di mesi 4 (quattro) inflitta al presidente della associazione sportiva, la stessa appare eccessivamente afflittiva considerato che non vi è stata reiterazione dell’illecito. Il presidente, inoltre, ha agito al fine di garantire la continuità dell’attività sportiva giovanile e il comportamento è chiaramente stato improntato sui principi di lealtà e collaborazione, in aderenza all’art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC. Anche sotto tale profilo, la giurisprudenza federale ha più volte riconosciuto l’opportunità di una riduzione dell’inibizione, specialmente in ambito dilettantistico e giovanile.
Tutto quanto premesso, la A.S.D. Ternatese Calcio chiede volersi revocare la decisione impugnata per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni miglior formula per la reclamante e, in subordine, di ridurre la pena della inibizione al minimo e comunque nella misura ritenuta di giustizia;
Contestualmente alla presentazione del reclamo la società Ternatese ha presentato una istanza di rimessione in termini con la quale:
Premesso, in fatto, che con Comunicato Ufficiale n. 60 del 08.01.2026 veniva comunicata alla società istante la decisione resa nel procedimento di prime cure; – che la società, ritenendo ingiusto il provvedimento, manifestava tempestivamente la volontà di proporre impugnazione innanzi alla Corte Federale d’Appello; – che, al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di difesa, la società provvedeva previamente a contattare telefonicamente la Segreteria del Tribunale Territoriale del C.R. Lombardia per ottenere indicazioni circa le modalità di proposizione del reclamo, l’individuazione dell’organo competente e le modalità tecniche di trasmissione; – che la società si atteneva in buona fede alle indicazioni operative ricevute dall’ufficio federale interpellato, provvedendo quindi all’inoltro del reclamo secondo le modalità suggerite; – che solo successivamente, con comunicazione del 11.02.2026, la Corte Federale d’Appello evidenziava la ritenuta tardività del gravame nonché la necessità del deposito telematico e del ministero difensivo; – che il mancato rispetto del termine di impugnazione non è in alcun modo imputabile alla società istante, la quale ha agito con la massima diligenza esigibile, facendo affidamento su informazioni provenienti dall’apparato federale.
Si sostiene che è principio costante che l’affidamento incolpevole ingenerato da indicazioni provenienti dall’amministrazione sportiva integra gli estremi dell’errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini, in quanto esclude la rimproverabilità della condotta processuale; che nel caso in esame, l’errore procedurale - ove ritenuto sussistente - risulta direttamente riconducibile alle informazioni fornite dagli uffici federali, con conseguente non imputabilità della decadenza alla società istante. Va altresì considerata la natura dilettantistica dell’associazione, composta da soggetti non professionisti del diritto sportivo, circostanza che la giurisprudenza federale valorizza ai fini della valutazione della scusabilità dell’errore.
Chiede pertanto disporsi la rimessione in termini per la proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento appellato e, per l’effetto, dichiarare ammissibile e procedibile il reclamo già trasmesso in data 11.02.2026 (ovvero quello depositato contestualmente).
La Procura federale, costituitasi in udienza, ha chiesto il rigetto dell’istanza di rimessione in termini per assoluta carenza dei presupposti e comunque ha dedotto l’infondatezza del reclamo nel merito chiedendone il rigetto con la pertinente formula.
All’udienza del 17 marzo, audite le parti presenti, il reclamo è stato posto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover delibare l’istanza di rimessione in termini, i cui contenuti sono riportati testualmente nella parte in fatto, per consentire alla reclamante di impugnare tempestivamente la decisione di prime cure.
A questo fine viene chiesta l’applicazione del comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC che consente “agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.
Si tratta, come chiarito nei precedenti qui riportati, di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio e non solo (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021).
È altresì giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché un utilizzo troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti e la perentorietà dei termini di impugnazione (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344).
In ogni caso, la giurisprudenza sportiva ha chiarito che la nozione di causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (si citano Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2023, n. 19384) e soprattutto che l’evento causato dall’errore che si stima scusabile non sia dovuto alla misconoscenza di norme, pratiche e regole che si devono presumere conosciute dai dirigenti sportivi e non possono essere accertate con ricorso a fonti informative che non sono espressamente titolate a fornirle assumendosi la responsabilità della loro correttezza.
Ebbene, nel caso di specie ricorre all’evidenza quest’ultima ipotesi, perché non si può ammettere che queste regole di semplice acquisizione e relative alle modalità di proposizione del ricorso in appello, quali sono l’individuazione dell’organo competente e le modalità tecniche di trasmissione, vengano fatte oggetto di richieste inoltrate ad indirizzi di soggetti erroneamente individuati e successivamente, con ampia dilatazione dei tempi, corrette solo dopo una prolungata serie di contatti telefonici e di mail finalizzate soltanto a termini di deposito ampiamente scaduti.
A ciò va aggiunto che nella specie non si tratta della misconoscenza di solo elemento dubbio e di una richiesta erroneamente indirizzata al soggetto ricevente, ma di tutta la sequenza del procedimento di reclamo, ivi compreso il profilo della valida costituzione in giudizio con un legale a ciò abilitato.
Né infine, a giudizio del Collegio, può esimere dalla conoscenza di regole basilari del procedimento giudiziario il fatto che si tratti di una società dilettantistica, perché ammettendo questo principio, data la dimensione della pratica dilettantistica, verrebbe codificato un principio di deresponsabilizzazione delle regole sportive che, come ha chiarito la giurisprudenza sopracitata, non è compatibile con i principi che ispirano l’attività sportiva in ogni ambito o settore in cui essa si esplica.
E questo, anche perché - a norma dell’art. 4, comma 3, primo periodo, CGS FIGC - “l’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto”.
Per questi motivi l’istanza di rimessione in termini va rigettata.
Cionondimeno, il Collegio ritiene di non potersi esimere dalla pregiudiziale disamina della ammissibilità e più ancora della fondatezza del reclamo nel merito.
Ebbene, anche a voler prescindere dalla evidente genericità e dalla evanescente presenza di reali motivi di censura riferibili alla decisione reclamata, posto che il reclamo si limita a denunciare la ritenuta violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione pecuniaria di 1200 euro, e della sanzione di 4 mesi irrogata al Presidente Bagnolo, chiedendone la riduzione in ragione della presenza delle attenuanti ex art. 13, CGS, non può sfuggire e non sfugge al Collegio che le misure di attenuazione richieste sono state tutte concesse, con ampia e condivisibile motivazione, dal giudice di prime cure.
E, infatti, proprio in ragione della riconosciuta sussistenza delle suddette attenuanti, la sanzione irrogata al Presidente Bagnolo è stata ridotta da sei a quattro mesi di inibizione e l’ammenda inflitta alla società da 1500 a 1200 euro laddove, per converso, è stata raddoppiata la sanzione irrogata al dirigente Cesare Gardon per essersi reso protagonista di gravi violazioni di etica professionale, che non sono oggetto di reclamo e che sono state tutte riconosciute e denunciate dalla stessa società.
Il che dimostra che, anche a prescindere dalla ammissibilità della richiesta di rimessione in termini, il ricorso in appello non presenta alcun profilo di fondatezza nel merito.
Per tutte queste ragioni la Corte, rigettata la richiesta di rimessione in termini, dichiara il reclamo in epigrafe irricevibile.
P.Q.M.
Dichiara irricevibile il reclamo in epigrafe.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Giuseppe Castiglia
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
