F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0102/CFA pubblicata il 26 Marzo 2026 (motivazioni) – Omissis

Decisione/0102/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0118/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonio Anastasi – Componente

Alberto Mignone – Componente

Ivo Correale – Componente

Vincenzo Barbaro - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0118/CFA/2025-2026 della Procura federale interregionale avverso la decisione del Tribunale federale interregionale c/o CR Lazio n. 280 dell'11.2.2026, (comunicata in data 16.2.2026);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 19.03.2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Vincenzo Barbaro e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale; l’avv. Giorgio La Russa per Omissis;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto di deferimento del 12 dicembre 2025, il Procuratore federale interregionale ha deferito innanzi al Tribunale federale interregionale presso il Comitato regionale Lazio i sigg.:

- Omissis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Omissis per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della Omissis, un contratto datato 1.11.2022 di servizi pubblicitari con la Omissis nonostante il legale rappresentante di tale ultima società fosse stato costretto a sottoscrivere tale accordo a causa delle minacce ricevute dal sig. Omissis, presidente dotato di poteri di rappresentanza della Omissis, in concorso con altri soggetti non tesserati; tale contratto, in particolare, prevedeva la corresponsione di un importo di euro omissis in favore della Omissis, del quale è stata effettivamente versata a tale società la somma di euro omissis a titolo di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2022–2023;

- Omissis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Omissis, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso, in concorso con altri soggetti non tesserati, costretto, utilizzando minacce, il legale rappresentante della Omissis a sottoscrivere un contratto di servizi pubblicitari datato 1.11.2022 con la Omissis, che prevedeva il pagamento a tale società dell’importo di euro omissis, del quale è stata corrisposta soltanto la somma di euro omissis, a titolo di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2022 - 2023;

- la società Omissis a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Omissis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- la società Omissis a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Omissis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".

L’azione disciplinare è stata esercitata a seguito di un articolo apparso sul quotidiano “Il Messaggero – Cronaca di Roma” dal titolo “Omissis”, ed  ha ad oggetto le condotte del sig. Omissis, presidente della Omissis, che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Omissis, con ordinanza del 3 giugno 2025, emessa nei confronti di nove soggetti. Infatti, dalle risultanze investigative sarebbe emerso che lo stesso Omissis si era proposto alla vittima delle estorsioni, sig. Omissis, invitandolo a rivolgersi ad un elemento di spicco della malavita omissis che avrebbe potuto, grazie alla sua influenza criminale, far cessare le condotte minacciose e violente poste in essere nei suoi confronti. Omissis, poi, si sarebbe anche proposto in tale frangente come mediatore per la ricezione del prezzo da versare per ottenere tale risultato.

In particolare, secondo il capo di imputazione riportato nell’ordinanza cautelare, Omissis sarebbe stato indotto, in epoca successiva al luglio 2019 ed a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco esplosi da alcuni degli indagati presso il suo cantiere edile, a cedere alle minacce in questione, anche a seguito della grave frase che lo stesso Omissis avrebbe profferito “ tu tieni di più alla famiglia o ai tuoi immobili ?”, ed ha quindi ceduto la proprietà di tre unità immobiliari, facenti parte di un complesso sito in Omissis, a prezzi inferiori a quelli di mercato per un valore corrispondente a circa omissis euro; inoltre, poiché il valore di mercato sarebbe stato -  a dire del Omissis - addirittura inferiore a quello corrisposto, lo stesso Omissis, quale rappresentante della Omissis, ha anche sottoscritto - su richiesta del primo - due contratti di sponsorizzazione, di cui uno in favore della Omissis per omissis euro più IVA. A fronte di tale importo contrattuale (per complessivi euro omissis IVA inclusa), la Omissis ha effettuato pagamenti per soli euro omissis a mezzo di cinque assegni bancari, con un residuo insoluto di euro omissis rimasto senza che la società creditrice avesse formulato alcuna formale richiesta di pagamento per circa due anni e mezzo, sino a luglio 2025. Il collegamento funzionale tra il Omissis e la società Omissis sarebbe rappresentato dal fatto che vicepresidente e fondatore di quest’ultima società è il figlio del primo, sig. Omissis, e che detta società ha la sede sociale presso la Omissis, società della quale lo stesso sig. Omissis è presidente.

A seguito della notifica dell’avviso di conclusione indagini e della produzione di copiosa documentazione, il Procuratore federale interregionale ha deferito il sig. Omissis (presidente di Omissis), il sig. Omissis e le società Omissis e Omissis innanzi al Tribunale federale interregionale presso il Comitato regionale Lazio per rispondere delle violazioni del C.G.S. prima specificate.

Con decisione dell’11.02.2026 il Tribunale federale ha prosciolto tutti i deferiti, ritenendo l’ipotesi accusatoria non suffragata dal minimo della prova richiesta, seppur nella forma attenuata propria dell’ambito della giustizia sportiva. Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, il contratto di sponsorizzazione sarebbe stato il prezzo estorto al Omissis dal Omissis per l’intermediazione della protezione di un malavitoso volta a far cessare le condotte minacciose e violente di un noto e pericoloso sodalizio criminale operante nell’hinterland omissis. Tale assunto, secondo l’organo giudicante, risulta però contraddetto dalla produzione documentale della difesa (all. 16, nota del Reparto operativo Carabinieri Lazio del 26 aprile 2023), in base alla quale il Omissis ha indirizzato la parte offesa ai Carabinieri, avvisandoli preventivamente proprio perché oggetto delle estorsioni del gruppo criminale in questione. Detta circostanza, sempre a giudizio del Tribunale, risulta del tutto incompatibile con l’ipotesi di una successiva estorsione effettuata dal medesimo Omissis che, dietro pagamento, avrebbe garantito alla vittima la protezione da parte di un altro soggetto criminale. Anche le perizie prodotte sugli immobili farebbero propendere per una commistione di affari lecita tra i due soggetti, o comunque rendono ancora più incerta la ricostruzione operata dagli inquirenti sportivi. Le intercettazioni contenute nell’ordinanza cautelare e valorizzate nell’impianto accusatorio non varrebbero da sole a dare un quadro indiziario tale da poter superare le contraddizioni suindicate, tanto più che esse possono essere solo degli stralci utilizzati per suffragare le ipotesi di reato contestate dalla Procura della Repubblica, che ben potrebbero essere contraddetti in altre parti del materiale investigativo tuttora secretato, né si può escludere che i riferimenti alla presunta estorsione siano frutto di millanteria. Ed ancora, il Tribunale ha pure rilevato che non è presente agli atti la denuncia del Omissis, necessaria all’accertamento di responsabilità sportiva, seppur tenendo conto – come affermato dal Omissis in sede di interrogatorio dinanzi il P.M. – che lo stesso è portatore di un interesse a che sia accertata la reità del suo presunto estorsore, potendo così sciogliere i rapporti contrattuali intercorsi con lo stesso per vizio del consenso ovvero perché con oggetto illecito. Ha aggiunto, infine, il Tribunale che gli accertamenti effettuati e la stessa ordinanza cautelare rilevano esclusivamente nei rapporti tra i sigg. Omissis e Omissis, mentre nulla emergerebbe in ordine alla conoscenza dei loro presunti accordi da parte del sig. Lamce, che ben poteva essere all’oscuro di tutto. L’asserito collegamento tra le due società (Omissis e Omissis), infatti, non è da solo sufficiente a raggiungere il minimo di prova richiesta sull’effettiva consapevolezza del presidente Omissis - che d’altra parte non risulta essere stato indagato dalla Procura della Repubblica - a meno che non si voglia utilizzare l’inaccettabile assunto “non poteva non sapere”.

Avverso la citata decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale deducendo, quanto all’affermazione secondo cui l'impianto accusatorio sarebbe stato contraddetto dalla circostanza che la parte offesa era stata indirizzata ai Carabinieri proprio dal Omissis, che dalla documentazione in atti emerge che tale deduzione è inesatta, trattandosi di elemento che farebbe riferimento a vicende pregresse rispetto a quelle oggetto del procedimento penale nell’ambito del quale l’indagato è stato tratto in arresto per il reato di estorsione. Con la citata ordinanza cautelare del Giudice delle indagini preliminari, infatti, è stato chiarito che "omissis "; la società del Omissis, in particolare, aveva venduto nel 2012 un impianto industriale sito a Omissis alla società dei sigg.ri R. e P. che, tuttavia, non avevano provveduto a versare il prezzo di acquisto concordato e, a seguito dell'azione civile promossa dal Omissis per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile, quest'ultimo aveva ricevuto delle minacce dai compratori; il Omissis, venutone a conoscenza, lo aveva messo in contatto con i Carabinieri di Omissis dai quali la parte offesa era stato convocato e sentito a sommarie informazioni nell’anno 2016. Quest’ultimo episodio, dunque, sempre secondo l’assunto dell’accusa, non può che essere antecedente rispetto alla data dei comportamenti contestati al Omissis e nell'ambito del procedimento penale che ha dato origine a quello disciplinare, come risulta dal capo di imputazione dell’ordinanza di custodia cautelare del 3 giugno 2025, là dove all’odierno deferito sono stati contestati i seguenti fatti:

"omissis "

A ciò va aggiunto, sempre a detta della Procura federale, che l’assunto del Omissis, riportato nel corso del proprio interrogatorio del 19.9.2025, secondo cui il Omissis avrebbe difficoltà economiche e lo avrebbe denunciato al fine di sottrarsi al pagamento di un debito di omissis euro che aveva nei suoi confronti, contrasta inevitabilmente con la circostanza secondo cui la parte offesa si è impegnata, nello stesso periodo e di propria iniziativa, a sottoscrivere ingenti contratti di sponsorizzazione, per importi del tutto sproporzionati rispetto alle altre elargizioni di cui aveva beneficiato la società  sportiva in questione. Deve considerarsi ulteriormente, poi, che contrariamente a quanto ipotizzato nella decisione impugnata, con il provvedimento di forte alleggerimento della misura cautelare di cui all'ordinanza del 27.6.2025 - con la quale era stata attenuata la misura cautelare applicata al Omissis - è stata valorizzata la condotta processuale dell'indagato e la circostanza che lo stesso dirigeva un’importante azienda estranea ai fatti, e non perché erano venuti meno i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento del provvedimento restrittivo.

In ordine alla posizione del Omissis, presidente della Omissis, è stato osservato che questi sarebbe stato perfettamente a conoscenza degli illeciti accordi tra il Omissis ed Omissis, poiché lo stesso avrebbe fornito nel corso delle sue audizioni agli inquirenti una versione del tutto incompatibile con quella accolta dal Tribunale. Omissis, infatti ha dichiarato di conoscere da tempo il Omissis e di essere stato lui stesso a chiedere - ed ottenere - la sponsorizzazione di cui si discute, circostanza questa in contrasto con la tesi sostenuta nella decisione, secondo cui il presunto accordo estorsivo sarebbe stato a lui nascosto "così da evitare una maggior circolazione delle notizie".

Per tali motivi la Procura federale, in riforma dell’impugnata decisione, chiedeva l’applicazione delle sanzioni già richieste nel procedimento in primo grado.

La difesa dei deferiti, in data 11 marzo 2026, ha depositato memoria di costituzione con la quale ha rilevato che le censure dell’appellante erano prive di fondamento e non tenevano conto dei numerosi elementi di fatto che contraddicono la ricostruzione accusatoria.  All’udienza del 19 marzo 2026, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che la presunta nullità della notificazione del reclamo della Procura federale, per essere la stessa avvenuta in favore del precedente difensore dimissionario Avv. Claudio Borgiani e non nei confronti del costituito procuratore Avv. Giorgio La Russa, risulta sanata a seguito della nuova rettifica dell’avviso, effettuato dalla segreteria di questa Corte in data 26 febbraio 2026.

Al riguardo, indipendentemente dalla rinuncia all’eccezione ed alla conseguente sanatoria della nullità, per come dedotto nella memoria di costituzione dell’avv. La Russa dell’11 marzo 2026, deve osservarsi che il vizio in parola deve ritenersi non sussistente ai sensi dell’art. 103, comma 2, del C.G.S., secondo il quale “tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa”.

E poiché, nella specie, tale termine risulta essere rispettato (tra la notifica del 26 febbraio 2026 e l’odierna udienza sono decorsi ampiamente i termini previsti), e risulta essere stato quindi garantito il corretto svolgimento del processo e il diritto di difesa, nessuna nullità può essere utilmente dedotta.

2. L’impugnazione proposta dalla Procura federale è in parte meritevole di accoglimento, non potendosi ritenere, come sostenuto dal giudice di prime cure, che l’ipotesi accusatoria non sia suffragata da prove sufficienti, seppur nelle forme attenuate proprie dell’ambito della giustizia sportiva, né che il comportamento dei deferiti sia conforme ai principi di correttezza e rettitudine posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.

Gli elementi di prova a carico del Omissis deferito emergono, essenzialmente, dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Omissis in data omissis nel procedimento n. omissis, a carico di nove soggetti, per il reato di estorsione aggravata per l’uso di armi e per aver agito avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

In particolare, il Omissis, in epoca immediatamente successiva al luglio 2019, dopo l’esplosione di colpi di arma da fuoco ad opera di altri coindagati presso un cantiere edile del Rossi, Omissis si era rivolto a quest’ultimo invitandolo a cedere alle minacce, pronunziando la frase “"Omissis”, suggerendo poi l’opportunità di rivolgersi ad un noto appartenente alla criminalità (N.A.) che, grazie alla sua influenza criminale, avrebbe potuto, in virtù della sua mediazione e dietro la corresponsione di vantaggi economici, far cessare le condotte minacciose e violente.

Tale corrispettivo, come prima detto, consisteva nella vendita di tre appartamenti a prezzi ridotti e nella sottoscrizione di due contratti di sponsorizzazione per complessivi omissis euro in favore di sue società sportive.

Sul punto occorre rilevare che le vicende di cui alla citata ordinanza cautelare, e segnatamente l’attività estorsiva posta ai danni del Omissis, erano già emerse nell’anno 2016 nell’ambito dell’indagine “Omissis” che aveva coinvolto la quasi totalità dei soggetti oggi indagati, e che lo stesso provvedimento è fondato non solo sulle dichiarazioni della parte offesa ma anche sulle risultanze di intercettazioni telefoniche ed ambientali, videoriprese e servizi di osservazione relativi ai lamentati danneggiamenti.

Del resto, il nome “Omissis” attribuito all’operazione di polizia di cui all’ordinanza cautelare, è indicativo di uno stato di totale assoggettamento, e di reiterate violenze con l’uso di armi e gravissime minacce che hanno indotto la parte lesa ad accettare le pressanti pretese economiche degli indagati.

Il Omissis, al riguardo, è stato molteplici volte assunto a sommarie informazioni, riferendo nel luglio 2019 del danneggiamento del suo cantiere e delle minacce di due appartenenti alla criminalità “ Omissis”; ha presentato denunce il 7 gennaio 2021 e poi il 31 marzo 2021, allorquando ha precisato che per le minacce del R. sin dal 2015 si era rivolto a Omissis, per come dettogli dai Carabinieri di Omissis; il Omissis, nell’ottobre 2020 gli aveva riferito che le minacce di R. non si erano concretizzate grazie all’intervento di N., al quale avrebbe dovuto dare due appartamenti, dichiarandosi disponibile lui stesso ad acquistarli fittiziamente attraverso sue società; quest’ultima richiesta era stata ribadita dopo alcuni giorni.

Ed ancora, nel verbale del 31.08.2021, ha riferito che il Omissis gli aveva ricordato che era ancora in sospeso la questione dei tre appartamenti del complesso di Omissis spettanti al N., richiesta reiterata nel corso di una cena ad Omissis il 26 ottobre di quell’anno. Ed infatti, emerge dagli atti che le operazioni immobiliari in parola si sono effettivamente perfezionate attraverso tre contratti di vendita, stipulati tra la Omissis di Omissis e Omissis di Omissis, in data 30.11.2021, 24.02.2022 e 9.11.2022.

Addirittura, ha osservato il GIP, che l’acconto corrisposto tramite bonifico per la prima vendita (omissis euro) operato in data 13.10.2021, corrisponde perfettamente alla cifra indicata dal N. nel corso di un’intercettazione del 13.10.2018 “Omissis”.

Va poi ancora aggiunto che, nel corso di una ulteriore deposizione del 2023, Omissis ha esibito la fotografia di un appunto in base al quale il GIP ha provveduto a ricostruire la vicenda: la richiesta iniziale del Omissis era di avere - per poter garantire la protezione del N. - quattro appartamenti da mq 40 ciascuno allo stato grezzo corrispondenti al valore di circa omissis euro; poiché il taglio degli appartamenti non era disponibile, si era raggiunto l’accordo sull’acquisto di tre immobili di maggiori dimensioni a prezzo ridotto, e quindi il Omissis si era ritrovato a riconoscere al Omissis uno sconto di omissis euro a fronte di un impegno iniziale per complessivi omissis euro.

Il punto è che Omissis, sempre come rilevato dal GIP, sostenendo che i conti del Omissis erano fondati su un presupposto errato, avendo calcolato il valore di mercato teorico e non quello effettivo, aveva preteso di avere un ulteriore credito per circa omissis euro; alla richiesta di come avrebbe dovuto dargli tale somma, il Omissis aveva proposto una sponsorizzazione in favore di sue società sportive per circa omissis euro, la metà dei quali il Omissis era riuscito a pagare, mentre per la residua somma stava ancora pagando ratealmente.  Non pare occorra aggiungere altro per ritenere che, quanto meno ai fini che qui interessano, il comportamento del deferito debba ritenersi lesivo dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art: 4 C.G.S., e che sussistono molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, che inducono - allo stato - ad una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito ed alla conseguente declaratoria di responsabilità del deferito (sul punto: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/20212022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Il Tribunale federale, invece, poggia il fondamento della decisione assolutoria su una serie di argomenti che non sono decisivi, e che comunque presuppongono l’esistenza di comportamenti da parte del deferito in ogni caso rilevanti per l’ordinamento sportivo. Anzitutto, pur dando atto che il valore probatorio sufficiente per appurare l’esistenza di un illecito sportivo si attesta ad un livello inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito, il giudice di primo grado afferma che la circostanza secondo cui il Omissis avrebbe indirizzato il Omissis a presentarsi ai Carabinieri per sporgere denunzia nei confronti degli autori, sarebbe incompatibile con l’ipotesi di una successiva estorsione posta in essere dal medesimo soggetto. Le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza cautelare, poi, non varrebbero da sole a dare un quadro indiziario tale da poter superare l’anomalia sopra indicata, tanto più che si tratterebbe solo di stralci che ben potrebbero essere contraddette in altre parti tuttora segretate; né si potrebbe escludere che i riferimenti alla presunta estorsione del Omissis siano frutto di millanteria.

A quest’ultimo proposito, occorre anzitutto rilevare che le molteplici denunce del Omissis, presentate a numerosi organi di polizia tra gli anni 2015 ed il 24 aprile 2024, hanno trovato adeguata conferma sia nell’attività di intercettazione (vedasi pagg. 10-18 ordinanza cautelare) sia nei sopralluoghi e verifiche compiute dalla Polizia giudiziaria.

A fronte dell’univocità delle intercettazioni in ordine all’effettività delle pretese degli autori delle estorsioni e dei soggetti che avrebbero fornito le garanzie di intermediazione (Omissis e N.), nonché del coinvolgimento del Omissis - espressamente menzionato in alcune conversazioni intercettate come persona vicina ai beneficiari delle richieste, cfr. ordinanza pagg.11/14 - non merita pregio alcuno il rilievo secondo cui dette risultanze potrebbero poi essere contraddette al momento del successivo deposito integrale dell’intero materiale probatorio.

In proposito, occorre evidenziare che le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza cautelare non costituiscono frammenti isolati ed estrapolati dal contesto, ma sono state selezionate e vagliate dal GIP nell’ambito di un provvedimento che ha richiesto l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p., e che si inseriscono in un quadro probatorio composito nel quale trovano riscontro nelle dichiarazioni della parte offesa, nelle risultanze dei servizi di osservazione, nelle videoriprese e nella documentazione relativa alle operazioni immobiliari e contrattuali.

È dunque la convergenza plurima delle fonti di prova – e non la singola intercettazione isolatamente considerata – a fondare il convincimento di questa Corte, sicché l’obiezione relativa alla natura parziale degli stralci riportati nell’ordinanza cautelare non è idonea a scalfire un quadro indiziario che trae la propria solidità dalla pluralità e dalla concordanza delle fonti, e non dalla mera quantità del materiale di intercettazione disponibile.

Peraltro, l’obiezione difensiva si risolve, nella sostanza, nella richiesta di sospendere il giudizio disciplinare in attesa dell’esito del procedimento penale, pretesa che contrasta con il principio fondamentale di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, più volte ribadito da questa Corte e dal Collegio di garanzia dello sport.

Il giudice sportivo è chiamato a pronunciarsi sulla base degli elementi di prova legittimamente acquisiti al momento della decisione, applicando lo standard probatorio proprio dell’ordinamento di appartenenza – quello della ragionevole certezza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti – senza che la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti possa costituire ragione di differimento o di paralisi del giudizio disciplinare.

D’altra parte, ove in sede penale dovessero successivamente emergere elementi nuovi e decisivi tali da determinare il proscioglimento del Omissis con formula piena, l’ordinamento sportivo appresta uno specifico rimedio: il giudizio di revisione (o di revocazione) della decisione di condanna, previsto dall’art. 63 del C.G.S., il quale garantisce che nessuna sanzione disciplinare possa consolidarsi in via definitiva qualora risulti fondata su presupposti di fatto successivamente smentiti.

Tale istituto non rappresenta, tuttavia, un correttivo ad una decisione assunta in carenza di prova, ma costituisce un meccanismo fisiologico di raccordo tra i due ordinamenti, volto a preservare l’autonomia del giudizio sportivo senza sacrificare le garanzie del deferito.

Del resto, l’eventuale diversità di esito tra il giudizio sportivo e quello penale non costituirebbe di per sé un’anomalia, ma la naturale conseguenza della differenza strutturale tra i due sistemi, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello sport.

Tale differenza si articola su tre piani distinti: in primo luogo, lo standard probatorio, poiché mentre nel processo penale è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, nel procedimento disciplinare sportivo è sufficiente la ragionevole certezza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la regola del più probabile che non; in secondo luogo, la diversa ampiezza del materiale probatorio acquisibile, posto che il giudice sportivo decide sulla base degli atti legittimamente disponibili al momento della pronuncia, là dove il giudice penale dispone di più ampi strumenti istruttori e di tempi processuali incomparabilmente più estesi; in terzo luogo, la diversa natura dell’illecito contestato, giacché la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 C.G.S. non richiede la perfetta sovrapponibilità con le fattispecie penalistiche e può sussistere anche in presenza di condotte che, pur non integrando il reato contestato, risultino comunque lesive dei valori fondamentali dell’ordinamento sportivo.

Ne consegue che la valutazione operata da questa Corte è autonoma, autosufficiente e fondata su un quadro indiziario che, allo stato degli atti, raggiunge il grado di certezza richiesto dall’ordinamento sportivo.

Quel che vale in questa sede ribadire è che per uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (CFA, SS.UU., n.84/2020-2021) “le conversazioni intercettate non solo possono costituire credibile fonte di prova in danno dei colloquianti, ma anche quando si risolvono in precise accuse nei confronti di terze persone, non possono mai essere considerate alla stregua di chiamate in correità e, quindi, non necessitano del reperimento dei cc.dd. riscontri esterni, ma, anche se devono essere attentamente vagliate e correttamente interpretate, vanno considerate alla stregua di prove autonome ed autosufficienti, sulle quali il giudicante ben può fondare il suo convincimento (Cass. pen., sez. 5, sent. n. 13614 del 2001, Primerano e altri; SS.UU pen., sent. n. 22471 del 2015, Sebbar e numerose altre successive).

Né può essere attribuito rilievo decisivo, come sostenuto nella decisione impugnata e ribadito dall’avv. La Russa nella memoria difensiva depositata l’11 marzo 2026, alla circostanza secondo cui Omissis avrebbe indirizzato la vittima dai Carabinieri per denunziare l’accaduto, come risultante dalla produzione documentale effettuata in sede di deposizione del 4 luglio 2025 (all.16).

In particolare, il riferimento è alla nota dei Carabinieri Omissis del 26 aprile 2023, in cui viene richiamata l’informativa Omissis del 27.11.2016 incentrata sulle dichiarazioni di Omissis, e dalla quale non erano emersi all’epoca elementi a carico di Omissis. In tale nota viene rilevato che il Omissis era stato convocato per essere escusso a sommarie informazioni perché segnalato al Luog.te Omissis dal Omissis, suo conoscente in quanto ex ispettore della Polizia di Stato in pensione. Questi, in particolare, aveva riferito che il Omissis, suo amico cui stava fornendo il servizio di antifurto per i cantieri, aveva avuto problemi con R. a Omissis, soggetto di notevole spessore criminale. Il Omissis aveva informato il comandante del Nucleo col. Omissis che aveva deciso di convocare Omissis per assumerlo a sommarie informazioni, dato che in quel periodo erano in corso intercettazioni a carico del R. che documentavano i contatti tra l’imprenditore e gli odierni indagati.

Sembra, quindi, con elevato grado di probabilità, che la circostanza del contatto tra Omissis ed i Carabinieri sia effettivamente sussistente, ma che debba essere temporalmente collocata, come sostenuto dalla Procura, nella prima fase delle indagini effettuate nell’ambito del procedimento denominato “Omissis”, risalente all’anno 2015, e non nell’ambito del procedimento “Omissis” in cui il deferito è stato tratto in arresto.

Conferma tale conclusione quanto evidenziato a pag. 9 dell’ordinanza cautelare, laddove è riportato che nell’anno 2016 il Omissis, per le gravi minacce ricevute dai R. (finalizzate al ritiro della causa avviata per risoluzione contrattuale), era stato ascoltato due volte dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Omissis, organo di polizia che ha sede, come risulta da ricerca su Google Maps,  in Omissis, via che è quella richiamata dallo stesso Omissis nel verbale del 21.02.2021 (cfr. pag. 20 O.C.C.) per identificare l’organo di  polizia che all’epoca, anche in base alle sue dichiarazioni, stava svolgendo indagini sulla vicenda. Organo di polizia che, invece, è diverso da quello che ha svolto gli accertamenti di cui all’ordinanza cautelare n. Omissis, dato che risulta a tale scopo essere stata delegata la Direzione investigativa antimafia di Omissis come risulta dalla documentazione in atti.

Quanto sopra esposto, dunque, costituisce un ulteriore elemento di conferma in ordine all’attendibilità del dichiarante rispetto ad una circostanza ambigua alla quale, comunque, può attribuirsi un rilievo neutro, non essendo da sola sufficiente ad intaccare la credibilità oggettiva e soggettiva della parte offesa né il complessivo quadro indiziario.

Analogamente, non può essere utilizzato, ai fini che qui interessano, l’elemento dell’attenuazione della misura cautelare (sostituzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari con l’obbligo della presentazione quotidiana alla stazione dei Carabinieri), disposta dal GIP in favore del Omissis con provvedimento del 27 giugno 2025 a seguito dell’interrogatorio e della produzione di documentazione da parte dell’indagato.

Il GIP, infatti, ha sottolineato espressamente, pur a fronte della produzione di documentazione da parte della difesa relativa ad una presunta inattendibilità del Omissis, che Omissis. Così come non meritano adeguata considerazione i rilievi difensivi secondo cui il Rossi avrebbe chiamato in causa il Omissis in relazione a presunte difficoltà economiche: avrebbe quindi un interesse economico rispetto all’accertamento della reità del OmissisOmissis ", ed avrebbe poi, per anni precedenti e anche successivi al contratto di sponsorizzazione contestato, stipulato contratti di sponsorizzazione con le società calcistiche Omissis e Omissis.  A quest’ultimo proposito, la tesi dell’organo di accusa, secondo cui nessun imprenditore in gravi difficoltà economiche e con ingenti debiti da saldare si impegnerebbe nella sponsorizzazione di una società Omissis, offrendo inoltre una somma del tutto sproporzionata rispetto alle altre sponsorizzazioni ottenute dalla medesima compagine, appare sul piano logico maggiormente plausibile e, peraltro, supportata anche alla luce della stessa documentazione prodotta dalla difesa. 

Secondo l’argomentazione di quest’ultima, infatti, il Omissis non verserebbe sempre in difficoltà economiche potendo attraversare, come tutti gli operatori del settore immobiliare, “periodi di maggiore o minore liquidità in relazione all'andamento del mercato ed alla fase di realizzazione e vendita degli immobili”.

Di conseguenza, la sponsorizzazione delle società sportive rientrerebbe nella prassi commerciale e non costituirebbe un’anomalia anche in virtù dei vantaggi economici derivanti per le aziende dalle detrazioni integrali degli importi ai fini fiscali, mentre la risposta del Omissis alla domanda del PM in ordine i motivi che avrebbero spinto il denunciante a muovere accuse calunniose (forse per non pagare i debiti) “sarebbe una sua interpretazione e non un dato oggettivo e localizzato in un determinato momento storico ma basato su considerazioni personali generalizzate nel tempo”.

In ordine alle anzidette deduzioni, occorre rappresentare che dalla documentazione difensiva prodotta relativa ai contratti di sponsorizzazione (cfr. doc. allegati alla memoria dell’11 marzo 2026  e documenti prodotti in sede di audizione Procura federale), risulta che i contratti stipulati tra società riconducibili al Omissis e Omissis, società militante nella Omissis e presieduta dallo stesso Omissis, tra gli anni 2020 ed il 2023 ammontavano ad importi compresi tra i omissis ed i omissis euro, e quelli tra Omissis e Omissis negli anni 2018-2019 erano di importi pari a soli omissis euro.

Soltanto con il contratto stipulato in data 1.11.2022 tra la Omissis e Omissis (società di  cui il Omissis del Omissis è vice presidente e che ha la sede sociale nei locali della società presieduta dal primo) si perviene alla cifra di euro settantamila, cifra del tutto sproporzionata, per come già visto, rispetto alle sponsorizzazioni avvenute tra i medesimi soggetti negli anni precedenti, del tutto irragionevole ed esorbitante con riferimento alla serie di appartenenza ed al tipo di attività agonistica (calcio a 5 in serie C 2).

Ancora, è il caso di osservare che tale rilevante sponsorizzazione è stata effettuata in data pressoché coincidente con quella dell’ultimo contratto di vendita degli appartamenti (9.11.2022), sicché, anche sotto il profilo temporale, va segnalata la connessione tra i due eventi, mentre tutte gli altri contratti a firma della Omissis, sia con la Omissis che quelli con Omissis, tra il 2017 ed il 2023, sono stati sempre stipulati in data 1° luglio di ciascun anno.

Sempre al riguardo, non appare per nulla comprensibile il significato di quanto riferito dall’indagato al GIP e riportato nell’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del 27 giugno 2025 (in relazione alla sponsorizzazione della squadra di calcio si trattava solo di un modo di farlo rientrare da esposizioni debitorie che Rossi aveva nei suoi confronti): sembra di capire, ai limiti dell’evidenza, che lo stesso Omissis abbia in tal modo ammesso che tale contratto trovi la sua causa in uno scopo comunque del tutto diverso da quello risultante dal testo dell’atto, o in alternativa, che si tratti di operazioni del tutto inesistenti, come riferito dal predetto indagato a proposito dei contratti di sponsorizzazione riferiti al basket (cfr. deposizione del 26.11.2025 davanti la Procura federale).

In ambo i casi, comunque, deve rilevarsi che la sponsorizzazione per omissis euro di cui al contratto dell’1.11.2022 non corrisponde, con elevatissimo grado di probabilità, alla causa tipica di tale contratto ed ha motivazioni del tutto diverse da quelle apparenti, per stessa ammissione della parte, così come appare difficile spiegare i motivi per i quali la società creditrice – una piccola associazione sportiva dilettantistica militante nel campionato omissis – abbia tollerato, per circa due anni e mezzo, un credito insoluto di euro omissis senza formulare alcuna formale richiesta di pagamento.

Pertanto, devono ritenersi esistenti precisi e gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza della violazione contestata, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte (CFA, Sez. I, n. 32/2025-2026) secondo cui “nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non”.

Quanto alla configurabilità della violazione di cui all’art. 4 CGS, va ricordato che trattasi di norma perfettamente autosufficiente e operante come disposizione di chiusura del sistema: il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, ha assunto oltre l’ambito della competizione sportiva e si traduce in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale.

Come affermato dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 5/2017; Sez. IV, decisione n. 66/2020; Sez. IV, decisione n. 121/2021), i doveri di lealtà, probità e correttezza non si esauriscono in una formula di stile e comportano qualcosa di più, ed anche di diverso, rispetto alle fattispecie penalistiche o comunque sanzionatorie poste a presidio dei reati di volta in volta considerati, sicché il giudice sportivo è chiamato a valutare se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto in cui ha agito, abbiano determinato una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (cfr. altresì CFA, SS.UU., n. 100/2023-2024).

In conclusione, il Tribunale federale ha valutato erroneamente gli elementi sopra esposti, per cui deve essere affermata la responsabilità del Omissis in ordine alle violazioni contestategli.

3. Quanto alla posizione del Omissis, presidente della Omissis e firmatario del contratto di sponsorizzazione dell’1.11.2022, occorre premettere che la responsabilità del medesimo non viene qui affermata sulla base di una mera presunzione di conoscenza derivante dalla carica ricoperta, bensì sulla base di una pluralità di elementi indiziari specifici, gravi e concordanti, che rendono logicamente incompatibile la tesi della sua totale estraneità rispetto alla reale natura dell’operazione.

Deve anzitutto osservarsi, come sostenuto dalla Procura in sede di reclamo, che le sue affermazioni “la conoscenza col Omissis è datata nel tempo, ho chiesto io se volesse sponsorizzare la società omissis e lui accettò”, sono palesemente in contrasto con la tesi sostenuta in sentenza, e addirittura con le stesse affermazioni del Omissis, afferenti all’intento di far rientrare l’imprenditore dalle sue esposizioni debitorie.

Tale contraddizione non è circoscritta ad un’incongruenza meramente narrativa, ma investe la stessa ricostruzione della genesi del contratto: se, come affermato dal Omissis, la sponsorizzazione costituiva uno strumento per far rientrare il Omissis da presunte esposizioni debitorie, e se, come dichiarato dallo stesso Omissis, era stato proprio lui a sollecitare e ottenere la sponsorizzazione, ne consegue che il Omissis era necessariamente a conoscenza delle reali finalità dell’operazione, che non rispondevano alla causa tipica del contratto di sponsorizzazione.

Non si tratta, dunque, di presumere una conoscenza sulla sola base della carica ricoperta, ma di desumerla dalle stesse dichiarazioni del deferito, valutate in combinato con quelle del Omissis.

La sponsorizzazione in questione, oltre ad essere pari ad oltre il triplo rispetto a quelle ottenute, nel medesimo contesto temporale, dalla stessa società sportiva a seguito di erogazioni effettuate da altri sponsor (Omissis e Omissis), sono inaspettatamente esorbitanti rispetto alle erogazioni fornite dalla stessa srl del Omissis che, come sopra visto, erano state negli anni 2018-2019 pari a soli omissis euro. Ed il passaggio da omissis a omissis euro non può essere spiegato con un’improvvisa maggiore disponibilità economica dell’erogante, le cui condizioni finanziarie, anzi, a detta dello stesso Omissis, non erano in quel periodo per niente floride, come dimostrato dalle richieste di anticipazione dei pagamenti di numerose cambiali (cfr. interrogatorio Omissis al PM).

Orbene, tale macroscopica sproporzione non poteva sfuggire al Omissis nella sua qualità di presidente e firmatario del contratto: un dirigente che gestisce una società omissis militante in serie omissis, le cui precedenti sponsorizzazioni dallo stesso soggetto ammontavano ad appena omissis euro annui, e che improvvisamente si vede offrire un contratto di omissis euro senza che vi sia stata alcuna variazione nella visibilità sportiva della compagine, ha l’obbligo – quantomeno sul piano della diligenza esigibile in ragione del ruolo – di interrogarsi sulle ragioni di una simile anomalia.

Per di più, deve essere rilevato che a fronte del corrispettivo totale dovuto di oltre omissis euro ed ai pagamenti effettuati in favore della Omissis per soli omissis euro, soltanto dopo due anni e mezzo, vale a dire solo in data 27.9.2025, e cioè dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare e, addirittura, dopo l’ordinanza di attenuazione delle esigenze cautelari in favore del Omissis, la società creditrice ha inoltrato sollecito di pagamento alla Omissis per la residua somma pari ad euro omissis.

Tale circostanza è significativa anche con specifico riguardo alla posizione del Omissis: in qualità di presidente della società creditrice, egli era il soggetto istituzionalmente preposto alla cura degli interessi patrimoniali della Omissis, sicché la prolungata inerzia nell’escussione di un credito così rilevante – pari a circa la metà del corrispettivo pattuito – costituisce un ulteriore elemento indiziario che depone nel senso della consapevolezza della reale natura dell’operazione.

Un presidente diligente e inconsapevole avrebbe legittimamente preteso il pagamento integrale del corrispettivo, tanto più trattandosi di somma di assoluto rilievo per le finanze di una piccola associazione sportiva dilettantistica.

Non può dubitarsi, poi, dell’esistenza di un collegamento funzionale tra la società Omissis ed il Omissis: non solo la Omissis ha sede nello stesso immobile in cui ha sede la società Omissis presieduta dal Omissis, ma il Omissis risulta - all’epoca delle contestazioni - vicepresidente della prima società sportiva.

Ne deriva, quindi, che sussistono molteplici e concordanti indizi in relazione alla consapevolezza del Omissis in ordine alla causa illecita, o comunque diversa da quella risultante dal testo dell’atto, del contratto di sponsorizzazione stipulato in data 1.11.2022, e che non pertinente appare dunque il richiamo contenuto nella decisione del Tribunale federale interregionale all’utilizzazione dell’assunto “non poteva non sapere”.

A tali indizi deve aggiungersi la circostanza, già evidenziata, che il contratto in questione è stato stipulato in data del tutto anomala rispetto alla prassi consolidata tra le medesime parti, le quali avevano sistematicamente sottoscritto i precedenti contratti di sponsorizzazione alla data del 1° luglio di ciascun anno, e in data pressoché coincidente con l’ultimo contratto di vendita immobiliare tra il Omissis e la Omissis (9.11.2022): tale concomitanza temporale, unita alla macroscopica sproporzione dell’importo, alla tolleranza per il mancato pagamento di circa la metà del corrispettivo e alla stessa ammissione del Omissis di aver personalmente sollecitato e ottenuto la sponsorizzazione, configura un quadro indiziario che non si fonda su alcuna presunzione astratta, ma su specifici e convergenti elementi di fatto. Non pertinente appare dunque il richiamo contenuto nella decisione del Tribunale federale interregionale all’utilizzazione dell’assunto “non poteva non sapere”: la responsabilità del Omissis non discende, infatti, da una presunzione fondata sulla mera titolarità della carica, ma dalla valutazione complessiva delle concrete e specifiche anomalie dell’operazione – tutte riconducibili alla sua diretta sfera di conoscenza e di gestione in qualità di presidente e contraente – le quali, considerate unitariamente secondo lo standard probatorio proprio del giudizio sportivo, convergono univocamente nel senso della sua consapevolezza.

E non v’è dubbio che tale circostanza debba ritenersi rilevante per l’ordinamento sportivo, specie in considerazione del ruolo che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre attribuito a tale figura (CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026): “Il ruolo del presidente di una società si caratterizza non solo per la rappresentanza del club nei confronti di tutti gli altri soggetti con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche e soprattutto, per la funzione di garanzia che la medesima figura assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto, del rispetto da parte dei tesserati ovvero di chi agisce per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserato, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Ne discende che la responsabilità del presidente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile, non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento di questi fosse conforme e coerente con l’ordinamento sportivo), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti e di quanti, seppur non tesserati, abbiano agito in nome o nell’interesse della società, derivanti proprio dall’assunzione della funzione del ruolo dirigenziale ricoperto. (CFA, Sez. IV, n.16/20232024; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022).

4. Accertata la responsabilità disciplinare del sig. Omissis e del Omissis e, per conseguenza, della Omissis e della Omissis, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, la Corte deve procedere alla determinazione delle sanzioni.

Le condotte ascrivibili al sig. Omissis sono di particolare gravità sotto il profilo sportivo, avendo fatto confluire in una società sportiva – a lui riconducibile funzionalmente attraverso il figlio – risorse economiche rappresentanti, nella ricostruzione processuale, i proventi di condotte illecite ai danni di un imprenditore locale, utilizzando il contratto di sponsorizzazione come schermo per occultare la reale natura dell’accordo.

Tale condotta lede in modo grave i valori fondamentali di lealtà, correttezza e probità che l’ordinamento sportivo pone a fondamento delle attività di tutti i soggetti che ne fanno parte, coinvolgendo il mondo dello sport dilettantistico in dinamiche del tutto estranee ai fini dello sport.

Più attenuata appare, invece, la responsabilità del Omissis, non coinvolto allo stato nel procedimento penale da cui è scaturita l’indagine federale, il cui ruolo appare circoscritto alla mera stipula del contratto avente causa illecita o comunque fittizia.

Tenuto conto della gravità della condotta, dell’interesse della FIGC alla tutela dell’immagine ed integrità dell’ordinamento federale anche a livello dilettantistico, nonché delle sanzioni richieste dalla Procura federale, questa Corte ritiene congrua l’irrogazione al sig. Omissis della sanzione dell’inibizione per anni quattro (4) e al sig. Omissis della sanzione dell’inibizione per anni uno (1).

Quanto alla Omissis ed alla Omissis, la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS consegue automaticamente all’accertata responsabilità dei presidenti pro tempore. La sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) appare proporzionata alla gravità dei comportamenti e alle dimensioni associative di ciascuna delle società.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Omissis: l’inibizione di anni 1 (uno);

- al sig. Omissis: l’inibizione di anni 4 (quattro);

- alla società Omissis: l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);

- alla società Omissis: l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Vincenzo Barbaro                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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