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F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 198/TFN – SD del 25 Marzo 2026 (motivazioni) – Andrea Cirillo, ASD Eur Calcio A 5 – 157/TFNSD

Decisione/0198/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0157/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18889/676pf25-26/GC/blp del 27 gennaio 2026 e depositato il 27 gennaio 2026, nei confronti del sig. Andrea Cirillo e della società ASD Eur Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Con atto del 27 gennaio 2026 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Andrea Cirillo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Eur Calcio a 5, nonché la società A.S.D. Eur Calcio a 5, per rispondere:

- Il sig. Andrea Cirillo, all’poca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Eur Calcio a 5, della violazione dell’art 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S. per aver, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società da egli rappresentata, nel corso della corrente stagione sportiva e segnatamente in data 5.1.2026, successivamente alla avvenuta conquista della Supercoppa Italiana della categoria Under 19 da parte della A.S.D. Roma 1927 Futsal, recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla onorabilità propri di tale società e della sua dirigenza tutta postando sulla pagina instagram ufficiale di quest’ultima e su quella della Divisione C5 sulle quali entrambe era stata pubblicata la fotografia della squadra della A.S.D. Futsal 1927 al momento della premiazione finale con a corredo la scritta “CAMPIONI” il seguente commento < Complimenti a tutti i ragazzi specialmente a Simone. Alla Roma Futsal ricordo che noi stiamo ancora aspettando che venga sistemata una delle più grandi porcate del Futsal moderno >.

- La società S.D. EUR CALCIO A 5 , a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 23, comma 5, del C.G.S. del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Andrea Cirillo, quale all’epoca dei fatti Presidente con poteri di firma e rappresentanza della società .

La fase istruttoria

In data 15 gennaio 2026, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare,  iscritto nel registro della Procura Federale in data 13 gennaio 2026, rubricato al n. 17357/676pf25-26/GC/gb, avente ad oggetto: ”segnalazione Presidente della società A.S.D. Futsal 1927, sig. Andrea Verde, in ordine alla pubblicazione di commenti Instagram da parte della società A.S.D. Eur Calcio a 5 “, comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec agli incolpati.

L’attività istruttoria è consistita nell’acquisizione dei documenti dimostrativi delle violazioni contestate:

- Copia della nota/esposto con relativi allegati trasmessi all’Ufficio di Procura in data 8 gennaio 2026 dalla società A.S.D. Roma Futsal 1927;

- Copia dell’interrogazione AS400 relativa alla società A.S.D. Eur Calcio a 5;

In particolare il deferito Andrea Cirillo, in data 5 gennaio 2026, successivamente alla avvenuta conquista della Supercoppa Italiana della categoria Under 19 da parte della A.S.D. Roma 1927 Futsal, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Eur Calcio a 5, ha pubblicamente recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla onorabilità propri della società A.S.D. Futsal 1927 e della sua dirigenza tutta attraverso l’utilizzo di parole postate su un account Instagram direttamente riconducibili alla società da egli rappresentata. “alla Roma Futsal ricordo che noi stiamo ancora aspettando che venga sistemata una delle più grandi porcate del Futsal moderno”

A seguito della notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini il sig. Andrea Cirillo, in data 16 gennaio 2026, proponeva richiesta di patteggiamento, ma l’Ufficio di Procura rigettava tale richiesta, ai sensi dell’art. 126 comma 7 C.G.S., rilevato che allo stesso veniva contestata la recidiva per avere nella medesima stagione sportiva  già ricevuto altra sanzione per fatti della medesima natura.

Di seguito i soggetti interessati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva, né avanzavano richiesta di essere auditi.

Successivamente, in data 27 gennaio 2026, la Procura Federale notificava al sig. Andrea Cirillo e alla società A.S.D. Eur Calcio A 5 l’atto di deferimento ( prot. n. 18889/676/pf25-26/GC/blp ).

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 26 febbraio 2026 che veniva differita con ordinanza, sotto la stessa data, al 19 marzo 2026.

Il dibattimento

All’udienza del 19 marzo 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso, mediante collegamento da remoto, l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi all’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione al sig. Andrea Cirillo di mesi tre di inibizione e alla società A.S.D. Eur Calcio A 5 dell’ammenda pari ad 900,00

Per  i deferiti è comparso l’avv. Davide Fazio, il quale si riportava alla memoria difensiva e chiedeva il proscioglimento dei propri rappresentati.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate in quanto risulta provata documentalmente.

In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., ascrivibile al sig. Andrea Cirillo in violazione dei principii di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.

Il post inviato sulla pagina Instagram deve considerarsi travalicante il legittimo utilizzo dei mezzi espressivi, a maggior ragione, in un contesto sportivo, e dunque nel caso di specie tale da recare offesa al prestigio ed alla onorabilità della A.S.D. Roma Futsal 1927 ed alla sua dirigenza.

Invero, le espressioni utilizzate dal deferito Andrea Cirillo “ alla Roma Futsal ricordo che noi stiamo ancora aspettando che venga sistemata una delle più grandi porcate del Futsal moderno” sono obiettivamente sconvenienti, inopportune e finanche offensive, in quanto tali da ledere direttamente il prestigio, l’onorabilità e la reputazione della Soc. A.S.D. Roma Futsal 1927 ed assumono valenza per una riconducibilità della condotta posta in essere come disciplinarmente rilevante.

Non solo, nella valutazione della gravità della condotta assunta, deve necessariamente esaminarsi anche la modalità di diffusione estesa ed immediata del post del deferito che ha utilizzato la pagina Instagram rivolta ad una pluralità di utenti.

Il comportamento ascrivibile al predetto deferito, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di firma della Società A.S.D. Eur Calcio A 5, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex artt. 6, comma 1 e 23 comma 5 del C.G.S., a carico della Società rappresentata.

Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene congruo irrogare le sanzioni, per le violazioni posti in essere  quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Andrea Cirillo, mesi 1 (uno) di inibizione;

- alla società ASD Eur Calcio a 5, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Gianfranco Marcello                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 25 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

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