F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0101/CFA pubblicata il 25 Marzo 2026 (motivazioni) – società Club Milano S.S.D. a r.l.
Decisione/0101/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0115/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Ivo Correale – Presidente
Antonia Fiordelisi – Componente
Antonella Trentini - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0115/CFA/2025-2026 proposto dalla società Club Milano S.S.D. a r.l. in data 18 febbraio 2026 per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale - Sezione Vertenze Economiche 0319/TFNSVE/2025-2026 dell’11 febbraio 2026, Registro Procedimenti n. 0431/TFNSVE/2025-2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie difensive;
Relatore all’udienza del 16 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Antonella Trentini
Udito l’avv. Andrea Scalco per la reclamante Club Milano S.S.D. a r.l.; nessuno è comparso per la reclamata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con decisione n. 0319/TFNSVE/2025-2026 dell’11 febbraio 2026 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ha accolto il ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL, dichiarando la società Club Milano S.S.D. a r.l. tenuta al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Mattia Sartorelli, nella misura complessiva di euro 1.638,00.
Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta dalla sola ricorrente (nessuno essendosi costituito per la società Club Milano S.S.D. a r.l), e delle attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, ha accertato che il primo contratto di lavoro sportivo del calciatore era stato stipulato in data 18 luglio 2024 e che, in ragione dei tesseramenti intercorsi nelle stagioni sportive precedenti, spettava alla società ricorrente il premio di formazione tecnica nei termini indicati.
Avverso tale decisione la società Club Milano S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo ex art. 101 C.G.S. deducendo:
1. l’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, assumendo che esso sarebbe stato presentato da soggetto privo del potere di rappresentanza e comunque privo di valida sottoscrizione;
2. l’erronea applicazione dell’art. 99 N.O.I.F., sostenendo che il premio di formazione tecnica sarebbe dovuto esclusivamente con riferimento al primo contratto di lavoro sportivo e non anche in relazione al successivo prolungamento del rapporto contrattuale.
La parte reclamata non si è costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado
L’eccezione è infondata.
La società reclamante sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale sarebbe stato proposto da soggetto privo dei poteri rappresentativi della società ricorrente e che l’atto sarebbe altresì privo di valida sottoscrizione, poiché recante la sola indicazione nominativa del segretario della società.
La censura non può essere condivisa.
In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorso è stato depositato mediante il Portale del Processo Sportivo Telematico della FIGC, sistema che presuppone l’utilizzo di credenziali personali e strumenti di autenticazione idonei ad identificare il soggetto che procede al deposito dell’atto.
Nel contesto del processo sportivo telematico, il deposito dell’atto attraverso il sistema informatico federale costituisce modalità idonea ad assicurare la riferibilità dell’atto alla parte che lo propone, in quanto il sistema registra l’identità dell’utente abilitato al deposito e garantisce la tracciabilità dell’operazione. Infatti, la Federazione, con ricevuta del 14 gennaio 2026, ha attestato il “Deposito atto di avvio del procedimento n. RG 0431/TFNSVE/2025-2026”, confermando i dati identificativi del soggetto proponente: Nicola Padalino – (Dirigente), Codice Fiscale: PDLNCL59A25F205W; Allegati al reclamo: (...) Notifica di consegnaavviso consegna pec società (.pdf), Ricorso e pec società (.pdf), documento di identità personale del presidente della Società Accademia Internazionale Calcio, proveniente dalla PEC istituzionale calcioaccademiaic@pec.it.
Pertanto, la mera circostanza che nella copia dell’atto depositato sia indicato il nominativo del segretario della società non è sufficiente a dimostrare l’assenza di una valida manifestazione di volontà della stessa né a comprovare un difetto originario di legittimazione processuale. Anzi, depone in senso opposto l’allegazione del documento di identità personale del Presidente della Società, sig. Messerotti Marco (v. LINK al sito web della https://www.visura.pro/imprese/1834627546-accademia-internazionalecalcio-s-s-d-r-l.html?srsltid=AfmBOooJ5xhxqlO263sTRdsU5ZJrvLjAB08hFn-IRESnTVsW7z37cTV1, ove emerge che legale rappresentante e Presidente della società sportiva Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L., con sede a Milano, via Cilea Francesco n. 51, è il sig. Marco Messerotti. La società opera nel settore sportivo e giovanile ed è iscritta al Registro Imprese al n. 2081746 (Partita IVA 11561680155, Codice Fiscale 11561680155, Codice Ateco 93191-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi. L’area societaria risulta così composta: Presidente Marco Messerotti, Direttore Sportivo Vincenzo Tridico, Responsabile Attività di base Matteo Borghese, Responsabile Attività Esterne Bruno Cerè, Team Manager Agonistica Mario
Beltramini, Responsabile comunicazione Asya Ghezzi, Responsabile tecnico Attività di base Marco Capuano, Responsabile Scouting Ulisse Bottoni, Responsabile tornei e amichevoli Domenico Monaca e Segreteria Nicola Paladino, quest’ultimo nominativamente indicato nella chiusura del ricorso in primo grado).
Va inoltre osservato che la società reclamante Club Milano S.S.D. a r.l., non ha fornito alcuna prova concreta circa l’effettiva carenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha proceduto al deposito dell’atto, limitandosi ad una mera deduzione formale priva di adeguato riscontro documentale. In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. sentenza 1 ottobre 2007, n. 20596) hanno chiarito che, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.
Nel caso di specie, pertanto - in cui la Società reclamante si è limitata a formulare solo in sede d’appello la relativa eccezione - è possibile, in assenza di prova contraria - presumere l’esistenza, in capo al “dirigente segretario” che ha agito in nome e per conto dell’associazione sportiva reclamante producendo in atti il documento di identità del Presidente, di poteri di rappresentanza processuale.
Quanto sopra, anche in ragione del carattere di maggiore informalità del processo sportivo (ribadito nella pronuncia a SSUU della Corte federale n. 55/2019-2020, e dalla Sez. I, decisione n. 62/CFA del 6 marzo 2020), nonché dell’ampia possibilità di sanare le irregolarità formali relative sia alla sottoscrizione dei ricorsi e dei reclami che alla eventuale delega, contemplata dall’art. 49 del C.G.S.
D’altra parte, nel processo sportivo, in assenza di una specifica norma sul punto, è possibile richiamare l’art. 75 c.p.c. ed i generali principi in tema di capacità e legittimazione processuale, sia sotto il profilo della legittimazione a presentare reclamo che della possibilità di conferire al difensore un valido mandato ai fini della difesa in giudizio. Dal che, in conformità con i principi generali del diritto processuale civile (art. 182 c.p.c.) applicati anche alla giustizia endofederale, l’onere di provare il difetto di rappresentanza processuale grava sulla parte che formula l’eccezione. Nel caso di specie, pertanto - in cui Club Milano SSD si è limitata a formulare la relativa eccezione, peraltro solo in secondo grado avendo disertato il primo grado - è possibile, in assenza di prova contraria, presumere l’esistenza in capo al “dirigente segretario” che ha agito in nome e per conto dell’associazione sportiva Accademia Internazionale di poteri di rappresentanza processuale.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa mancanza di sottoscrizione del ricorso.
Nel processo sportivo telematico, la sottoscrizione dell’atto deve essere valutata alla luce delle modalità di formazione e trasmissione degli atti nel sistema informatico federale.
In tale ambito, la circostanza che nella copia dell’atto non sia materialmente visibile una firma autografa o digitale non consente di ritenere, di per sé, inesistente la sottoscrizione dell’atto, potendo la stessa risultare incorporata nei metadati del documento informatico o nel sistema di autenticazione utilizzato per il deposito.
In concreto, per le stesse ragioni sopraesposte, è possibile affermare che, in punto di fatto, la sottoscrizione del ricorso, intesa come attestazione della paternità dell’atto, sia desumibile senza alcuna possibilità di equivoco nell’utilizzazione delle credenziali previste per il deposito telematico dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo un consolidato indirizzo della Cassazione civile (ribadito, fra le ultime, dalla decisione della Sezione Tributaria n. 27138 del 9 ottobre 2025), per cui, in forza di una lettura restrittiva e costituzionalmente orientata della sanzione di inammissibilità per omessa sottoscrizione del ricorso, questa va esclusa qualora il vizio non sia “materiale e totale” (rif. Alla Corte Costituzionale, sentenza n. 189/2000).
Deve inoltre rilevarsi che il Tribunale Federale Nazionale ha esaminato il ricorso nel merito senza rilevare alcuna irregolarità nella instaurazione del contraddittorio o nella formazione dell’atto introduttivo: ciò implica che l’ipotizzata nullità dell’atto introduttivo del giudizio non ha comportato alcuna conseguenza sul fisiologico sviluppo del processo, né ha leso i diritti di difesa delle parti, in coerenza con il principio di sanatoria delle nullità per intervenuto raggiungimento dello scopo. Sicché va applicato il principio consolidato nell’ambito dell’ordinamento sportivo, secondo cui l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio costituisce una misura di carattere eccezionale, che può essere dichiarata solo in presenza di violazioni formali manifeste e inequivocabili, tali da impedire la stessa identificazione della parte o dell’atto processuale.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che tali presupposti non ricorrano.
L’eccezione deve pertanto essere respinta.
2. Sul motivo relativo all’applicazione dell’art. 99 N.O.I.F.
Il motivo è parimenti infondato.
L’art. 99 delle Norme Organizzative Interne della FIGC disciplina il premio di formazione tecnica spettante alle società che hanno contribuito alla formazione del calciatore.
Nel caso di specie il Tribunale Federale Nazionale ha determinato l’importo del premio sulla base delle attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC alla data di proposizione del primo ricorso e versate in atti da Accademia Internazionale di Calcio, dalle quali risulta il credito complessivo spettante a detta società in relazione ai tesseramenti del calciatore Sartorelli nelle stagioni sportive indicate. La data del download dell’attestazione in atti di primo grado risulta il 2 dicembre 2025, facendo desumere che alla data di udienza dell’11 febbraio 2026 e della relativa decisione la situazione fosse quella attestata, visto che su essa nulla ha eccepito Club Milano S.S.D. a r.l., neppure costituito in primo grado.
Solo in sede di reclamo la società Club Milano S.S.D. a r.l. ha affermato che il premio sarebbe dovuto esclusivamente per il primo contratto di lavoro sportivo stipulato dal calciatore, allegando in proposito attestazione di annullamento del premio recante data di download 12 febbraio 2026, ovvero successiva a quella d’udienza in primo grado, senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuto annullamento già prima della data dell’udienza, per confutare in modo specifico la ricostruzione operata dal Tribunale Federale Nazionale, sì da ritenerla errata.
E’ ius receptum che il giudice pronunci su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Né il giudice è tenuto a verificare la Piattaforma Telematica Premi FIGC, onere che spetta, appunto, alle parti trattandosi di strumento a supporto delle Società (come peraltro sancito con il C.U. 12/2025: “dal 16 luglio 2025 sul PORTALE SERVIZI FIGC sarà attiva la Piattaforma Telematica Premi, a supporto delle società per l'attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF), attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento Calciatori e Calciatrici.”, pag. 5). Il giudice è tenuto, al contrario, ad esaminare la documentazione versata in atti dalla parte che ne abbia interesse.
Sicché da un lato il primo Giudice non avrebbe potuto decidere diversamente da come ha fatto, potendo valutare solo i documenti versati in causa, dall’altro lato il processo d'appello deve mirare a revisionare la decisione impugnata sulla base del materiale istruttorio utilizzato per formare la decisione stessa e non a riesaminare l'intero merito della controversia con nuove prove non esaminate dal primo giudice. Rapporti o documenti creati o reperiti dopo la sentenza di primo grado che introducono fatti nuovi sono definiti un novum inammissibile se mirano a modificare l'oggetto del contendere, rendendo la loro allegazione irricevibile, salvo che la parte non dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a lei non imputabile. Cosa che Club Milano S.S.D. a r.l. non ha fatto.
Diversamente opinando “non sarebbe garantito alla parte la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa, contribuendo a chiarire i fatti alla luce delle reciproche posizioni. Quanto sopra, sia in coerenza con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., ...” (v. Decisione/0018/CFA-2022-2023, CFA-IV Sez.). Nella specie, quindi, nell’atto di reclamo non vi può essere un mutamento sostanziale del “chiesto” che pregiudichi i diritti di difesa, proveniente dalla parte rimasta inerte nel primo giudizio.
In definitiva il TFN-SVE ha fatto buon uso del materiale istruttorio in suo possesso anche in considerazione dell’art. 91 CGS, che prevede che il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali e che i documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio.
Sulla base di tali precetti il Tribunale ha ritenuto che sul premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sartorelli Mattia: “Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo è stato effettuato in data 18/07/2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il premio è stato quantificato in euro 546,00 (cinquecentoquarantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 02/12/2025. Per effetto del prolungamento del contratto di lavoro sportivo è dovuto un ulteriore importo di euro 1.092,00 (millenovantadue/00) per le medesime stagioni sportive, come da ulteriore attestazione rilasciata sempre in data 2 dicembre 2025.”.
La decisione impugnata appare pertanto correttamente, sia pur sinteticamente, motivata e conforme alla disciplina federale applicabile.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Trentini Ivo Correale
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
