F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 193/TFN – SD del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – SSD A RL Olimpia Verona – Reg. Prot. 174/TFNSD

Decisione/0193/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0174/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Serena Callipari – Componente

Ignazio Castellucci – Componente

Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)

Giuseppe Rotondo - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19684/291pf25-26/GC/PN/fm del 3 febbraio 2026, depositato il 4 febbraio 2026, nei confronti della società SSD A RL Olimpia Verona, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con atto del 3 febbraio 2026 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il la società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona , per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Donà, così come riportati nei capi di incolpazione formulati nella comunicazione di conclusioni delle indagini: “ sig. Roberto Donà, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della S.S.D. A R.L. Olimpia Verona: violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art 94 septies, comma 6, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice Giustizia Sportiva, per non avere pagato al calciatore sig. D’Oliveira Barreto Fabiano la somma di 7.970,00, da corrispondere al netto delle eventuali ritenute previdenziali e fiscali previste per legge, accertata dal Collegio Arbitrale

L.N.D. – A.I.C. con lodo comunicato alla Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona con notifica a mezzo pec perfezionatasi in data 29.07.2025 nel termine di trenta giorni dalle comunicazione della rispettiva pronuncia ”

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare, avente ad oggetto “presunto mancato pagamento da parte della Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona delle somme dovute al calciatore D’Oliveira Barreto Fabiano nel termine previsto di trenta giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”. trae origine dalla comunicazione trasmessa dal calciatore D’Oliveira Barreto Fabiano alla Procura Federale il 18.09.2025, con la quale segnalava il mancato pagamento in proprio favore, da parte della Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona, delle somme stabilite, all’esito del ricorso presentato dallo stesso esponente, dal Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 25.07.2025,  notificato a mezzo pec alla predetta Società in data 29.07.2025.

Nel corso dell’attività istruttoria svolta venivano acquisiti i seguenti documenti:

- Lodo Arbitrale rituale del Collegio Arbitrale L.N.D. -A.I.C. del 25.07.2025, relativo al ricorso presentato dal calciatore sig. D’Oliveira Barreto Fabiano, comunicato alla Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona, con notificata perfezionatasi in data 29.07.2025;

- Segnalazione del calciatore sig. D’Oliveira Barreto Fabiano pervenuta alla Procura Federale in data 18-.09.2025, e relativi allegati;

- Fogli censimento Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona per la stagione sportiva 2025-2026;

- Verbale di audizione del 14.11.2025 del sig. Roberto Donà, Presidente della Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione indagine e la Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona non formulava richiesta di audizione, né presentava memorie difensive.

Il sig. Roberto Donà, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società oggi deferita, conveniva con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art 126 del C.G.S.  e, per l’effetto, la Procura Federale procedeva al deferimento nei confronti della sola società.

La fase predibattimentale

All’esito della convocazione per l’udienza del 9.3.2026, ritualmente notificata, la  S.S.D. A R.L. Olimpia Verona non ha svolto attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 9 Marzo 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi, mediante collegamento da remoto,  gli avv.ti Alessandro D’Oria e Francesco Salzano, in rappresentanza della Procura Federale che, riportatisi all’atto di deferimento, hanno chiesto irrogarsi alla Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona la sanzione di punti 1 (uno) di  penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso in rappresentanza della Società deferita.

La decisione

Dal compendio probatorio acquisito è emerso, come dato pacifico, che la Società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona e, per essa il suo presidente e legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza,  non abbia provveduto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del lodo arbitrale, avvenuto in data 29.07.2025, al pagamento dell’importo dovuto al calciatore D’Oliveira Barreto Fabiano di cui al lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 25.07.2025, che aveva disposto il pagamento della somma complessiva di 7.970,00. La circostanza è stata confermata dal suo Presidente, sig. Roberto Donà,  che nel corso dell’audizione del 14.11.2025, davanti al rappresentante della Procura Federale, ha confessato l’addebito contestato, riferendo che il pagamento in favore del calciatore sig. D’Oliveira Barreto Fabiano era stato effettuato in data 11.09.2025, ovvero oltre il termine prescritto. Come sopra accertata la violazione dell’art. 4, co. 1, CGS in relazione all’art. 94 septies, co. 6, Noif, dei fatti ascritti al sig. Roberto Donà, che  ha già convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 C.G.S., risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co. 1, CGS la S.S.D. A R.L. Olimpia Verona.

Per l’anzidetta violazione, la richiamata norma delle NOIF prevede nei confronti della società l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 31, co. 6, CGS della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

In ragione di quanto precede, tenuto conto del minimo edittale previsto e in  adesione alla richiesta formulata dalla Procura federale, sanzione congrua è quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SSD A RL Olimpia Verona la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gianfranco Marcello                                               Amedeo Citarella

 

Depositato in data 18 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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