F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 199/TFN – SD del 26 Marzo 2026 (motivazioni) – US Colli Euganei ASD – 165/TFNSD

Decisione/0199/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0165/TFNSD/2025-2026

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 marzo 2026, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18988/179pf2526/GC/DP/ff del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti della società U.S. COLLI EUGANEI ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 18988/179pf25-26/GC/DP/ff del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti di:

1) il sig. CORSI Gianluca, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., tesserato per la società U.S. Colli Euganei A.S.D. all’epoca dei fatti di cui al successivo capo a) e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, all’epoca dei fatti di cui al successivo capo b), all’interno e nell’interesse della medesima società U.S. Colli Euganei A.S.D., per la quale si è tesserato a far data dal 21.8.2025, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, segnatamente nel mese di giugno 2025, al fine di persuaderli a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società U.S. Colli Euganei A.S.D., contattato I) il calciatore minore D.L.Z., invitandolo a partecipare agli open day della società U.S. Colli Euganei A.S.D. e chiedendogli di convincere altri suoi compagni di squadra a tesserarsi con la menzionata società, II) il calciatore minore M.P. e, insistentemente, la madre, invitando il predetto atleta a partecipare agli open day e agli allenamenti della società U.S. Colli Euganei A.S.D., III) il calciatore minore T.Z., rappresentandogli che la società U.S. Colli Euganei A.S.D. intendeva allestire una bella squadra, nonché insistentemente IV) il calciatore minore R.M., rappresentandogli che apprezzava il suo modo di giocare, e il padre, nonostante i predetti calciatori fossero all’epoca tesserati per altra società, l’A.S.D. Euganea Rovolon Cervarese;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso preso parte agli open day svolti dalla società U.S. Colli Euganei A.S.D. nella prima metà del mese di luglio 2025, senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società alla data di svolgimento dei menzionati open day (tesseramento avvenuto in data 21.8.2025);

2) il sig. FURLANELLO Mauro, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Colli Euganei A.S.D. nella stagione sportiva 2024-2025 e nella stagione sportiva 2025-2026 fino al 22.7.2025 (data dimissioni), per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il tecnico sig. Gianluca Corsi, all’epoca tesserato per la società U.S. Colli Euganei A.S.D., nel corso della stagione sportiva 2024-2025, segnatamente nel mese di giugno 2025, al fine di persuaderli a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società U.S. Colli Euganei A.S.D., contattasse I) il calciatore minore D.L.Z., invitandolo a partecipare agli open day della società U.S. Colli Euganei A.S.D. e chiedendogli di convincere altri suoi compagni di squadra a tesserarsi con la menzionata società, II) il calciatore minore M.P. e, insistentemente, la madre, invitando il predetto atleta a partecipare agli open day e agli allenamenti della società U.S. Colli Euganei A.S.D., III) il calciatore minore T.Z., rappresentandogli che la società U.S. Colli Euganei A.S.D. intendeva allestire una bella squadra, nonché insistentemente IV) il calciatore minore R.M., rappresentandogli che apprezzava il suo modo di giocare, e il padre, quest’ultimo contattato anche dal medesimo sig. Mauro Furlanello sempre al fine di persuadere il figlio a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società U.S. Colli Euganei A.S.D., nonostante i predetti calciatori fossero all’epoca tesserati per altra società, l’A.S.D. Euganea Rovolon Cervarese; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’ art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Gianluca Corsi prendesse parte agli open day svolti dalla società U.S. Colli Euganei A.S.D. nella prima metà del mese di luglio 2025, senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società alla data di svolgimento dei menzionati open day (tesseramento avvenuto in data 21.8.2025);

3) la società U.S. Colli Euganei A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Mauro Furlanello e Gianluca Corsi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società U.S. Colli Euganei A.S.D. hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Emanuele Bernardi in rappresentanza della società, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società US Colli Euganei ASD la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 26 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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