F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 200/TFN – SD del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – Egidio Grassi – 179/TFNSD
Decisione/0200/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0179/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Gianfranco Marcello - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21506/215pf25-26/GC/PM/fm del 17 febbraio 2026 e depositato il 19 febbraio 2026, nei confronti del sig. Egidio Grassi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento prot. n. 21506/215pf25-26/GC/PM/fm del 17 febbraio 2026, depositato il 19 febbraio 2026, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
1.- sig. Antonio Rigamonti, all’epoca dei fatti Presidente della Pol. D. San Giorgio, per rispondere:
della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB);
2.- il sig. Guido Anghileri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Pol. D. San Giorgio, per rispondere:
della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di dirigente della società incaricato a svolgere tale mansione, di chiedere al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB);
3.- il sig. Egidio Grassi, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Seregno, per rispondere:
della violazione dell’art. 42, comma 4 lett. a), del vigente Regolamento A.I.A. per aver svolto la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara amichevole non autorizzata tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB);
4.- la società Pol. D. San Giorgio: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Rigamonti e dal sig. Guido Anghileri, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 22 agosto 2025 dal Presidente della Sezione A.I.A. di Seregno, il quale riferiva che un suo associato, in organico OTS con funzioni di Osservatore Arbitrale, sig. Egidio Grassi, aveva svolto le funzioni di arbitro in occasione di una gara non autorizzata; allegava una fotografia di gioco dove, dietro ad un calciatore, si vedeva ritratto il soggetto in divisa ufficiale AIA.
Nel corso dell’attività di indagine, all'esito delle acquisizioni documentali e delle audizioni svolte, si era giunti ad accertare che in data 28 luglio 2025 era stata organizzata e si era svolta presso l'impianto sportivo di Renate (MB), una gara amichevole tra la società A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio, tenutasi in assenza della necessaria preventiva autorizzazione delle rispettive Leghe di appartenenza e che in occasione della predetta gara il sig. Egidio Grassi, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Seregno, aveva svolto le funzioni di assistente arbitrale indossando una divisa ufficiale AIA.
In sede di audizione, il 13 ed il 19 ottobre 2025 il sig. Grassi aveva riconosciuto di essere la persona ritratta nella foto allegata alla segnalazione e aveva confermato i fatti contestati, ossia di aver svolto il ruolo di Assistente Arbitrale nell’incontro del 28.07.2025 a Renate; aveva infine ammesso di avere sbagliato agendo in tal modo.
Auditi anche i sig.ri Corti, Rigamonti e Anghileri, confermavano che l’espletamento dell’amichevole del 28.07.25 era avvenuto senza la previa e necessaria autorizzazione federale delle leghe di appartenenza (nella fattispecie Lega Pro e Comitato Regionale Lombardia).
Confermati i profili di responsabilità, la Procura Federale notificava a mezzo pec in data 9 gennaio 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini (al sig. Grassi a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 16.01.2026), contestando atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti emersi in corso di indagine, posti in essere tra gli altri da Luigi Spreafico, Ivan Corti e la società A.C. Renate i quali definivano le rispettive posizioni con l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
È seguita, pertanto, in data 19 febbraio 2026 la notifica del deferimento in oggetto ai signori Antonio Rigamonti, Guido Anghileri, alla società Pol. D. San Giorgio, in data 25.02.2026 al sig. Egidio Grassi a mezzo raccomandata a.r.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 19 marzo 2026.
Prima dell’udienza i sig.ri Antonio Rigamonti, Guido Anghileri e la Società Pol. D. San Giorgio hanno fatto pervenire richieste di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS munite del consenso della Procura Federale.
Il dibattimento
All’udienza del 19 marzo 2026 ha presenziato l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, nessuno per i deferiti.
Preliminarmente il Tribunale, valutate in Camera di consiglio le proposte di accordo ex art. 127 CGS depositate congiuntamente dalla Procura Federale, dalla società Pol. D. San Giorgio e dai sig.ri Antonio Rigamonti e Guido Anghileri, ha ritenuto corretta, ai sensi dell’art. 127, comma 3 CGS, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni proposte.
Dichiarata la chiusura della trattazione nei confronti dei predetti, la trattazione è proseguita nei confronti del sig. Egidio Grassi.
La Procura Federale, illustrati i contenuti dell’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso e la condanna del sig. Egidio Grassi alla sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
La decisione
Dall’analisi del compendio istruttorio risulta comprovata, con evidenza documentale e riscontro dichiarativo, la responsabilità disciplinare del sig. Egidio Grassi in ordine alla condotta oggetto di deferimento.
L’art. 42 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri – rubricato “ Doveri degli arbitri” – impone un complesso di obblighi e divieti strettamente connessi al ruolo arbitrale nell’ambito dell’ordinamento sportivo. In particolare, il comma 4, lett. a), vieta agli arbitri “di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata e autorizzata dalla FIGC”, salvo che per manifestazioni a carattere meramente sociale o per sviluppare relazioni istituzionali con Enti ed Amministrazioni pubbliche e, comunque, previa concessione di espressa deroga da parte dei competenti organi associativi.
Nel caso di specie, la partecipazione del sig. Grassi, Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Seregno, in qualità di assistente arbitrale, alla gara tenutasi in data 28 luglio 2025 presso l'impianto sportivo di Renate (MB), tra la società A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio, organizzata senza le prescritte autorizzazioni federali, risulta documentalmente accertata.
I fatti hanno trovato conferma attraverso le dichiarazioni rese dallo stesso sig. Grassi, il quale, sentito dalla Procura Federale in sede d’indagine, ha dichiarato: “D. Si riconosce dalla foto? R. Sì D. Stava arbitrando una partita? R. No, svolgevo il ruolo di ASSISTENTE ARBITRALE D. Dove e chi stava giocando? R. Ero a Renate e l’incontro del 28.07.2025 era RENATE/ contro una squadra di prima categoria, ma non ricordo il nome… Ritengo di aver sbagliato, non lo farò mai più, vorrei definire con patteggiamento”.
La qualità di osservatore arbitrale rivestita dal sig. Grassi comporta la piena consapevolezza dei doveri derivanti dall’appartenenza all’AIA, nonché della necessità di ottenere specifica autorizzazione per partecipare ad attività non riconducibili all’ambito federale. La segnalazione del Presidente della sezione AIA di Seregno del 22 agosto 2025 conferma, peraltro, che nessuna autorizzazione era stata rilasciata per la gara del 28 luglio 2025 presso l'impianto sportivo di Renate (MB), tra la società A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio dove il sig. Grassi ha svolto il ruolo di assistente arbitrale indossando una divisa ufficiale AIA.
La violazione deve pertanto ritenersi pienamente integrata.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate le circostanze del caso ed anche in considerazione dei precedenti di questa sezione, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pienamente conformi al dettato normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la sig. Egidio Grassi la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Carlo Sica
Depositato in data 26 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
