F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 194/TFN – SD del 19 Marzo 2026 (motivazioni) – Salvatore Foti, Angelo Adamo Gregucci, Jesper Fredberg, Matteo Manfredi, UC Sampdoria Spa – Reg. Prot. 177/TFNSD
Decisione/0194/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0177/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21047/368pf25-26/GC/DP/ff del 13 febbraio 2026, depositato il 16 febbraio 2026, nei confronti di Salvatore Foti, Angelo Adamo Gregucci, Jesper Fredberg, Matteo Manfredi, nonché nei confronti della società UC Sampdoria Spa, la seguente
DECISIONE
Con atto notificato in data 16 febbraio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- Il sig. Salvatore FOTI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 37, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;
- Il sig. Angelo Adamo GREGUCCI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 37, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Salvatore Foti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante il medesimo sig. Foti fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;
- Il sig. Jesper FREDBERG, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale amministratore delegato dotato dei poteri di rappresentanza della società U.C. Sampdoria S.P.A., consentito e comunque non impedito che il sig. Salvatore Foti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante il medesimo sig. Foti fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;
- Il sig. Matteo MANFREDI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.C. Sampdoria S.P.A., consentito e comunque non impedito che il sig. Salvatore Foti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante il medesimo sig. Foti fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;
- La società U.C. Sampdoria S.P.A., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Foti Salvatore, Gregucci Angelo Adamo, Fredberg Jesper e Manfredi Matteo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata alla Procura Federale dal Presidente della Associazione Italiana Allenatori Calcio, sig. Renzo Ulivieri, in data 3.11.2025, del seguente tenore: “Da notizie di stampa sembrerebbe che l’allenatore in seconda della Sampdoria, privo di qualifica UEFA Pro, svolga in realtà le funzioni di allenatore in luogo di Angelo Grecucci regolarmente tesserato come responsabile di prima squadra.
Chiediamo di verificare la reale situazione ai sensi di quanto è previsto all’Art. 40 comma 5 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC: “Ai tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al seguente regolamento, a tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del comitato esecutivo”.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 4 novembre 2025, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 368 pf 25-26, avente ad oggetto: “Presunte irregolarità in ordine alla conduzione tecnica della società U.C. Sampdoria”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva tra le altre cose, una serie di articoli di stampa, l’organigramma della US. Sampdoria, i Moduli di Contratto di prestazione Sportiva sottoscritti dai sig.ri Foti e Gregucci, il verbale dell’attività ispettiva svolta durante la seduta di allenamento della prima squadra della U.C. Sampdoria S.P.A., tenutasi in data 26.11.2025 presso l’impianto sportivo “Mugnaini” di Bogliasco (GE), accompagnato da rilievi fotografici e registrazioni video, i verbali delle attività ispettive svolte in occasione della gara U.C. Sampdoria S.P.A. – S.S. Juve Stabia del 24.11.2025, valevole per il campionato di serie B, e relativa documentazione fotografica, e della gara Spezia Calcio S.R.L. – U.C. Sampdoria S.P.A. del 30.11.2025, valevole per il campionato di serie B, e relativa documentazione fotografica.
Sempre nel corso dell’istruttoria, venivano sentiti i tecnici Salvatore Foti e Angelo Adamo Gregucci, nonché i collaboratori tecnici della UC Sampdoria, sig.ri Nicola Pozzi e Attilio Lombardo.
In data 15 gennaio 2026, la Procura notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini.
In data 30 gennaio 2026, gli Avv.ti Antonio Romei, Carlo Vitalini Sacconi, Carolina Romei, Francesco De Gennaro e Francesca Foti, nell’interesse di tutti gli incolpati, depositavano innanzi alla Procura, memoria difensiva con la quale chiedevano l’archiviazione del procedimento.
In data 16 febbraio 2026, la Procura notificava gli atti di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 10 marzo 2026.
La fase predibattimentale
Nei termini di legge, e precisamente in data 6 marzo 2026, i deferiti depositavano ulteriore memoria difensiva, chiedendo i loro proscioglimento.
Il dibattimento
All’udienza del 10 marzo 2026, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Antonio Romei, Carolina Romei, Francesco De Gennaro e Carlo Vitalini Sacconi, per i deferiti.
Erano, altresì, presenti il sig. Jesper Fredberg personalmente e il Dott. Massimo lenca.
Prendeva la parola l’Avv. Conti, il quale nel riportarsi all’atto di deferimento, contestando le difese spiegate dai deferiti, chiedeva di irrogarsi le seguenti sanzioni:
- al sig. Salvatore Foti, giornate 12 (dodici) di squalifica;
- al sig. Angelo Adamo Gregucci, giornate 12 (dodici) di squalifica;
- al sig. Jesper Fredberg, mesi 2 (due) di inibizione;
- al sig. Matteo Manfredi, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società UC Sampdoria Spa, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
Replicava l’Avv. Romei, il quale nel richiamare le tesi difensive argomentate in memoria, sottolineava che l’esposto era stato presentato dopo appena tre partite di campionato, di cui una peraltro vedeva il sig. Gregucci squalificato. Sosteneva, inoltre, che la società doveva ritenersi libera di determinare la composizione dello staff e di articolare le varie mansioni, soprattutto tenendo conto che non esiste alcuna norma che descriva i compiti dell’allenatore in seconda rispetto a quelle dell’allenatore titolare.
Interveniva, infine, l’Avv. Di Gennaro, il quale si associava a quanto dedotto dall’Avv. Romei e sottolineava che le richieste sanzionatorie formulate nei confronti dei dirigenti si basavano esclusivamente sulla loro posizione apicale, in quanto per gli stessi era materialmente impossibile svolgere controlli sulla conduzione tecnica durante lo svolgimento degli allenamenti e delle partite.
La decisione
1. E’ noto che, nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, per ritenere ed affermare la responsabilità del soggetto incolpato di una violazione disciplinare, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata.
Alla luce di tali principi, sulla base del compendio probatorio in atti, anche prescindendo dagli articoli di stampa che sostanzialmente confermano l’impostazione accusatoria, la cui efficacia probatoria è stata contestata dagli odierni deferiti, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità degli stessi per le condotte contestate.
Nello specifico, al sig. Salvatore Foti, tesserato in data 19.10.2025 per la società U.C. Sampdoria S.P.A. con la qualifica di allenatore in seconda ed in possesso della sola abilitazione UEFA A, è contestato di aver, nel corso della stagione sportiva 2025– 2026, di fatto assunto il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta società sportiva, militante nel campionato di Serie B, in tal modo svolgendo indebitamente mansioni riservate a tecnici di categoria superiore.
Al sig. Angelo Adamo Gregucci è, invece, contestato di aver consentito e comunque non impedito che il sig. Salvatore Foti svolgesse le suddette mansioni pur non avendo l’abilitazione UEFA PRO, necessaria per guidare squadre professionistiche di serie A e B.
Ebbene, tali circostanze trovano certamente riscontro negli esiti delle attività ispettive svolte dalla Procura Federale nel corso delle gare U.C. Sampdoria S.P.A. – S.S. Juve Stabia del 24.11.2025 e Spezia Calcio S.R.L. – U.C. Sampdoria S.P.A. del 30.11.2025, nonché nei filmati e nella documentazione fotografica relativi alla seduta preparatoria di allenamento della prima squadra della U.C. Sampdoria S.P.A. del 26.11.2025 presso l’impianto sportivo “Mugnaini” di Bogliasco.
In particolare, da tali indagini è emerso che, durante i suddetti incontri calcistici, il sig. Salvatore Foti abbia, sostituendosi di fatto all’allenatore Gregucci, assunto il ruolo di responsabile della prima squadra.
Le relazioni ispettive, difatti, danno conto di come il tecnico Foti, durante i suddetti incontri abbia, per quasi l’intera durata delle partite, dato disposizioni alla squadra posizionandosi in piedi nell’area tecnica generalmente occupata dal primo allenatore, deciso i tempi e i calciatori da sostituire, interloquito con i collaboratori tecnici, gestito e incoraggiato i giocatori che stavano per entrare in campo, il tutto mentre il tecnico Gregucci, che di regola avrebbe dovuto compiere tali attività, rimaneva seduto in panchina senza essere in alcun modo coinvolto nelle scelte tecniche adottate dal Foti.
Né, per superare quanto emerso, possono valere le giustificazioni rese dal Gregucci, secondo il quale “ tutte le situazioni, i cambi tattici, li decido io. Tutto quello che succede in entrata e uscita dal campo lo decido io. Perché è già stato pianificato prima con il mio staff”.
Risulta, difatti, alquanto inverosimile che prima di un incontro, caratterizzato certamente dalla variabilità delle situazioni che possono venirsi a creare e da dinamiche di gioco estremamente mutevoli, le decisioni tecniche e la gestione della partita possano essere state pianificate in anticipo.
Analogo modus operandi è adottato dai due tecnici durante la seduta di allenamento della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A. del 26.11.2025 presso l’impianto sportivo “Mugnaini” di Bogliasco.
Dalla relazione ispettiva della Procura e dai video nonché dalle fotografie prodotti, emerge, invero, che anche in questa occasione il ruolo di responsabile della prima squadra è stato in realtà demandato al sig. Salvatore Foti. E’ il tecnico Foti, difatti, a condurre gli allenamenti, dando indicazioni e incitando i calciatori, mentre il tecnico Gregucci rimane seduto a bordo campo disinteressandosi dell’andamento degli stessi.
Ma ciò che più rileva ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condotte contestate ai due tecnici è, a parere del Tribunale, la disparità del trattamento economico riservato agli stessi.
Come, difatti, si evince dal contratto di prestazione sportiva del tecnico Gregucci, il corrispettivo pattuito per la stagione 2025/2026 è il seguente:
Retribuzione fissa: € 125.000,00
Retribuzione variabile: - € 20.000,00 lordi in caso di raggiungimento da parte della Sampdoria di una posizione in classifica valida per la partecipazione alla fase play-off del Campionato di Serie B 2025-2026 (premio individuale I); - € 30.000,00 lordi in caso di raggiungimento della Sampdoria, nella classifica finale del Campionato Serie B, di una posizione valida alla partecipazione al Campionato Serie A 2026-2027, anche a seguito della vittoria della fase play-off (premio individuale II).
Inoltre, con scrittura integrativa, Gregucci e la Sampdoria hanno convenuto che nel caso in cui la Sampdoria, al termine del campionato 2025-2026, fosse promossa in Serie A, il contratto si rinnova automaticamente fino al 30.6.27 alle seguenti condizioni: parte fissa € 220.000,00 lordi; parte variabile € 74.000,00 lordi in caso di mantenimento della categoria da parte della Sampdoria, ovvero in caso di posizionamento tra il 1° e il 17° posto nella classifica finale.
Per ciò che concerne, invece, il trattamento economico riconosciuto al tecnico Foti, il contratto di prestazione sportiva stipulato dallo stesso prevede il seguente corrispettivo:
Retribuzione fissa: € 280.000,00
Retribuzione variabile: - € 50.000,00 lordi in caso di raggiungimento da parte della Sampdoria di una posizione in classifica valida per la partecipazione alla fase play-off del Campionato di Serie B 2025-2026 (premio individuale I); - € 100.000,00 lordi in caso di raggiungimento della Sampdoria, nella classifica finale del Campionato Serie B, di una posizione valida alla partecipazione al Campionato Serie A 2026-2027, anche a seguito della vittoria della fase play-off (premio individuale II); € 80.000,00 in caso di esonero da parte del Club anteriormente al 10 febbraio 2026.
Inoltre, con scrittura integrativa, Foti e la Sampdoria hanno convenuto che nel caso in cui la Sampdoria, al termine del campionato
2025-2026, fosse promossa in Serie A, il contratto si rinnova automaticamente fino al 30.6.27 alle seguenti condizioni: parte fissa € 750.000,00 lordi; parte variabile € 250.000,00 lordi in caso di mantenimento della categoria da parte della Sampdoria, ovvero in caso di posizionamento tra il 1° e il 17° posto nella classifica finale.
Dai contratti, dunque, emerge che il trattamento economico riservato al sig. Foti, sia nella parte fissa, sia nella parte variabile e sia riguardo alla stagione successiva, è di gran lunga superiore a quello riconosciuto al sig. Gregucci.
Non solo. In favore del Foti è anche previsto un riconoscimento di ben € 80.000,00 in caso di esonero prima del 10 febbraio 2026, riconoscimento che, invece, non è in alcun modo previsto per il Gregucci.
Ebbene, l’enorme sproporzione tra i compensi, i premi e le condizioni contrattuali previsti in favore del tecnico Foti e quelli previsti in favore del tecnico Gregucci, non può che essere considerato, in aggiunta agli elementi innanzi visti, quale indizio grave, preciso e concordante, in alcun modo inficiato da elementi probatori di segno opposto, che consente di ritenere sufficientemente provata la circostanza che l’effettivo responsabile della prima squadra della U.C. Sampdoria, nel corso della stagione 2025-2026, sia stato il tecnico Foti.
Ed invero, non vi è alcuna plausibile e logica motivazione per la quale un allenatore in seconda, per quanto valente possa essere, dovrebbe ricevere compensi, e addirittura premi in caso di esonero, nettamente superiori a quelli riconosciuti all’allenatore in prima.
2. La circostanza che gli accordi economici sottoscritti dai due tecnici e dall’amministratore delegato, sig. Jesper Fredberg, prevedano tali disparità induce anche a ritenere che i vertici della Società erano ben consapevoli, sin dal momento dell’ingaggio, che il tecnico Salvatore Foti avrebbe, di fatto, rivestito il ruolo di allenatore in prima della U.C. Sampdoria, e ciò pur in mancanza di abilitazione.
A ciò si aggiunga che, in termini generali, e con riferimento in particolare, al ruolo del Presidente della società sportiva, secondo la unanime giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, è immanente il principio secondo il quale, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza della società nei riguardi di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con i quali è destinata ad entrare in contatto, egli assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Non si tratta di una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma piuttosto di una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non solo e non tanto nella c.d. culpa in eligendo o nella c.d. culpa in vigilando, quanto piuttosto nella specifica violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente (in termini, CFA, S.U., n. 88 2025-2026; CFA, n. 63/2021-2022; CFA., SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, n. 16/2023-2024).
Da ciò consegue anche la responsabilità dei sig.ri Matteo Manfredi e Jesper Fredberg per le condotte contestate, e della Società U.C. Sampdoria S.P.A., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Salvatore Foti, Angelo Adamo Gregucci, Matteo Manfredi e Jesper Fredberg.
3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo, precisando che, con riferimento ai due tecnici, atteso l’intervenuto esonero degli stessi, la sanzione, per essere afflittiva, dovrà essere scontata nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Salvatore Foti, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore;
- al sig. Angelo Adamo Gregucci, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore;
- al sig. Jesper Fredberg, mesi 2 (due) di inibizione;
- al sig. Matteo Manfredi, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società UC Sampdoria Spa, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 19 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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